§ 46.8.17a - Legge 5 luglio 1950, n. 687.
Corresponsione dell'indennità di ordine pubblico agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/07/1950
Numero:687

§ 46.8.17a - Legge 5 luglio 1950, n. 687.

Corresponsione dell'indennità di ordine pubblico agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 8 settembre 1950, n. 206).

 

 

(Legge abrogata dall'art. 7 della L. 24 aprile 1962, n. 193).