§ 46.10.6 - D.Lgs.C.P.S. 21 dicembre 1947, n. 1537 .
Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena delle indennità di ordine [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:21/12/1947
Numero:1537


Sommario
Art. 1.      Alle guardie che, arruolandosi, in dipendenza del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nel Corpo degli agenti di custodia, contraggono la ferma di [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, che non usufruiscano di alloggio gratuito, l'indennità di alloggio mensile è stabilita nelle seguenti [...]
Art. 4.  [3].
Art. 5.      A partire dal 22 aprile 1947, ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, che, per la natura delle funzioni alle quali vengono [...]
Art. 6.      L'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 7 settembre 1945 nei territori che a tale data erano stati restituiti all'Amministrazione italiana e negli altri territori [...]
Art. 7.      Con decreto del Ministro per il tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 46.10.6 - D.Lgs.C.P.S. 21 dicembre 1947, n. 1537 [1].

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena delle indennità di ordine pubblico, delle indennità di alloggio e dei premi di arruolamento e di rafferma nelle medesime misure concesse ai pari grado dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 15 gennaio 1948, n. 11)

 

 

     Art. 1.

     Alle guardie che, arruolandosi, in dipendenza del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nel Corpo degli agenti di custodia, contraggono la ferma di anni tre, viene corrisposto un premio di L. 6000.

     I sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia che, arruolati in forza della predetta legge, si vincolino, dopo la ferma, a tre successive rafferme triennali, hanno diritto ad una prima indennità di L. 3000, ad una seconda di L. 5000 e ad una terza pure di L. 5000, che verranno pagate al termine di ciascuna rafferma maturata.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, che non usufruiscano di alloggio gratuito, l'indennità di alloggio mensile è stabilita nelle seguenti misure:

maggiore L. 2700

Capitano L. 2500

ufficiali subalterni L. 2000.

     Per gli ufficiali che risiedono in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

     Per gli ufficiali celibi l'indennità stessa è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado.

 

          Art. 4. [3].

     A partire al 1° luglio 1946 ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, coniugati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggi demaniali, è concessa una indennità di alloggio nelle misure seguenti:

     L. 700 mensili, per le sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti;

     L. 550 mensili, per le altre sedi.

     L'indennità suddetta è conservata, limitatamente alla misura di tre quarti, a favore del personale di cui al comma precedente usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia.

 

          Art. 5.

     A partire dal 22 aprile 1947, ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, che, per la natura delle funzioni alle quali vengono adibiti, prestano servizio in abito civile, è concessa una indennità vestiario di L. 30 giornaliere per i sottufficiali, e di L. 25 per i gradi inferiori, aumentata di L. 5 per quelli che esplicano mansioni di autisti.

     Il personale ammesso a fruire delle indennità di cui al presente articolo non può superare un decimo della forza organica. L'indennità è attribuita nominativamente con determinazione ministeriale.

 

          Art. 6.

     L'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 7 settembre 1945 nei territori che a tale data erano stati restituiti all'Amministrazione italiana e negli altri territori dal giorno della restituzione all'Amministrazione stessa.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per il tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 24 aprile 1962, n. 193.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 5 gennaio 1950, n. 44.