§ 46.3.32 - Legge 5 gennaio 1950, n. 44.
Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:05/01/1950
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, nell'art. 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nell'art. 4 del decreto legislativo 21 [...]
Art. 2.      Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con i fondi stanziati nel [...]


§ 46.3.32 - Legge 5 gennaio 1950, n. 44. [1]

Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena.

(G.U. 9 marzo 1950, n. 57)

 

 

     Art. 1.

     Nell'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, nell'art. 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nell'art. 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso (Omissis).

 

          Art. 2.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con i fondi stanziati nel cap. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nel cap. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e nel cap. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.