§ 46.9.6 - D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1945, n. 205.
Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:24/04/1945
Numero:205


Sommario
Art. 1.      E' fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a [...]
Art. 2.      Il personale civile e militare in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed iscritto a partiti o ad associazioni prevedute nell'art. 1, deve, entro [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 46.9.6 - D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1945, n. 205. [1]

Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

(G.U. 17 maggio 1945, n. 59)

 

 

     Art. 1.

     E' fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

     I trasgressori saranno revocati dall'ufficio con decreto del Ministro per l'interno.

 

          Art. 2.

     Il personale civile e militare in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed iscritto a partiti o ad associazioni prevedute nell'art. 1, deve, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui è iscritto.

     Il personale civile e militare che viene assunto in servizio, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, deve, entro un mese dall'assunzione, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui era precedentemente iscritto.

     Ai trasgressori alle disposizioni dei due comma precedenti si applica il secondo comma dell'art. 1.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.