§ 59.8.17 - D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.8 disciplina generale
Data:09/11/2007
Numero:206


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Effetti del riconoscimento
Art. 4.  Definizioni
Art. 5.  Autorità competente
Art. 5 bis.  (Tessera professionale europea (EPC))
Art. 5 ter.  (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI)
Art. 5 quater.  (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11)
Art. 5 quinquies.  (Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11)
Art. 5 sexies.  (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea)
Art. 5 septies.  (Accesso parziale)
Art. 6.  (Centro di assistenza)
Art. 7.  Conoscenze linguistiche
Art. 7 bis.  (Procedure telematiche).
Art. 8.  Cooperazione amministrativa
Art. 8 bis.  (Meccanismo di allerta)
Art. 9.  Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea
Art. 10.  Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore
Art. 11.  Verifica preliminare
Art. 12.  Titolo professionale
Art. 13.  Iscrizione automatica
Art. 14.  Cooperazione tra autorità competenti
Art. 15.  Informazioni al destinatario della prestazione
Art. 16.  Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento
Art. 17.  Domanda per il riconoscimento
Art. 17 bis.  (Riconoscimento del tirocinio professionale)
Art. 18.  Ambito di applicazione
Art. 19.  Livelli di qualifica
Art. 20.  Titoli di formazione assimilati
Art. 21.  Condizioni per il riconoscimento
Art. 22.  Misure compensative
Art. 23.  Tirocinio di adattamento e prova attitudinale
Art. 24.  Esecuzione delle misure compensative
Art. 25.  Disposizioni finanziarie
Art. 26.  Piattaforma comune
Art. 27.  Requisiti in materia di esperienza professionale
Art. 28.  Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell'allegato IV
Art. 29.  Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV
Art. 30.  Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV
Art. 31.  Principio di riconoscimento automatico
Art. 32.  Diritti acquisiti
Art. 33.  Formazione dei medici chirurghi
Art. 34.  Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica
Art. 35.  Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti
Art. 36.  Formazione specifica in medicina generale
Art. 37.  Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale
Art. 38.  Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
Art. 39.  Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
Art. 40.  Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale
Art. 41.  Formazione dell'odontoiatra
Art. 42.  Formazione di odontoiatra specialista
Art. 43.  Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri
Art. 44.  Formazione del medico veterinario
Art. 45.  Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari
Art. 46.  Formazione di ostetrica
Art. 47.  Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica
Art. 48.  Esercizio delle attività professionali di ostetrica
Art. 49.  Diritti acquisiti specifici alle ostetriche
Art. 50.  Formazione di farmacista
Art. 51.  Esercizio delle attività professionali di farmacista
Art. 52.  Formazione di architetto
Art. 53.  Deroghe alle condizioni della formazione di architetto
Art. 54.  Esercizio dell'attività
Art. 55.  Diritti acquisiti specifici degli architetti
Art. 56.  Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri
Art. 57.  Servizi di informazione
Art. 58.  Regolamento
Art. 58 bis.  (Quadro comune di formazione)
Art. 58 ter.  (Prove di formazione comuni)
Art. 59.  Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico
Art. 59 bis.  (Accesso centralizzato online alle informazioni).
Art. 59 ter.  (Trasparenza).
Art. 60.  Abrogazioni
Art. 61.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 59.8.17 - D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

(G.U. 9 novembre 2007, n. 261 - S.O. n. 228)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

     Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

     Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

     Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, recante attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;

     Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

     Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

     Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, relativo all'attuazione delle direttive 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;

     Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

     Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

     Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

     Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

     Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali;

     E m a n a

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

 

     Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

     1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonchè i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro [1].

     2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

     1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale [2].

     1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:

     a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;

     b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia;

     c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro [3].

     2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

     3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.

 

     Art. 3. Effetti del riconoscimento

     1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

     2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale [4].

     3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.

 

     Art. 4. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

     a) "professione regolamentata":

     1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

     2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

     3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

     4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

     5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

     b) "qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

     c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

     d) "autorità competente": qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonchè a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

     e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge [5];

     f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente [6];

     g) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;

     h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata [7];

     i) "dirigente d'azienda": qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

     1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

     2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

     3) la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;

     l) "Stato membro di stabilimento": lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una professione;

     m) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;

     n) ["piattaforma comune": l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali] [8];

     n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purchè costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato [9];

     n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato [10];

     n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale [11];

     n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [12];

     n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore [13];

     n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente [14].

 

     Art. 5. Autorità competente

     1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

     a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies), nonchè per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 [15];

     b) [la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico] [16];

     c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies) [17];

     d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

     e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

     f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nonchè per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior [18];

     g) [il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior] [19];

     h) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c) [20];

     i) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [21];

     i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico [22];

     l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) nonchè per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore [23];

     l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente immobiliare [24];

     l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine [25];

     l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante [26];

     l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonchè per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo [27];

     l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista [28];

     l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara [29];

     m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

     2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

     2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è, inoltre, autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali competenti, così come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015 [30].

     3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

     a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo [31];

     b) [la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f)] [32];

     c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

     d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f) [33];

     e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855 [34];

     f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

 

     Art. 5 bis. (Tessera professionale europea (EPC)) [35]

     1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di:

     a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;

     b) farmacista;

     c) fisioterapista;

     d) guida alpina;

     e) agente immobiliare.

     2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorità competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

     3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

     4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorità competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10.

     5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorità competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

 

     Art. 5 ter. (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI) [36]

     1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online.

     2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

     3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorità competente dà notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto. L'autorità competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonchè l'autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorità competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi [37].

 

     Art. 5 quater. (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11) [38]

     1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine,è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

     2. È ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.

     3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, può fare domanda per l'estensione all'autorità competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorità competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorità competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

     4. Qualora l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non può richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

     5. La tessera professionale europea è valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

 

     Art. 5 quinquies. (Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11) [39]

     1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, verifica l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica è effettuata entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma 3, o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorità competente trasmette immediatamente la domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.

     2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.

     3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedereallo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.

     4. Nel caso in cui l'autorità competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

     5. Se l'autorità competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non è data la possibilità di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorità competente può estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga può essere ripetuta una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio [40].

     6. Le misure intraprese dall'autorità competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

 

     Art. 5 sexies. (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea) [41]

     1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento.

     2. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5.

     3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorità competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonchè degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio.

     4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare:

     a) l'identità del professionista;

     b) la professione interessata;

     c) le informazioni riguardanti l'autorità nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;

     d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto;

     e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.

     5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti in qualità di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati. Le autorità competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI.

     6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI.

     7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorità competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorità competenti, in qualità di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

     8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea è considerata un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchè la libera circolazione di tali dati.

     9. Fatto salvo il comma 3, le Autorità competenti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

 

     Art. 5 septies. (Accesso parziale) [42]

     1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale;

     b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;

     c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.

     2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

     3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.

     4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.

     5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attività professionale, una volta accordato l'accesso parziale, è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.

     6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis.

 

     Art. 6. (Centro di assistenza) [43]

     1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:

     a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

     b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

     2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:

     a) promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;

     b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;

     c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;

     d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;

     e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto.

     3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

     4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attività dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:

     a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;

     b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonchè con le autorità competenti e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;

     c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     5. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).

     5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato [44].

 

     Art. 7. Conoscenze linguistiche

     1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

     1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere [45].

     1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale [46].

     1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli [47].

     1-quinquies. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica [48].

     1-sexies. In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma [49].

     1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano è autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano [50].

     1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 [51].

     1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario [52].

     1-decies. I professionisti di cui al comma 1-novies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo [53].

     1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-novies, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies [54].

 

     Art. 7 bis. (Procedure telematiche). [55]

     1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti.

 

Capo II

Rapporti con autorità non nazionali

 

     Art. 8. Cooperazione amministrativa

     1. Ogni autorità di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI) [56].

     2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.

     3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.

     3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorità competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica [57].

     4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

     5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, in caso di dubbio motivato, presso la competente autorità dello stato membro d'origine, che [58]:

     a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;

     b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine;

     c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.

 

     Art. 8 bis. (Meccanismo di allerta) [59]

     1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attività professionali:

     a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;

     b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;

     c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

     d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2;

     e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3;

     f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2;

     g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2;

     h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2;

     i) possessori dei certificati di cui all'articolo 17, comma 9, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;

     l) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis;

     m) tutti i professionisti che esercitano attività regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti;

     n) professionisti che esercitano attività regolamentate relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia.

     2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale. Tali informazioni riguardano:

     a) l'identità del professionista;

     b) la professione in questione;

     c) le informazioni circa l'autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;

     d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto;

     e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

     3. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano, altresì, entro al massimo tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, circa l'identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.

     4. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di cui al comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all'articolo 5.

     5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorità competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l'assegnazione senza indebito ritardo alle autorità competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento.

     6. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     7. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono l'informazione di cui al comma 1 sono altresì tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, così come ogni successiva modifica a tale data.

     8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato.

     9. Avverso l'allerta il professionista può presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso.

     10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.

     11. Le disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonchè sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

 

Titolo II

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

Capo I

Principi generali

 

     Art. 9. Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea

     1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

     a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

     b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata [60].

     2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

     3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

     3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale [61].

     4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonchè alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano [62].

 

Capo II

Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

 

     Art. 10. Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

     1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione [63].

     2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:

     a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

     b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;

     c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;

     d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni [64];

     e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali [65];

     e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione [66];

     e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento [67].

     2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale [68].

     3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui all'articolo 5.

     4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

     4-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilità mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario [69].

 

     Art. 11. Verifica preliminare

     1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi [70].

     2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine [71].

     3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

     4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3 [72].

     5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

 

     Art. 12. Titolo professionale

     1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.

     2. In tutti gli altri casi la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorchè un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi.

     3. Il titolo di cui al comma 2 è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.

     4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

 

     Art. 13. Iscrizione automatica

     1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.

     2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione è trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

     2-bis. Nel caso l'autorità competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. Parimenti l'autorità competente che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione automatica [73].

     3. L'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1.

     4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.

 

     Art. 14. Cooperazione tra autorità competenti

     1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonchè l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate, in caso di dubbio motivato, dalle autorità di cui all'articolo 5 [74].

     2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinchè lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

 

     Art. 15. Informazioni al destinatario della prestazione

     1. Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

     a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

     b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

     c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

     d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

     e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

     f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

 

Titolo III

LIBERTA' DI STABILIMENTO

 

Capo I

Norme procedurali

 

     Art. 16. Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

     1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5.

     2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

     3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

     a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;

     b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

     c) del Ministero degli affari esteri [75].

     4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

     5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

     6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi [76].

     7. Nei casi di cui all'articolo 22, il provvedimento stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24 [77].

     8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalità procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

     9. Se l'esercizio della professione in questione è condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

     10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

 

     Art. 17. Domanda per il riconoscimento

     1. La domanda di cui all'articolo 16 è corredata dei seguenti documenti:

     a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

     b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;

     c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

     3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1 [78].

     4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.

     5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

     6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati.

     7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro.

     7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attività professionale [79].

     8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

     9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda è corredata da un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

     9-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario [80].

 

     Art. 17 bis. (Riconoscimento del tirocinio professionale) [81]

     1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia è subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorità competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge già vigenti in materia.

     2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.

     3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

     4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali.

 

Capo II

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

 

     Art. 18. Ambito di applicazione

     1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:

     a) alle attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;

     b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.

     c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;

     d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

     e) agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

     f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

     g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.

 

     Art. 19. Livelli di qualifica

     1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli [82]:

     a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

     1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

     2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

     b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

     1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

     2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

     c) diploma: diploma che attesta il compimento:

     1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonchè la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

     2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine [83];

     d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonchè la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

     e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

 

     Art. 20. Titoli di formazione assimilati

     1. E' assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio [84].

     2. E' altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

 

     Art. 21. Condizioni per il riconoscimento

     1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato [85].

     2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni [86]:

     a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

     b) [attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali] [87];

     c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

     3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonchè il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1) [88].

     4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e) [89].

 

     Art. 22. Misure compensative

     1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

     a) [se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia] [90];

     b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

     c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se a formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente [91].

     2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonchè per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

     3. Con provvedimento dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività [92].

     4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:

     a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);

     b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

     c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

     d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e) [93].

     4-bis. [In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:

     a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

     b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e)] [94].

     4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale [95].

     5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro [96].

     6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa [97].

     7. Con provvedimento dell'autorità competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale [98].

     8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga [99].

     8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

     a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;

     b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente [100].

     8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente [101].

 

     Art. 23. Tirocinio di adattamento e prova attitudinale

     1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

     2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

     2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione [102].

     3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.

 

     Art. 24. Esecuzione delle misure compensative

     1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorità competente, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11 [103].

 

     Art. 25. Disposizioni finanziarie

     1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonchè dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [104].

 

     Art. 26. Piattaforma comune [105]

     [1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall'autorità competente di cui all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

     2. All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.

     3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:

     a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

     b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

     c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

     d) di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;

     e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente;

     f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;

     g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

     4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.

     5. Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea le autorità competenti di cui all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo 6 che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.]

 

Capo III

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

 

     Art. 27. Requisiti in materia di esperienza professionale

     1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.

 

     Art. 28. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell'allegato IV

     1. In caso di attività di cui alla Lista I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:

     a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

     b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

     c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

     d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

     e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

     2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

     3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

 

     Art. 29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV

     1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

     a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

     b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

     c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

     d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

     e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

     f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

     2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

 

     Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV

     1. In caso di attività di cui alla Lista III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

     a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

     b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

     c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

     d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

     2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

 

Capo IV

Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

 

SEZIONE I

Disposizioni comuni

 

     Art. 31. Principio di riconoscimento automatico

     1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52, rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto [106].

     2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

     3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55 [107].

     4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37.

     5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorità di cui all'articolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49.

     6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1.

     7. L'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3 [108].

     8. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano, attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee, alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica è inviata anche agli altri Stati membri. Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione [109].

     9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea attraverso un atto delegato adottato dalla Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 [110].

     10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformità alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

     11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.

     11-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo così la possibilità di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonchè tenersi al passo con i progressi della professione [111].

     12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.

 

     Art. 32. Diritti acquisiti

     1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso [112].

     2. Il riconoscimento è altresì assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:

     a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dell'assistenza generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;

     b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

     3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.

     4. Sono altresì riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

     5. Sono altresì riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990, qualora le autorità di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 46, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

     6. Sono altresì ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991 e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991, qualora le autorità degli Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato [113].

     7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

 

SEZIONE II

Medico chirurgo

 

     Art. 33. Formazione dei medici chirurghi

     1. L'ammissione alla formazione di medico chirurgo è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle università.

     2. La formazione di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:

     a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonchè una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

     b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonchè dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

     c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonchè della riproduzione umana;

     d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

     3. La formazione di cui al comma l comprende un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università [114].

     4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

     5. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.

 

     Art. 34. Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica

     1. L'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo [115].

     2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti [116]:

     a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;

     b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti;

     c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti.

     2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 [117].

     3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

     3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. L'esenzione non può superare la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali [118].

     4. Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.

     5. I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri così come riportato all'allegato V, 5.1.3.

 

     Art. 35. Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti

     1. I cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalità del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purchè detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro presso cui è stato conseguito il titolo che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dell'attività specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

     2. E' riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

     3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, è riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dell'Unione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purchè i titoli di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale l'Italia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V. 5.1.3.

     3-bis. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato [119].

 

     Art. 36. Formazione specifica in medicina generale

     1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all'articolo 33.

     2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

     3. Al termine del suddetto corso è rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.

     4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute [120].

     5. La durata del corso di cui al comma 2, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione è stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio di ogni anno accademico, le università notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'università e della ricerca.

     6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, è di natura più pratica che teorica.

 

     Art. 37. Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale

     1. Hanno altresì diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

     2. Detto diritto è esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.

     3. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nell'allegato V, punto 5.1.4, è riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attività di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

     4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato l'attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

     5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.

     6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorità dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

 

SEZIONE III

Infermiere responsabile dell'assistenza generale

 

     Art. 38. Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

     1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:

     a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

     b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri [121].

     2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

     3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente [122].

     4. L'istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione [123].

     5. L'insegnamento clinico è la parte di formazione di infermiere con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze, abilità e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività. L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere è responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attività d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano [124].

     6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

     a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonchè delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

     b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

     c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

     d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;

     e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario [125].

     6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

     a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonchè di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;

     b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);

     c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);

     d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

     e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

     f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

     g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

     h) la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale [126].

 

     Art. 39. Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

     1. Le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

 

     Art. 40. Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

     1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività da essi svolte devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

     1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere:

     a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1º maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31;

     b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:

     1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

     2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770) [127].

     1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati:

     a) "Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;

     b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

     c) "Diploma de licenţa de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003 [128].

     2. [Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1° maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 38 vengono riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato: a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielêgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato, b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielêgniarki albo pielêgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente] [129].

     3. [Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 32, sancita dal titolo di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, 5.2.2] [130].

     4. [Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 38, è riconosciuto il titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (certificat de competente professionale de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una scoala postliceala come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dell'attestato. Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente] [131].

 

SEZIONE IV

Odontoiatra

 

     Art. 41. Formazione dell'odontoiatra

     1. L'ammissione alla formazione di odontoiatra è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

     2. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università [132].

     3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

     a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonchè una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

     b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonchè del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;

     c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonchè dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

     d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

     e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

     4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

     5. Le attività professionali dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

 

     Art. 42. Formazione di odontoiatra specialista

     1. L'ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all'esercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 41.

     2 Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.

     3. La formazione dell'odontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una università, una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle università.

     4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attività e responsabilità proprie della disciplina.

 

     Art. 43. Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri

     1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nell'allegato V, punto 5.3.2, è riconosciuto il titolo di formazione di medico purchè accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorità competente dello Stato di provenienza.

     2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:

     a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

     b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell'allegato V, punto 5.3.2.

     3. E' dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato di provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41.

     4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

     5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L'attestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:

     a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2;

     b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

     c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

     6. E' dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell'università e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purchè i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

     6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016 [133].

     6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione inmedicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purchè accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

     a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;

     b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

     c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2 [134].

 

SEZIONE V

Veterinario

 

     Art. 44. Formazione del medico veterinario

     1. L'ammissione alla formazione del medico veterinario è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Università.

     2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università [135].

     3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.

     4. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e abilità:

     a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di medico veterinario e della pertinente legislazione dell'Unione;

     b) adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonchè delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;

     c) abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonchè una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;

     d) conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente;

     e) adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;

     f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, incluse le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia [136].

 

     Art. 45. Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari

     1. Fatto salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 è riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall'autorità competente dell'Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attività professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

 

SEZIONE VI

Ostetrica

 

     Art. 46. Formazione di ostetrica

     1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale. L'ente incaricato della formazione delle ostetriche è responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

     2. L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

     a) compimento almeno dei primi dodici anni di formazione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia, per la possibilità I, o

     b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.5.1, per la possibilità II [137].

     3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

     a) una conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special mododelle scienze ostetriche, dell'ostetricia e della ginecologia;

     b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

     c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonchè conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;

     d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica è in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;

     e) una comprensione adeguata della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale [138].

 

     Art. 47. Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica

     1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

     a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;

     b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

     c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.22 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2 [139].

     2. L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

 

     Art. 48. Esercizio delle attività professionali di ostetrica

     1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

     2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attività:

     a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

     b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale [140];

     c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;

     d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

     e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

     f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

     g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

     h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

     i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinchè possa allevare il neonato nel modo migliore;

     l) praticare le cure prescritte da un medico;

     m) redigere i necessari rapporti scritti.

 

     Art. 49. Diritti acquisiti specifici alle ostetriche

     1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46 ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

     1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilità II [141].

     2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

     3. [Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 41, i seguenti titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come prova sufficiente se corredati da un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

     a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato;

     b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato] [142].

     4. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V, punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

     a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

     b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770) [143].

     5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

     5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica) [144].

 

SEZIONE VII

Farmacista

 

     Art. 50. Formazione di farmacista

     1. L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

     2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno: a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una università; b) durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1 [145].

     3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

     a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

     b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

     c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonchè dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;

     d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

     e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche.

 

     Art. 51. Esercizio delle attività professionali di farmacista

     1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attività, fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio delle stesse:

     a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

     b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

     c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

     d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

     e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico [146];

     f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

     g) diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto [147].

     g-bis) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici [148];

     g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione [149];

     g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica [150].

 

SEZIONE VIII

Architetto

 

     Art. 52. Formazione di architetto

     1. La formazione di un architetto prevede alternativamente:

     a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;

     b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4 [151].

     1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

     a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

     b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonchè delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

     c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

     d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

     e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonchè la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

     f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

     g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

     h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

     i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonchè della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

     l) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

     m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale [152].

     1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti [153].

     1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 5. Detto tirocinio può essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente di cui all'articolo 5 [154].

 

     Art. 53. Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

     1. [In deroga all'articolo 52, è riconosciuta soddisfare l'articolo 31 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che dà accesso alle attività di cui all'articolo 54 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purchè la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente sezione] [155].

     2. [L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 52, comma 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale] [156].

     3. In deroga all'articolo 52, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell'articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonchè la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) [157].

 

     Art. 54. Esercizio dell'attività

     1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

     2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

 

     Art. 55. Diritti acquisiti specifici degli architetti

     1. Sono riconosciuti i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 47, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia [158].

     1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016 [159].

     2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.

     2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:

     a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;

     b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

     c) 1° luglio 2013 per la Croazia;

     d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri [160].

     2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato [161].

     2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attività esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purchè la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorità competente cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto [162].

 

     Art. 56. Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

     1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.

 

     Art. 57. Servizi di informazione

     1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

     2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

 

     Art. 58. Regolamento

     1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.

 

Capo IV-bis [163]

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO SULLA BASE DI PRINCIPI DI FORMAZIONE COMUNI

 

     Art. 58 bis. (Quadro comune di formazione) [164]

     1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.

     2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorità competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.

     3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

     4. È possibile chiedere la deroga all'introduzione di un quadro comune di formazione e all'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

     a) non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione su tutto il territorio nazionale;

     b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;

     c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o la protezione dell'ambiente.

     5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.

 

     Art. 58 ter. (Prove di formazione comuni) [165]

     1. Per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale.

     2. I contenuti di una prova professionale comune e le condizioni per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato della Commissione europea.

     3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, la capacità organizzativa per effettuare dette prove o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione europea richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

     4. È possibile chiedere la deroga dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al comma 2 e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

     a) la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;

     b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel territorio nazionale;

     c) i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.

     5. L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione della Commissione sulle prove di formazione comuni adottato ai sensi dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 59. Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

 

     Art. 59 bis. (Accesso centralizzato online alle informazioni). [166]

     1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:

     a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6;

     b) l'elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalità di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorità competenti per il rilascio;

     c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'articolo 11;

     d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2);

     e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorità competenti;

     f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto.

     1-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinchè le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto [167].

     1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea [168].

 

     Art. 59 ter. (Trasparenza). [169]

     1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea:

     a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonchè di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), già inserite nella banca dati della Commissione europea;

     b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, già inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione.

     2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi.

     3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi:

     a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

     b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

     c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

 

     Art. 60. Abrogazioni

     1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale.

     2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

     3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

     4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, 2 maggio 1994, n. 319, e 20 settembre 2002, n. 229, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto [170].

 

     Art. 61. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Alle attività previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

 

 

Allegato I

 

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

 

IRLANDA [1]

 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland [2]

 

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland [2]

 

3. The Association of Certified Accountants [2]

 

4. Institution of Engineers of Ireland

 

5. Irish Planning Institute

 

REGNO UNITO

 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

 

4. Chartered Association of Certified Accountants

 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

 

6. Chartered Institute of Management Accountants

 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

 

8. Chartered Insurance Institute

 

9. Institute of Actuaries

 

10. Faculty of Actuaries

 

11. Chartered Institute of Bankers

 

12. Institute of Bankers in Scotland

 

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

 

14. Royal Town Planning Institute

 

15. Chartered Society of Physiotherapy

 

16. Royal Society of Chemistry

 

17. British Psychological Society

 

18. Library Association

 

19. Institute of Chartered Foresters

 

20. Chartered Institute of Building

 

21. Engineering Council

 

22. Institute of Energy

 

23. Institution of Structural Engineers

 

24. Institution of Civil Engineers

 

25. Institution of Mining Engineers

 

26. Institution of Mining and Metallurgy

 

27. Institution of Electrical Engineers

 

28. Institution of Gas Engineers

 

29. Institution of Mechanical Engineers

 

30. Institution of Chemical Engineers

 

31. Institution of Production Engineers

 

32. Institution of Marine Engineers

 

33. Royal Institution of Naval Architects

 

34. Royal Aeronautical Society

 

35. Institute of Metals

 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

 

37. Institute of Measurement and Control

 

38. British Computer Society

 

[1] Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

Institute of Chartered Accountants of Scotland

 

Institute of Actuaries

 

Faculty of Actuaries

 

The Chartered Institute of Management Accountants

 

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

 

Royal Town Planning Institute

 

Royal Institution of Chartered Surveyors

 

Chartered Institute of Building.

 

[2] Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.

 

 

Allegato II [171]

 

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 19, lettera c), punto II

 

1. Settore paramedico e sociopedagogico

 

I seguenti corsi di formazione:

 

in Germania:

 

- infermiere(a) puericultore(trice) («Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger»),

 

- esperto(a) di cinesiterapia [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] [1],

 

- ergoterapeuta («Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»),

 

- ortofonista («Logopäde/Logopädin»),

 

- ortottico(a) [«Orthoptist(in)»],

 

- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»],

 

- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»],

 

- assistente tecnico medico di laboratorio [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»],

 

- assistente tecnico medico in radiologia [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in) »],

 

- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»],

 

- assistente tecnico in medicina veterinaria [«veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»],

 

- dietista [«Diätassistent(in)»],

 

- tecnico farmaceutico («Pharmazieingenieur»), (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o sul territorio dei nuovi Länder),

 

- infermiere(a) psichiatrico(a) [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/ Krankenpfleger»]

 

- logoterapeuta [«Sprachtherapeut(in)»].

 

[1] A partire dal 1° giugno 1994, il titolo professionale di «Krankengymnast(in)» è sostituito da quello di «Physiotherapeut(in)». Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di «Krankengymnast(in)»,

 

nella Repubblica ceca:

 

- assistente sanitario [«Zdravotnický asistent»],

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitni zkouška»,

 

- assistente nutrizionista («Nutriènì asistent»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitni zkouška»,

 

in Italia:

 

- odontotecnico

 

- ottico

 

a Cipro:

 

- odontotecnico («Omissis»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di formazione professionale post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale,

 

- ottico («Omissis»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di istruzione post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale,

 

in Lettonia:

 

- infermiere odontoiatrico («zobarstniecibas masa»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 3 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione,

 

- assistente tecnico biomedico di laboratorio («biomedicinas laborants»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione,

 

- odontotecnico («zobu tehnikis»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione,

 

- assistente fisioterapista («fizioterapeita asistents»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 3 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione,

 

in Lussemburgo:

 

- assistente tecnico medico in radiologia [«assistant(e) technique médical(e) en radiologie»),

 

- assistente tecnico medico di laboratorio [«assistant(e) technique médical(e) de laboratoire»],

 

- infermiere(a) psichiatrico(a) («infirmier/ière psychiatrique»),

 

- assistente tecnico medico in chirurgia [«assistant(e) technique médical(e) en chirurgie»],

 

- infermiere(a) puericultore (puericultrice) («infirmier/ière puériculteur/trice»),

 

- infermiere(a) anestesista («infirmier/ière anesthésiste»),

 

- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) [«masseur/euse diplómé(e)»],

 

- educatore (educatrice) («éducateur/trice»),

 

nei Paesi Bassi:

 

- assistente veterinario («dierenartsassistent»),

 

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

 

i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

 

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

 

iii) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

 

iv) nel caso degli assistenti veterinari («dierenartsassistent»), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime «MBO») o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio («LLW»), che si concludono in entrambi i casi con un esame,

 

in Austria:

 

- formazione di base specifica in puericultura («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»),

 

- formazione di base specifica in assistenza psichiatrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege»),

 

- ottico specializzato in lenti a contatto(«Kontaktlinsenoptiker»),

 

- podologo («Fuβpfleger»),

 

- tecnico audioprotesista («Hörgeräteakustiker»),

 

- rivenditore di prodotti farmaceutici («Drogist»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

 

- massaggiatore («Masseur»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

 

- maestro/a di scuola materna («Kindergärtner/in»),

 

- educatore («Erzieher»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame,

 

in Slovacchia:

 

- insegnante di materie attinenti alla danza presso le scuole d'arte di base («uèite 3/4 v taneènom odbore na zàkladných umeleckých školàch»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14,5 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di istruzione di scuola secondaria specializzata e un corso di cinque semestri di pedagogia della danza.

 

- educatore presso istituti d'istruzione speciale e centri di assistenza sociale («vychovàvate3/4 v ŝpeciàlnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych slu·ieb»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8/9 anni di istruzione elementare, 4 anni di studi presso una scuola pedagogica secondaria o una scuola secondaria di altro tipo e 2 anni di studi pedagogici supplementari a tempo parziale.

 

2. Settore dei mastri artigiani («Mester/«Meister/«Maìtre») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva

 

I seguenti corsi di formazione:

 

in Danimarca:

 

- ottico («optometrist»)

 

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e da diritto al titolo di «Mester»;

 

- ortopedico, meccanico ortopedico («ortopaedimekaniker»)

 

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e da diritto al titolo di «Mester».

 

- calzolaio ortopedico («ortopædiskomager»)

 

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e da diritto al titolo di «Mester».

 

in Germania:

 

- ottico («Augenoptiker»)

 

- odontotecnico («Zahntechniker»)

 

- ortopedico («Bandagist»)

 

- audioprotesista («Hörgeräte-Akustiker»)

 

- meccanico ortopedico («Orthopädiemechaniker»)

 

- calzolaio ortopedico («Orthopädieschuhmacher»)

 

in Lussemburgo:

 

- ottico («opticien»)

 

- odontotecnico («mécanicien dentaire»)

 

- audioprotesista («audioprothésiste»)

 

- meccanico ortopedico («mécanicien orthopédiste/bandagiste»)

 

- calzolaio ortopedico («orthopédiste-cordonnier»)

 

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come dipendente avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

 

in Austria:

 

- ortopedico bendaggi («Bandagist»)

 

- bustaio ortopedico («Miederwarenerzeuger»)

 

- ottico («Optiker»)

 

- calzolaio ortopedico («Orthopädieschuhmacher»)

 

- tecnico ortopedico («Orthopädietechniker»)

 

- odontotecnico («Zahntechniker»)

 

- giardiniere («Gärtner»)

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e da diritto al titolo di «Meister»;

 

corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

 

- perito agrario («Meister in der Landwirtschaft»)

 

- perito in economia domestica rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»)

 

- perito orticoltore («Meister im Gartenbau»)

 

- perito in orticoltura estensiva («Meister im Feldgemüsebau»)

 

- perito in frutticoltura e lavorazione della frutta («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»)

 

- perito in vitivinicoltura («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»)

 

- perito in tecniche dell'industria lattiero-casearia («Meister in der Molkerei-und Käsereiwirtschaft»)

 

- perito in tecniche dell'allevamento equino («Meister in der Pferdewirtschaft»)

 

- perito in tecniche della pesca («Meister in der Fischereiwirtschaft»)

 

- perito in tecniche dell'allevamento di pollame («Meister in der Geflügelwirtschaft»)

 

- perito in apicoltura («Meister in der Bienenwirtschaft»)

 

- perito in scienze forestali («Meister in der Forstwirtschaft»)

 

- perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»)

 

- perito in magazzinaggio agricolo («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»)

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita nell'azienda e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e da diritto al titolo di «Meister».

 

in Polonia:

 

- insegnante di formazione professionale pratica («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»), che rappresenta un ciclo di formazione che ha una durata di:

 

i) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria o di istruzione secondaria equivalente in un settore pertinente, seguito da un corso di pedagogia di durata complessiva di almeno 150 ore, da un corso di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e da 2 anni di esperienza lavorativa nella professione che si dovrà insegnare; oppure

 

ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria e diploma di una scuola tecnica pedagogica post-secondaria; oppure

 

iii) 8 anni di istruzione elementare e 2-3 anni di formazione professionale di base secondaria e almeno 3 anni di esperienza professionale certificata da un titolo di maestro d'arte nella specifica professione, seguito da un corso di pedagogia di una durata complessiva di 150 ore.

 

in Slovacchia:

 

- maestro di formazione professionale («majster odbornej výchovy»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di formazione professionale (formazione professionale secondaria completa e/o apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato), esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia o le università tecniche, oppure istruzione secondaria completa e apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato, esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia, oppure entro il 1° settembre 2005, formazione specializzata impartita nei centri metodologici per i maestri di formazione professionale presso le scuole speciali senza studi pedagogici supplementari.

 

3. Settore marittimo

 

a) Navigazione marittima

 

I seguenti corsi di formazione:

 

nella Repubblica ceca:

 

- allievo di coperta («palubni asistent»),

 

- ufficiale responsabile della guardia di navigazione («nàmoøní poruèík»),

 

- primo ufficiale («první palubni dùstojnik»),

 

- comandante («kapitàn»),

 

- allievo di macchina («strojní asistent»),

 

- ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojni dùstojnik»),

 

- primo ufficiale di macchina («druhý strojní dùstojník»),

 

- direttore di macchina («první strojní dùstojník»),

 

- elettrotecnico («elektrotechnik»),

 

- primo ufficiale elettrotecnico («elektrodùstojník»).

 

in Danimarca:

 

- comandante della marina mercantile («skibsfërer»),

 

- secondo ufficiale («overstyrmand»),

 

- timoniere, ufficiale di guardia («enestyrmand, vagthavende styrmand»),

 

- ufficiale di guardia («vagthavende styrmand»),

 

- direttore di macchina («maskinchef»),

 

- primo ufficiale di macchina («1. maskinmester»),

 

- primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia («1. maskinmester/vagthavende maskinmester»);

 

in Germania:

 

- comandante «AM» («Kapitän AM»),

 

- comandante «AK» («Kapitän AK»),

 

- ufficiale di coperta «AMW» («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),

 

- ufficiale di coperta «AKW» («Nautischer Schiffsoffizier AKW»),

 

- direttore di macchina - primo ufficiale di macchina «CT» («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»),

 

- macchinista «CMa» - primo ufficiale di macchina («Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen»),

 

- direttore di macchina «CTW» («Schiffsbetriebstechniker CTW»),

 

- macchinista «CMaW» - ufficiale di macchina unico responsabile («Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier»);

 

in Italia:

 

- ufficiale di coperta,

 

- ufficiale di macchina;

 

in Lettonia:

 

- ufficiale ingegnere elettronico di nave («Kugu elektromehanikis»),

 

- operatore di macchine frigorifere («Kuga saldešanas iekartu mašinists»);

 

nei Paesi Bassi:

 

- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»],

 

- motorista diplomato per la navigazione costiera («diploma motordrijver»)

 

- funzionario VTS («VTS-functionaris»);

 

in Romania

 

- timoniere marittimo II/ 4 ST CW (timonier maritim);

 

- qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

 

nella Repubblica ceca:

 

i) allievo di coperta («palubni asistent»),

 

1. Età: 20 anni compiuti,

 

2. a) Accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navigazione; entrambi i corsi si devono concludere con l'esame «maturitní zkouška» e con un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a sei mesi nel corso degli studi, o

 

b) servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a due anni come marinaio facente parte di una guardia di navigazione a livello ausiliario sulle navi e completamento di un corso riconosciuto, che soddisfi i livelli di competenza specificati nella sezione A-II/1 del codice STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) impartito da un'accademia o da un college marittimi della parte della convenzione STCW, e superamento dell'esame dinanzi alla commissione d'esame riconosciuta dalla CTM (Comitato per il trasporto marittimo della Repubblica ceca).

 

ii) Ufficiale responsabile della guardia di navigazione («nàmoøní poruèík»),

 

1. servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college oppure di un'accademia marittimi oppure di un anno nel caso dei diplomati di un corso riconosciuto, comprendente almeno sei mesi in qualità di marinaio facente parte di una guardia di navigazione.

 

2. registro di formazione a bordo per i cadetti di coperta, debitamente compilato e vistato.

 

iii) Primo ufficiale («první palubní dùstojník»), certificato di idoneità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità.

 

iv) Comandante («kapitàn»),

 

= certificato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3.000 TSL

 

= certificato di idoneità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3.000 t, non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3.000 t.

 

v) Allievo di macchina («strojní asistent»),

 

1. Età: 20 anni compiuti.

 

2. accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navalmeccanica e servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a 6 mesi nel corso degli studi.

 

vi) Ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojní dùstojník»), servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di macchina per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college o di un'accademia marittimi.

 

vii) Primo ufficiale di macchina («druhý strojní dùstojník»), servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi in qualità di secondo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW.

 

viii) Direttore di macchina («první strojní dùstojník»), appropriato certificato di servizio in qualità di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW e servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità non inferiore a 6 mesi.

 

ix) Elettrotecnico («elektrotechník»),

 

1. Età: 18 anni compiuti.

 

2. Accademia marittima o altra accademia, facoltà di ingegneria elettrica o scuola o college tecnici oppure college di ingegneria elettrotecnica (tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» e con un tirocinio riconosciuto nel settore dell'ingegneria elettrica non inferiore a 12 mesi).

 

x) Primo ufficiale elettrotecnico («elektrodùstojnik»),

 

1. accademia o college marittimi, facoltà di elettromeccanica navale o altra accademia o scuola secondaria nel settore dell'elettromeccanica; tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» o con un esame di Stato.

 

2. servizio di navigazione riconosciuto in qualità di elettrotecnico per un periodo non inferiore a 12 mesi nel caso dei diplomati di un'accademia o di un college, o di 24 mesi nel caso dei diplomati della scuola secondaria.

 

- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

 

i) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

 

ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

 

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

 

- in Lettonia

 

i) Ufficiale ingegnere elettronico di nave («kugu elektromehanikis»),

 

1. Età: 18 anni compiuti.

 

2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni e 6 mesi, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 6 mesi almeno di servizio di navigazione come elettricista di nave o assistente dell'ingegnere elettrotecnico di navi aventi un generatore di potenza superiore a 750 kW. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

 

ii) Operatore di macchine frigorifere («kuga saldešanas iekartu mašinists»),

 

1. Età: 18 anni compiuti.

 

2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 12 mesi almeno di servizio di navigazione come assistente dell'ingegnere di macchine frigorifere. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

 

- in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

 

- nei Paesi Bassi:

 

i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [«stuurman Ideine handelsvaart (met aanvulling)»] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera («diploma motordrijver»), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;

 

ii) per i funzionari VTS («VTS-functionaris»), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore («HBO») o di formazione professionale intermedia («MBO»), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame, e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia);

 

in Romania, per timoniere marittimo II/ 4 ST CW (timonier maritim):

 

1. età: 18 anni compiuti;

 

2. a) appropriato certificato di idoneità di marittimo (scuola secondaria di studi marittimi); servizio di navigazione come marittimo della durata di 24 mesi a bordo di navi marittime, di cui almeno 12 mesi nell'arco degli ultimi cinque anni; frequenza di un corso riconosciuto per la promozione a livelli esecutivi (7 giorni); oppure

 

b) appropriato certificato di idoneità di marittimo (scuola secondaria di studi marittimi) e certificato di idoneità di operatore radio, operatore tecnico nel servizio marittimo mobile; servizio di navigazione come marittimo e come operatore radio, operatore tecnico nel servizio marittimo mobile della durata di 24 mesi o come operatore GMDSS-GOC; frequenza di un corso riconosciuto per la promozione a livelli esecutivi (7 giorni).

 

b) Pesca marittima

 

I seguenti corsi di formazione:

 

in Germania:

 

- comandante «BG»/pesca («Kapitän BG/Fischerei»),

 

- comandante «BLK»/ pesca («Kapitän BLK/Fischerei»),

 

- ufficiale di coperta «BGW»/ pesca («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),

 

- ufficiale di coperta «BK»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»);

 

nei Paesi Bassi:

 

- pilota di nave, meccanico, di V («stuurman werktuigkundige V»),

 

- meccanico di IV di nave da pesca («werktuigkundige IV visvaart»),

 

- pilota di IV di nave da pesca («stuurman IV visvaart»),

 

- pilota di nave, meccanico, di VI («stuurman werktuigkundige VI»);

 

che sono formazioni:

 

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

 

- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;

 

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

 

4. Settore tecnico

 

I seguenti corsi di formazione:

 

nella Repubblica ceca:

 

- tecnico autorizzato, edile autorizzato («autorizovany technik, autorizovany stavitel»),

 

ciclo di formazione professionale che ha una durata complessiva di almeno 9 anni, di cui 4 anni di formazione tecnica secondaria conclusa con il «í zkouška» (esame di scuola tecnica secondaria) e 5 anni di esperienza professionale e un esame di attitudine professionale per lo svolgimento di attività professionali selezionate nell'ambito dell'edilizia [a norma della legge n. 50/1976 Racc. (legge sull'edilizia) e della legge n. 360/1992 Racc.].

 

- conducente di veicolo ferroviario («fyzickà osoba øídící drà·ní vozidlo»)

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale conclusa con il «maturitni zkouška», e completato con l'esame di Stato sulla forza motrice dei veicoli.

 

- tecnico addetto alla revisione della linea ferroviaria («drà*ni revizni technik»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola meccanica o elettrotecnica secondaria, completato dal «maturitni zkouška».

 

- istruttore di guida su strada («uèitel autoškoly»),

 

età minima richiesta: 24 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria incentrata sul traffico o sulle macchine, completato dal «maturitni zkouška».

 

- tecnico statale addetto alla revisione degli autoveicoli («kontrolní technik STK»)

 

età minima richiesta: 21 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria, completato dal «maturitni zkouška». A ciò si aggiungono almeno 2 anni di tirocinio pratico, il possesso della patente di guida, l'assenza di precedenti penali, il completamento della formazione speciale per tecnici statali di una durata complessiva di almeno 120 ore e il superamento del relativo esame.

 

- meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli («mechanik mìøeni emisí»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitni zkouška». I candidati devono inoltre ultimare almeno 3 anni di tirocinio tecnico ed è richiesta la formazione speciale per «meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli», della durata di 8 ore, nonché il superamento del relativo esame.

 

- conduttore di nave classe I («kapitàn I. tøídy»)

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 15 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare e 3 anni di formazione, conclusa con il «maturitni zkouška» e con un esame convalidato da un certificato di idoneità. A detta formazione professionale devono far seguito 4 anni di tirocinio pratico completato da un esame.

 

- restauratore di monumenti che sono opere d'arte o artigianato d'arte («restauràtor pamàtek, které jsou dily umìleckych øemesel»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni se comporta una formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro, oppure da 10 a 12 anni di studi in un corso correlato, più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa sancita dal «maturitní zkouška», oppure 8 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria conclusa con l'esame di apprendistato finale.

 

- restauratore di opere d'arte diverse dai monumenti e conservate nelle collezioni di musei e gallerie, nonché di altri oggetti di valore culturale («restauràtor dìl vytvarnych umìni, kterà nejsou pamàtkami a jsou ulo*ena ve sbirkàch muzei a galerii, a ostatnich pøedmìtù kulturni hodnoty»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro sancita dal «maturitní zkouška».

 

- responsabile della gestione dei rifiuti («odpadový hospodáøí»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška», e almeno 5 anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti negli ultimi 10 anni.

 

- responsabile della tecnologia esplosiva («technický vedouci odstøelù»)

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška»,

 

seguito da:

 

2 anni in qualità di fochino nel sottosuolo (per attività nel sottosuolo) e 1 anno in superficie (per attività in superficie); di quest'ultimo, sei mesi come allievo fochino;

 

corso di formazione teorico e pratico di 100 ore, concluso da un esame presso l'autorità mineraria distrettuale competente.

 

esperienza professionale di almeno sei mesi nella progettazione e realizzazione di attività esplosivistiche di notevole entità.

 

corso di formazione teorico e pratico di 32 ore, seguito da un esame presso l'autorità mineraria ceca.

 

in Italia:

 

- geometra,

 

- perito agrario,

 

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati

 

i) per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni,

 

ii) per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni, seguito dall'esame di Stato,

 

in Lettonia:

 

- assistente macchinista di locomotore («vilces lidzekla vaditaja (mašinista) paligs»),

 

Età: 18 anni compiuti, ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale. La formazione professionale deve concludersi con l'esame speciale presso un datore di lavoro. Certificato di idoneità rilasciato per 5 anni da un'autorità competente;

 

nei Paesi Bassi:

 

- ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»),

 

- odontotecnico («tandprotheticus»),

 

che sono cicli di studi e di formazione professionale

 

i) nel caso dell'ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;

 

ii) nel caso dell'odontotecnico («tandprotheticus»), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame;

 

in Austria:

 

- guardia forestale («Förster»),

 

- consulente tecnico («Technisches Büro»),

 

- intermediario lavoro ad interim («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»),

 

- agente di collocamento («Arbeitsvermittlung»),

 

- consulente finanziario («Vermögensberater»),

 

- investigatore privato («Berufsdetektiv»),

 

- agente di sicurezza («Bewachungsgewerbe»),

 

- agente immobiliare («Immobilienmakler»),

 

- amministratore di stabili («Immobilienverwalter»),

 

- fiduciario immobiliare («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),

 

- agente per il recupero di crediti («Inkassobüro/Inkassoinstitut»),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame a livello di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

 

- consulente di assicurazioni («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

 

- perito edile/progettazione e calcolo tecnico («Planender Baumeister»),

 

- carpentiere diplomato /progettazione e calcolo tecnico («Planender Zimmermeister »),

 

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi («privilegio teresiano»).

 

- contabile commerciale («Gewerblicher Buchhalter») a norma della legge del 1994 sul commercio, artigianato e industria («Gewerbeordnung 1994»),

 

- contabile indipendente («Selbständiger Buchhalter») a norma della legge del 1999 sulle professioni nel campo della contabilità pubblica («Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999»),

 

in Polonia:

 

- tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di base («Diagnosta przeprowadzaj'cy badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badafi»),

 

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli, un corso di base sulla revisione degli autoveicoli e 3 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina, 51 ore di formazione di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità.

 

- tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di distretto («Diagnosta przeprowadzaj'cy badania techniczne pojazdu w okrêgowej stacji kontroli pojazdów»),

 

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina (51 ore di corso di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità).

 

- tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli («Diagnosta wykonuj'cy badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

 

i) con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di esperienza professionale certificata nella stazione di servizio oppure

 

ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria in un settore diverso dagli autoveicoli e 8 anni di esperienza professionale certificata in una stazione di servizio o un'officina; complessivamente 113 ore di formazione completa compresa la formazione di base e la specializzazione con esami dopo ogni praticantato.

 

La durata in ore e il contenuto dei corsi particolari nell'ambito della formazione globale per tecnico vengono specificati a parte nel regolamento del Ministero delle infrastrutture del 28 novembre 2002, sui requisiti relativi ai tecnici addetti alla diagnosi (GU del 2002, n. 208, pag. 1769).

 

- controllore del traffico ferroviario («Dy¿urny ruchu»),

 

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 45 giorni più il superamento dell'esame di idoneità o ciclo di formazione che rappresenta 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 63 giorni.

 

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications» o in quanto «Scottish Vocational Qualifications»

 

- infermiere veterinario registrato («listed veterinary nurse»),

 

- ingegnere elettrotecnico minerario («mine electrical engineer»),

 

- ingegnere meccanico minerario («mine mechanical engineer»),

 

- odontoterapeuta («dental therapist»),

 

- odontoigienista («dental hygienist»),

 

- ottico diplomato («dispensing optician»),

 

- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza («mine deputy»),

 

- curatore fallimentare («insolvency practitioner»),

 

- notaio abilitato («licensed conveyancer»),

 

- primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («first mate -freight/passenger ships - unrestricted»),

 

- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («second mate - freight/passenger ships - unrestricted»),

 

- terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («third mate -freight/passenger ships unrestricted»),

 

- ufficiale di coperta - navi mercantili/ passeggeri - senza restrizioni («deck officer - freight/passenger ships - unrestricted»),

 

- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata («engineer officer - freight/

 

passenger ships - unlimited trading area»),

 

- tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti («certified technically competent person in waste management»),

 

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

 

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

 

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

 

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

 

 

Allegato III [172]

 

Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 21, comma 3

 

Nel Regno Unito:

 

I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

 

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

 

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

 

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

 

In Germania:

 

I seguenti corsi di formazione:

 

- I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico [«technischer(e) Assistent(in)»] e di assistente commerciale («kaufmännischer(e) Assistent(in)»), alle professioni sociali («soziale Berufe») nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce [«staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»] aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario («mittlerer Bildungsabschluss») e comprendono:

 

i) almeno tre anni [1] di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

 

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

 

iii) almeno due anni in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

 

- I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [«Techniker(in)»], periti di economia aziendale («Betriebswirte( in)»), progettisti («Gestalter(in)») e assistenti familiari («Familienpfleger(in)») sanciti da un diploma statale («staatlich geprüft»), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale («Berufsschule») di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

 

- I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (della durata di almeno nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1.000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

 

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

 

[1] La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università («Abitur»), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle «Fachhochschulen» (la «Fachhochschulreife»), ossia dodici anni di formazione preliminare.

 

 

Nei Paesi Bassi:

 

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore («MAVO») o di istruzione professionale preparatoria («VBO») o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia («MBO»), concludentesi con un esame.

 

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria («VBO») almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

 

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

 

In Austria:

 

- I corsi delle scuole professionali superiori («Berufsbildende Höhere Schulen») e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura («Höhere Land-und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), comprese le scuole di tipo speciale («einschlieâlich der Sonderformen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

 

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

 

- I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali («Meisterschulen»), di altri istituti («Meisterklassen»), delle scuole tecniche industriali («Werkmeisterschulen») o delle scuole professionali edili («Bauhandwerkerschulen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

 

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale («Berufsschule»), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale («Meisterschule»), in altri istituti («Meisterklassen»), in una scuola tecnica industriale («Werkmeisterschule») o in una scuola professionale edile («Bauhandwerkerschule»). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

 

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

 

 

Allegato IV

 

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 28, 29 e 30

 

Lista I

 

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/439/CEE

 

1

 

Direttiva 64/427/CEE

 

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

 

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

 

Classe 23 Industria tessile

 

232 Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero

 

233 Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero

 

234 Trasformazione di fibre tessili con sistema serico

 

235 Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa

 

236 Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami

 

237 Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze

 

238 Finissaggio dei tessili

 

239 Altre industrie tessili

 

Classe 24 Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa

 

241 Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)

 

242 Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione

 

243 Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)

 

244 Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento

 

244 Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo

 

Classe 25 Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)

 

251 Taglio e preparazione industriale del legno

 

252 Fabbricazione di articoli semifiniti in legno

 

253 Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)

 

254 Fabbricazione di imballaggi in legno

 

255 Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)

 

259 Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli

 

Classe 26

 

260 Industrie del mobile in legno

 

Classe 27 Industrie della carta e della sua trasformazione

 

271 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

 

272 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta

 

Classe 28

 

280 Stampa, edizioni e industrie collegate

 

Classe 29 Industria del cuoio e delle pelli

 

291 Concia del cuoio e delle pelli

 

292 Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle

 

Ex classe 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e classe sintetiche e dei prodotti amilacei

 

301 Trasformazione della gomma e dell'amianto

 

302 Trasformazione delle materie plastiche

 

303 Produzione di fibre artificiali e sintetiche

 

Ex classe 31 Industria chimica

 

311 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi

 

312 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (compresa la fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)

 

313 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(esclusa la fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)]

 

Classe 32

 

320 Lavorazione del petrolio

 

Classe 33 Industria dei prodotti minerali non metallici

 

331 Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio

 

332 Industria del vetro

 

333 Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari

 

334 Fabbricazione di cemento, calce e gesso

 

335 Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso

 

339 Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici

 

Classe 34 Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi

 

341 Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)

 

342 Fabbricazione di tubi d'acciaio

 

343 Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo

 

344 Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi

 

345 Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi

 

Classe 35 Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)

 

351 Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi

 

352 Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli

 

353 Costruzioni metalliche

 

354 Costruzione di caldaie e serbatoi

 

355 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)

 

359 Attività ausiliarie delle industrie meccaniche

 

Classe 36 Costruzione di macchine non elettriche

 

361 Costruzione di macchine e trattori agricoli

 

362 Costruzione di macchine per ufficio

 

363 Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine

 

364 Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire

 

365 Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini

 

366 Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto

 

367 Fabbricazione di organi di trasmissione

 

368 Costruzione di altri macchinari specifici

 

369 Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici

 

Classe 37 Costruzione di macchine e materiale elettrico

 

371 Fabbricazione di fili e cavi elettrici

 

372 Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti

 

373 Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria

 

374 Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali

 

375 Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici

 

376 Costruzione di apparecchi elettrodomestici

 

377 Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione

 

378 Produzione di pile ed accumulatori

 

379 Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)

 

Ex Classe 38 Costruzione di materiale da trasporto

 

383 Costruzione di automezzi e loro parti staccate

 

384 Riparazione di automezzi, cicli, motocicli

 

385 Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate

 

389 Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.

 

Classe 39 Industrie manifatturiere diverse

 

391 Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo

 

392 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)

 

393 Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche

 

394 Fabbricazione e riparazione di orologi

 

395 Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose

 

396 Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali

 

397 Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi

 

399 Industrie manifatturiere diverse

 

Classe 40 Edilizia e genio civile

 

400 Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione

 

401 Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)

 

402 Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.

 

403 Installazioni varie per l'edilizia

 

404 Finitura dei locali.

 

2

 

Direttiva 68/366/CEE

 

(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

 

Nomenclatura NICE

 

Classe 20A 200 Industrie dei grassi vegetali e animali

 

20B Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)

 

201 Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne

 

202 Industria casearia

 

203 Preparazione di conserve di frutta e di legumi

 

204 Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare

 

205 Lavorazione delle granaglie

 

206 Panetteria, pasticceria, biscottificio

 

207 Produzione e raffinazione dello zucchero

 

208 Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati

 

209 Fabbricazione di prodotti alimentari diversi

 

Classe 21 Fabbricazione di bevande

 

211 Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche

 

212 Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)

 

213 Produzione di birra e malto

 

214 Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate Ex 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

 

304 Industria dei prodotti amilacei.

 

3

 

Direttiva 82/489/CEE

 

Nomenclatura ISIC

 

Ex 855 Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)

 

Lista II

 

Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e S2/470/CEE

 

1

 

Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)

 

Nomenclatura ISIC

 

Ex Pesca 04

 

043 Pesca nelle acque interne

 

Ex Costruzione di materiale da trasporto 38

 

381 Costruzione navale e riparazione di navi

 

382 Costruzione di materiale ferroviario

 

386 Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)

 

Ex Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei 71 seguenti gruppi:

 

ex 711 Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze

 

ex 712 Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori

 

ex 713 Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)

 

ex 714 Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)

 

ex 716 Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)

 

73 Comunicazioni: poste e telecomunicazioni

 

Ex 85 Servizi personali

 

854 Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria

 

ex 856 Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter

 

ex 859 Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali.

 

2

 

Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

 

Nomenclatura ISIC

 

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

 

a) acquisto e vendita di merci:

 

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

 

- su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

 

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

 

3

 

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

 

Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC

 

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

 

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)],

 

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

 

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

 

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

 

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

 

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

 

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

 

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

 

- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,

 

- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc).

 

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)].

 

Lista III

 

Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE

 

1

 

Direttiva 64/222/CEE

 

(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE)

 

1. Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).

 

2. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

 

3. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

 

4. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

 

5. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

 

6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

 

7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

 

2

 

Direttiva 68/364/CEE

 

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

 

Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto

 

Attività escluse:

 

012 Locazione di macchine agricole

 

640 Affari immobiliari, locazione

 

713 Locazione di automobili, di vetture e di cavalli

 

718 Locazione di carrozze e vagoni ferroviari

 

839 Locazione di macchine per ditte commerciali

 

841 Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film

 

842 Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali

 

843 Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta

 

853 Locazione di camere ammobiliate

 

854 Locazione di biancheria

 

859 Locazione di indumenti

 

3

 

Direttiva 68/368/CEE

 

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CBB)

 

Nomenclatura ISIC

 

Ex classe 85 ISIC

 

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).

 

2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).

 

4

 

Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

 

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detta direttiva (lista II, n. 1 del presente allegato).

 

Nomenclatura ISIC

 

Ex 62 Banche e altri istituti finanziari

 

Ex 620 Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni

 

Ex 71 Trasporti

 

Ex 713 Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli

 

Ex 719 Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi

 

Ex 82 Servizi forniti alla collettività

 

827 Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici

 

Ex 84 Servizi ricreativi

 

843 Servizi ricreativi non classificati altrove:

 

- attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc), escluse le attività di istruttore sportivo,

 

- attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.),

 

- attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc).

 

Ex 85 Servizi personali

 

Ex 851 Servizi domestici

 

Ex 855 Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere

 

Ex 859 Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:

 

- disinfezione e lotta contro gli animali nocivi,

 

- locazione di vestiti e guardaroba,

 

- agenzie matrimoniali e servizi analoghi,

 

- attività a carattere divinatorio e congetturale,

 

- servizi igienici ed attività connesse,

 

- pompe funebri e manutenzione dei cimiteri,

 

- guide accompagnatrici ed interpreti turistici.

 

5

 

Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

 

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

 

a) acquisto e vendita di merci:

 

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

 

- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

 

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

 

Direttiva 70/523/CEE

 

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

 

7

 

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

 

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]

 

Tali attività consistono in particolare:

 

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci,

 

- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi,

 

- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti,

 

- nel ricevere qualsiasi oggetto o mercé in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc,

 

- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la mercé ricevuta in deposito,

 

- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato,

 

- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli,

 

- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

 

 

Allegato V

 

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

(Omissis)

 

 

Allegato VI

 

Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

(Omissis)


[1] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[2] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così sostituito dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[3] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[8] Lettera abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così sostituita dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[15] Lettera sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così modificata dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[16] Lettera abrogata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[17] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[18] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[19] Lettera abrogata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[20] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[21] Lettera già modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L. 13 dicembre 2023, n. 190.

[22] Lettera inserita dall'art. 13 della L. 13 dicembre 2023, n. 190.

[23] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[24] Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[25] Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così modificata dall'art. 6 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[26] Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così modificata dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[27] Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[28] Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[29] Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[30] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così modificato dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[31] Lettera già modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[32] Lettera abrogata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[33] Lettera così sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[34] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[35] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[36] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[38] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[39] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[40] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[41] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[42] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[43] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37 e così sostituito dall'art. 4 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[45] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[46] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[47] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[48] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[49] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 497, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[50] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 497, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 497, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[52] Comma aggiunto dall'art. 25 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[53] Comma aggiunto dall'art. 25 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[54] Comma aggiunto dall'art. 25 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[55] Articolo inserito dall'art. 7 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[56] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[57] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[58] Alinea così modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[59] Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[60] Lettera già modificata dall'art. 11 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[61] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così sostituito dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[62] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[63] Comma già modificato dall'art. 69 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[64] Lettera così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[65] Lettera così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[66] Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[67] Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[68] Comma inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[69] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[70] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[71] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[72] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[73] Comma inserito dall'art. 14 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[74] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[75] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[76] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[77] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[78] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[79] Comma inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[80] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[81] Articolo inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[82] Alinea così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[83] Numero così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[84] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[85] Comma così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[86] Alinea così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[87] Lettera abrogata dall'art. 20 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[88] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[89] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[90] Lettera abrogata dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[91] Lettera così modificata dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[92] Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[93] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[94] Comma inserito dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e abrogato dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[95] Comma inserito dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[96] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[97] Comma già modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[98] Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[99] Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[100] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[101] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[102] Comma inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[103] Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[104] Comma così modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[105] Articolo abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[106] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[107] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[108] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[109] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[110] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[111] Comma inserito dall'art. 26 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[112] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[113] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[114] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[115] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[116] Alinea così sostituito dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[117] Comma inserito dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[118] Comma inserito dall'art. 28 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[119] Comma aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[120] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[121] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[122] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[123] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[124] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[125] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[126] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[127] Comma inserito dall'art. 31 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[128] Comma inserito dall'art. 31 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[129] Comma abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[130] Comma abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[131] Comma abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[132] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[133] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[134] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[135] Comma così modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[136] Comma così modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[137] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[138] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[139] Comma così modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[140] Lettera così modificata dall'art. 37 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[141] Comma inserito dall'art. 38 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[142] Comma abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[143] Comma così sostituito dall'art. 38 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[144] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.

[145] Comma così modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[146] Lettera così sostituita dall'art. 40 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[147] Lettera così modificata dall'art. 40 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[148] Lettera aggiunta dall'art. 40 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[149] Lettera aggiunta dall'art. 40 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[150] Lettera aggiunta dall'art. 40 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[151] Comma così sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[152] Comma aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[153] Comma aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[154] Comma aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[155] Comma abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[156] Comma abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[157] Comma così modificato dall'art. 42 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[158] Comma così modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[159] Comma inserito dall'art. 43 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[160] Comma aggiunto dall'art. 43 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[161] Comma aggiunto dall'art. 43 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[162] Comma aggiunto dall'art. 43 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[163] Il Capo IV-bis, artt. 58 bis - 58 ter, è stato inserito dall'art. 44 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[164] Il Capo IV-bis, artt. 58 bis - 58 ter, è stato inserito dall'art. 44 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[165] Il Capo IV-bis, artt. 58 bis - 58 ter, è stato inserito dall'art. 44 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[166] Articolo inserito dall'art. 45 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[167] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[168] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[169] Articolo inserito dall'art. 45 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[170] Comma così modificato dall'art. 85 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[171] Allegato abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

[172] Allegato abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.