§ 57.8.19 – D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.
Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.8 riconoscimento dei titoli di studio
Data:27/01/1992
Numero:115


Sommario
Art. 1.  (Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea)
Art. 2.  (Professioni)
Art. 2 bis.  (Formazione regolamentata)
Art. 3.  (Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza)
Art. 4.  (Titoli professionali assimilati)
Art. 5.  (Composizione e durata della formazione professionale)
Art. 6.  (Misure compensative)
Art. 7.  (Tirocinio di adattamento)
Art. 8.  (Prova attitudinale)
Art. 9.  (Disposizioni applicative delle misure compensative)
Art. 10.  (Requisiti formali dei titoli)
Art. 11.  (Competenze per il riconoscimento)
Art. 12.  (Procedura di riconoscimento)
Art. 13.  (Effetti del riconoscimento)
Art. 14.  (Uso del titolo professionale e del titolo di studio)
Art. 15.  (Esecuzione delle misure compensative)
Art. 16.  (Prova dei requisiti non professionali)
Art. 17.  (Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia)
Art. 18.  (Relazione alla Commissione delle Comunità europee)
Art. 19.  (Materie non regolate)


§ 57.8.19 – D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115. [1]

Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

(G.U. 18 febbraio 1992, n. 40).

 

 

     Art. 1. (Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea)

     1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

     2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.

     3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente. [2]

     4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni.

 

          Art. 2. (Professioni)

     1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

     a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

     b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

     c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

     d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

 

          Art. 2 bis. (Formazione regolamentata) [3]

     1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione:

     direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e

     consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine.

 

          Art. 3. (Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza)

     1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente:

     a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale;

     b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.

     1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente è in possesso di una formazione regolamentata. [4]

     2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma è computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.

     3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana.

     4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

 

          Art. 4. (Titoli professionali assimilati)

     1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

     2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

 

          Art. 5. (Composizione e durata della formazione professionale)

     1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può consistere:

     a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;

     b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

     c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

     2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni.

 

          Art. 6. (Misure compensative)

     1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

     a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

     b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).

     1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a). [5]

     2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

     4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

 

          Art. 7. (Tirocinio di adattamento)

     1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

     2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

     2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione. [6]

     3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

     4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

 

          Art. 8. (Prova attitudinale)

     1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

     2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

     3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

     3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 12. [7]

 

          Art. 9. (Disposizioni applicative delle misure compensative) [8]

     1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7e 8.

 

          Art. 10. (Requisiti formali dei titoli)

     1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

 

          Art. 11. (Competenze per il riconoscimento)

     1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

     a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; [9]

     b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);

     c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

     d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior; [10]

     e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado; [11]

     f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.

 

          Art. 12. (Procedura di riconoscimento)

     1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata dalla documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

     2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

     4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:

     a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;

     b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

     c) del Ministero degli affari esteri;

     d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     e) del Dipartimento per la funzione pubblica.

     Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

     6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

     7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

 

          Art. 13. (Effetti del riconoscimento)

     1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione delle qualifiche professionali.

     2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani.

     4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.

 

          Art. 14. (Uso del titolo professionale e del titolo di studio)

     1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

 

          Art. 15. (Esecuzione delle misure compensative)

     1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.

     2. In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:

     a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e il Ministro della pubblica istruzione nei casi in cui alla lettera e) dell'articolo 11;

     b) il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie;

     c) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso.

 

          Art. 16. (Prova dei requisiti non professionali)

     1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti nel Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.

     2. I documenti di cui al precedente comma, se non è previsto il rilascio del Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

     3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

     4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10.

     4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza. [12]

     4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione. [13]

 

          Art. 17. (Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia)

     1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 11.

     2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 18. (Relazione alla Commissione delle Comunità europee)

     1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

     2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:

     a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;

     b) di formazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

 

          Art. 19. (Materie non regolate)

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi.

 

     Allegato A [14]

 

PROFESSIONI

AUTORITA' COMPETENTE

AGENTE DI CAMBIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AGROTECNICO

 

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA

 

ASSISTENTE SOCIALE

 

ATTUARIO

 

ATTUARIO IUNIOR

 

AVVOCATO

 

BIOLOGO

 

BIOLOGO IUNIOR

 

CHIMICO

 

CHIMICO JUNIOR

 

CONSULENTE DEL LAVORO

 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

 

AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR

 

ZOONOMO

 

BIOTECNOLOGO AGRARIO

 

DOTTORE COMMERCIALISTA

 

GEOMETRA

 

GEOLOGO

 

GEOLOGO IUNIOR

 

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

 

INGEGNERE INDUSTRIALE

 

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE

 

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IJUNIOR

 

INGEGNERE INDUSTRIALE IUNIOR

 

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE IUNIOR

 

PERITO AGRARIO

 

PERITO INDUSTRIALE

 

PSICOLOGO

 

PSICOLOGO IUNIOR

 

RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE

 

REVISORE CONTABILE

 

TECNOLOGO ALIMENTARE

 

 

 

PIANIFICATORE TERRITORIALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI

 

ARCHITETTO IUNIOR

 

PIANIFICATORE IUNIOR

 

DOCENTE DI SCUOLA MATERNA

 

DOCENTE DI SCUOLA ELEMENTARE

 

DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 

 

 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

MINISTERO DELLA SALUTE

INFERMIERE PEDIATRICO (già VIGILATRICE D'INFANZIA)

 

ASSISTENTE SANITARIO

 

 

 

CONSULENTE PROPRIETA' INDUSTRIALE

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 


[1] Abrogato dall'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[4] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[5] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[6] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[7] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[14] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1993 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.