§ 58.7.12 – D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319.
Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.7 formazione professionale
Data:02/05/1994
Numero:319


Sommario
Art. 1.  (Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea)
Art. 2.  (Professioni)
Art. 3.  (Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza)
Art. 4.  (Titoli professionali assimilati)
Art. 5.  (Composizione e durata della formazione professionale)
Art. 6.  (Misure compensative)
Art. 7.  (Adeguamento durata formazione professionale)
Art. 8.  (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale)
Art. 9.  (Tirocinio di adattamento)
Art. 10.  (Prova attitudinale)
Art. 11.  (Disposizioni applicative misure compensative)
Art. 12.  (Requisiti formali dei titoli)
Art. 13.  (Competenze per il riconoscimento)
Art. 14.  (Procedura di riconoscimento)
Art. 15.  (Effetti del riconoscimento)
Art. 16.  (Uso del titolo professionale e del titolo di studio)
Art. 17.  (Esecuzione delle misure compensative)
Art. 18.  (Prova dei requisiti non professionali)
Art. 19.  (Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia)
Art. 20.  (Relazione alla Commissione delle Comunità europee)
Art. 21.  (Norme di rinvio)
Art. 22.  (Materie non regolate)
Art. 23.  (Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime)


§ 58.7.12 – D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319. [1]

Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.

(G.U. 28 maggio 1994, n. 123, S.O.).

 

     Art. 1. (Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea)

     1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

     2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.

     3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:

     a) un ciclo di studi post-secondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992;

     b) successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto di istruzione o in una impresa, o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa;

     c) un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.

     4. Sono, altresì, ammessi al riconoscimento i titoli:

     a) rilasciati in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;

     b) che sanciscono una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o un titolo ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma precedente;

     c) che comprovano una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.

     5. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di una esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alla lettera a) del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.

 

          Art. 2. (Professioni)

     1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

     a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

     b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

     c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

     d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

 

          Art. 3. (Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza)

     1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:

     a) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

     b) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera b), lettera c), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

     c) sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o autorizzazione di una autorità a tale scopo designata, che sia specificamente orientato all'esercizio di una professione;

     d) dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a);

     e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).

     2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione della Comunità europea e alla Repubblica italiana.

     3. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

 

          Art. 4. (Titoli professionali assimilati)

     1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

     2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

 

          Art. 5. (Composizione e durata della formazione professionale)

     1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, o all'art. 4, può consistere:

     a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi di cui all'art. 1, comma 3;

     b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

     c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

 

          Art. 6. (Misure compensative)

     1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

     a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

     b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1.

     2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente a requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c).

     2-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1 [2].

 

          Art. 7. (Adeguamento durata formazione professionale)

     1. Quando la durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), o dell'art. 3, comma 1, lettera a), è inferiore di almeno un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a), può essere richiesta la prova del possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di formazione mancante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o lettera b), e di durata pari al periodo mancante nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è computabile l'esercizio professionale contemplato all'art. 3, comma 1, lettera a).

 

          Art. 8. (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale)

     1. Il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale:

     a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi postsecondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a) [3];

     b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza o assistenza concernente il diritto nazionale;

     c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno Stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente.

     c-bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina. [4]

 

          Art. 9. (Tirocinio di adattamento)

     1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

     2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

     2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione [5].

     3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

     4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

 

          Art. 10. (Prova attitudinale)

     1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

     2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

     3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

     3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 14 [6].

 

          Art. 11. (Disposizioni applicative misure compensative) [7]

     1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.

 

          Art. 12. (Requisiti formali dei titoli)

     1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

 

          Art. 13. (Competenze per il riconoscimento)

     1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

     a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;

     b) il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d);

     c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

     d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria [8];

     e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalità formativa;

     f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;

     f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; [9]

     g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ogni altro caso [10].

 

          Art. 14. (Procedura di riconoscimento)

     1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.

     2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

     4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:

     a) dei Ministeri indicati all'allegato C;

     b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

     c) del Ministero degli affari esteri;

     d) del Ministero della pubblica istruzione;

     e) del Dipartimento della funzione pubblica;

     f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     g) [del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica] [11].

     5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.

     6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

     7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.

     8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

 

          Art. 15. (Effetti del riconoscimento)

     1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

     2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

 

          Art. 16. (Uso del titolo professionale e del titolo di studio)

     1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della autorità che lo ha rilasciato.

 

          Art. 17. (Esecuzione delle misure compensative)

     1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.

     2. In assenza degli enti o degli organi di cui al comma 1 provvedono:

     a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego;

     b) il Ministero della sanità in relazione alle attività inerenti al settore sanitario;

     c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonché ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g) [12];

     d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d);

     e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).

 

          Art. 18. (Prova dei requisiti non professionali)

     1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.

     2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

     3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

     4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12.

     4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza [13].

     4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione [14].

 

          Art. 19. (Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia)

     1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 13.

     2. I Ministeri competenti certificano altresì il possesso dei titoli di formazione indicati all'art. 3, comma 1, lettera b).

     3. I predetti Ministeri sono competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma dell'art. 3, comma 3, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 20. (Relazione alla Commissione delle Comunità europee)

     1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

     2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:

     a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;

     b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

 

          Art. 21. (Norme di rinvio)

     1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell'allegato D al presente decreto, relative all'esercizio di attività non salariate, si applicano anche all'esercizio delle medesime attività svolte a titolo subordinato.

 

          Art. 22. (Materie non regolate)

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi, nè alle attività formanti oggetto delle direttive contenute nell'allegato E al presente decreto.

 

          Art. 23. (Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime)

     1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli articoli 118, 119, 120 e 121, relativi al personale marittimo, ed agli articoli 132 e 133, relativi al personale della navigazione interna, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

     2. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della formazione degli equipaggi di cui agli articoli 318 e 319 del codice della navigazione.

 

 

     Allegato A [15]

     1. Settore paramedico e sociopedagogico

     I seguenti corsi di formazione:

     in Germania:

     – infermiere(a) puencultore(trice) (“Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfiegere”),

     – esperto(a) di cinesiterapia [“Krankengymnast(in)/Physiotherspeut(in)” (1)],

     – ergoterapeuta [“Beschaftigungs- und Arbeitscherapeut(in)”],

     – ortofonista [“Logopäde(in)”),

     – ortottico(a) [“Orthoptist(in)”],

     – educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [“Staatlich anerkannte(r) anerkannte(r) Erzieher(in)”],

     – educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [“Staatlich anerkannte(r) Heilpadagoge(om)”],

     – assistente tecnico medico di laboratorio [“medizinisch-technischer(e) Laboratiums-Assistent(in)”],

     – assistente tecnico medico in radiologia [“medizinisch-technischer(e) Radiologie-Assistent(in)”],

     – assistente tecnico medico in diagnostica funzionale [“medizinisch-technischer(e) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik”],

     – assistente tecnico in medicina veterinaria [“veterinärmedizinisch-technischer(e) Assistent(in)”],

     – dietista [“Diätassistent(in)”],

     – tecnico farmaceutico [“Pharmazieingenieur”], (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dei Länder che ad essa appartenevano),

     – infermiere(a) psichiatrico(a) [“Psychistrische(er)

     Krankenschwester/Krankenpfleger”],

     – logoterapeuta [“Sprachtherapeut(in)”];

     in Italia:

     – odontotecnico,

     – ottico,

     – podologo,

     in Lussemburgo:

     – assistente tecnico medico in radiologia,

     – assistente tecnico medico di laboratorio,

     – infermiere(a) psichiatrico(a),

     – assistente tecnico medico in chirurgia,

     – infermiere(a) puericultore (puericultrice),

     – infermiere(a) anestesista,

     – massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a),

     – educatore (educatrice);

     nei Paesi Bassi:

     – assistente veterinario (“dierenartassistent”),

     qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

     i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

     ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

     iii) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

     iv) nel caso degli assistenti veterinari (“dierenartassistent”) nei Paesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime “MBO”) o, in alternativa, almeno tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio (“LLW”), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

     I seguenti corsi di formazione:

     in Austria:

     - formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege”); [16]

     - formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di persone affette da malattie psichiche ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege”); [17]

     corsi di formazione per:

     – ottico specializzato in lenti a contatto (“Kontaktlinsenoptiker”),

     – podologo (“Fufpfleger”),

     – tecnico audioprotesista (“Hörgeräteakustiker”),

     – rivenditore di prodotti farmaceutici (“Drogist”).

     cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

     – massaggiatore (“Masseur”),

     ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

     – maestro/a di scuola materna (“Kindergätner/in),

     – educatore (“Erzieher”),

     cicli di formazione che hanno una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

 

     2. Settore dei maestri artigiani (“Mester”/”Meister”/”Maître”) che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A

     I seguenti corsi di formazione:

     in Danimarca:

     – ottico (“optometrist”),

     il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di “Mester”,

     – ortopedico, meccanico ortopedico (“ortopsedimedkaniker”),

     il ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di “Mester”,

     – calzolaio ortopedico (“ortopsediskomager”),

     il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di “Mester”.

     I seguenti corsi di formazione:

     in Germania:

     – ottico (“Augenoptiker”),

     – meccanico dentista (“Zahntechniker”),

     – ortopedico (“Bandagist”),

     – tecnico otoiatrico esperto in apparecchi acustici (“Hörgerate-Akustiker”),

     – meccanico ortopedico (“Orthopädiermechaniker”),

     – calzolaio ortopedico (“Orthopaedieschuhmacher”);

     in Lussemburgo:

     – ottico (“opticien”),

     – meccanico dentista (“mécanicien dentaire”),

     – tecnico otoiatrico, esperto in apparecchi acustici (“audioprothésiste”),

     – meccanico ortopedico (“mécanicien orthopédiste/bandagiste”),

     – calzolaio ortopedico (“orthopédiste-cordonnier”),

     i due cicli di formazione hanno una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

     I seguenti corsi di formazione:

     in Austria:

     – ortopedico bendaggi (“Bandagist”),

     – bustaio ortopedico (“Miederwarenerzeuger”),

     – ottico (“Optiker”),

     – calzolaio ortopedico (“Orthopädieschuhmacher”),

     – meccanico ortopedico (“Orthopädietechniker”),

     – odontotecnico (“Zahntechniker”),

     – giardiniere (“Gärtner”),

     cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”.

     Corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

     – perito agrario (“Meister in der Landwirtschaft”),

     – perito in economia domestica rurale (“Meister in der ländlichen Hauswirtschaft”),

     – perito orticoltore (“Meister im Gartenbau”),

     – perito in orticoltura estensiva (“Meister im Feldgemüsebau”),

     – perito in frutticoltura e lavorazione della frutta (“Meister im Obstbau und in der Obstverwertung”),

     – perito in tecnica viticola ed enologica (“Meister in Weinbau und in der Kellerwitschft”),

     – perito in tecnologie lattiero-casearie (“Meister in der Molkerei- und Käsereiwitschaft”),

     – perito in tecnologie dell'allevamento equino (“Meister in der Pferdewirtschaft”),

     – perito in tecniche della pesca (“Meister in der Fischereiwirtschaft”),

     – perito in tecnologie dell'allevamento di pollame (“Meister in der Geflügelwirtschaft”),

     – perito in tecnica apistica (“Meister in der Bienenwirtschaft”),

     – perito in scienze forestali (“Meister in der Forstwirtschaft”),

     – perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste (“Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft”),

     – perito in magazzinaggio agricolo (“Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”),

     ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto a titolo di “Meister”.

 

     3. Settore marittimo

     a) Navigazione marittima

     I seguenti corsi di formazione:

     in Danimarca:

     – comandante della marina mercantile (“skibsfoerer”),

     – secondo ufficiale di guardia (“enestymand, vagthavende styrmand”),

     – ufficiale di guardia (“vagthavende styrmand”),

     – direttore di macchina (“maskinchef”),

     – primo ufficiale di macchina (“1. maskinmester”),

     – primo ufficiale di macchina/ufficile di macchina di guardia (“1. maskinmester/vagthavende maskinmester”),

     in Germania:

     – comandante “AM” (“Kapitaen AM”),

     – comandante “AK” (“Kapitaen AK”),

     – ufficiale di coperta “AMW” (“Nautischer Schiffsoffizier AMW”),

     – ufficiale di coperta “AKW” (“Nautischer Schiffsoffizier AKW”),

     – direttore di macchina – primo ufficiale di macchina “CT” (“Schiffsbetriebetechniker CT – Leiter von Maschinenlagen”),

     – macchinista “CMa” – primo ufficiale di macchina (“Schiffsmaschinist CMa – Leiter von Maschinenanlagen”),

     – direttore di macchina “CTW” (“Schiffsbetriebetechniker CTW”),

     – macchinista “CMaW” – ufficiale di macchina unico responsabile “Schiffsmaschinist CMaW – Technischer Alleinoffizier”);

     in Italia:

     – ufficiale di coperta,

     – ufficiale di macchina;

     nei Paesi Bassi:

     – pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [“stuurman Kleine handelsveart (met sanvulling)”]

     – motorista diplomato per la navigazione costiera (“diploma motordrijver”),

     – ufficiale VTS (“VTS-functionaris”),

     qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

     – in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciasette e trentasei mesi e completati:

     – i) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

     – ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

     – in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completa, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

     – in Italia della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

     – nei Paesi Bassi:

     i) per i piloti di piccole navi da tasporto (con complemento) [“stuuman kleine handelsvaart” (met sanvullin) e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera (“diploma motordrijver”), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi,

     ii) per gli ufficiali VTS (“VTS-functionaris”), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore (“HBO”) o di formazione professionale intermedia (“MBO”), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,

     e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

     b) Pesca marittima

     I seguenti corsi di formazione:

     in Germania:

     – comandante “BG”/pesca (“Kapitaen BG/Fischerei”),

     – comandante “BK”/pesca (“Kapitaen BK/Fischerei”),

     – ufficiale di coperta “BGW”/pesca (“Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei”),

     – ufficile di coperta “BKW”/pesca (“Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei”;

     nei Paesi Bassi:

     – pilota di nave, meccanico, di V (“stuurman werktuigkundige V”),

     – meccanico IV di nave da pesca (“werktuigkundige IV visvaart”),

     – pilota di nave, meccanico, di VI (“stuurman werktuigkundige VI”),

     che sono formazioni:

     – in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni,

     – nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

     e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

 

     4. Settore tecnico

     I seguenti corsi di formazione:

     in Italia:

     – geometra,

     – perito agrario,

     che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati:

     i) nel caso del geometra o da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale, ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni,

     ii) nel caso dei periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni

     seguito dall'esame di Stato.

     I seguenti corsi di formazione:

     nei Paesi Bassi:

     – ufficiale giudiziario (“gerechtsdeurwaarder”),

     – odontotecnico (“tandprotheticus”),

     che sono cicli di studi e di formazione professionale

     i) nel caso dell'ufficiale giudiziario (“gerechtsdeurwaarder”), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;

     ii) nel caso dell'odontotecnico (“tandprotheticus”), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame.

     I seguenti di formazione:

     in Austria:

     – guardia forestale (“Forster”),

     – consulente tecnico (“Technisches Büro”),

     – intermediario lavoro ad interim (“Uberlassung von Arbertskraften — Arbeitsleihe”),

     – agente di collocamento (“Arbeitsvermittlung”),

     – consulente finanziario (“Vermögensberater”),

     – investigatore privato (“Berufsdetektiv”),

     – agente di sicurezza (“Bewachungsgewerbe”),

     – agente immobiliare (“Immobilienmakler”),

     – amministratore di stabili (“Immobilienverwalter”),

     – agente pubblicitario (“Werbesgentur”),

     – fiduciario immobiliare (“Bauträgerm Bauorganisator, Baubetreuer)”,

     – agente per il recupero di crediti (“Inkassoinstitut”),

     cicli di formazione che hanno una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

     – consulente di assicurazioni (“Berater in Versicherungsangelegenheiten”),

     ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

     – perito edile/progettazione e calcolo tecnico (“Planender Baumeister”),

     – carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico (“Planender Zimmermeister”), - cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura di cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi (“privilegio teresiano”).

 

     5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto “National vocational qualifications” o in quanto “Scottish Vocational Qualifications”

     I seguenti corsi di formazione:

     ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer”);

     ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer”);

     odontoterapeuta ("Dental therapist”);

     odontoigenista ("Dentist hygienist”);

     ottico diplomato ("Dispensing optician”);

     sorvegliante di miniere addetto alla sicurezza ("Mine deputy”);

     curatore fallimentare ("Insolvency practitioner”);

     notaio abilitato ("Licensed conveyancer”);

     primo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("First mate Freight/passenger ships-unrestricted”);

     secondo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Second mate Freight/passenger ships-unrestricted”);

     terzo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Third mate Freight/passenger ships-unrestricted”);

     ufficiale di coperta-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Desk officer-Freight/passenger ships-unrestricted”);

     ufficiale di macchina-navi mercantili/passeggieri - area commerciale illimitata ("Engineer officer - Freight/passenger ships-unlimited trading area”);

     tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti ("Certified technically competent person in waste management);

     che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications” (NVQ), o ammesse in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications”, dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications” del Regno Unito.

     Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

     livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;

     livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale e autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

 

 

     Allegato B [18]

     Nel Regno Unito:

     I corsi di formazione professionale regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto “National vocational qualifications” (NVQ), o ammessi in Scozia in quanto “Scottish vocational qualifications”, dei livelli 3 e 4 del “National framework of vocational qualifications” del Regno Unito. [19]

     Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

     – Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia, e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone:

     – Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico e specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

     In Germania:

     Le seguenti formazioni regolamentate:

     – I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico [“technischer(e) Assistent(in)”] e di assistente commerciale [“kaufmännscher(e) Assistent(in)”], alle professioni sociali (“soziale Berufe”) nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce [“staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)”], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario (“mittlerer Bildungsabschluss”) e comprendono:

     i) o almeno tre anni (1) di formazione professionale in una scuola specializzata (“Fachschule”), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

     ii) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata (“Fachschule”), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

     iii) o almeno due anni in una scuola specializzata (“Fachschule”), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

     – I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [“Techniker(in)”], periti di economia aziendale [“Betriebswirte(in)”], progettisti [“Gestalter(in)”] e assistenti familiari [“Familienpfleger(in)”] sanciti da un diploma statale (“staatlich geprüft”), per una durata totale di almeno 16 anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di non meno di 9 anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale (“Berufsschule”) di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

     – I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno 15 anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (di una durata di non meno di 9 anni) e una formazione professionale completa (in generale 3 anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (3 anni nella maggior parte dei casi) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

     Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

     Nei Paesi Bassi:

     – I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore (“MAVO”) o di istruzione professionale preparatoria (“VBO”) o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia (“MBO”), concludentesi con un esame;

     – I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria (“VBO”) almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

     Le autorità olandesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

     In Austria:

     – I corsi delle scuole professionali superiori (“Berufsbildende Höhere Schulen”) e degli istituti d'istruzione supereiore di agricoltura e silvicoltura (“Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Leharanstalten”), comprese le scuole di tipo speciale (“einschließlich der Sondeerformen”), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

     Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

     – I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali (“Meisterschulen”), di altri istituti (“Meisterklassen”), delle scuole tecniche industriali (“Werkmeisterschulen”) o delle scuole professionali edili (“Bauhandwerkerschulen”), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

     Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale (“Berufsschule”), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale (“Meisterschule”), in altri istituti (“Meisterklassen”)m in una scuola tecnica industriale ("Werkmeisterschule”) o in una scuola professionale edile (“Bauhandwerkerschule”). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

     Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

 

 

     Allegato C [20]

 

PROFESSIONI

AUTORITA' COMPETENTE

GIORNALISTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

GUIDA TURISTICA

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORGANIZZATORE CONGRESSUALE

 

ANIMATORE TURISTICO

 

PERITI ED ESPERTI

 

 

 

ISTRUTTORE NAUTICO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MAESTRO DI SCI

 

GUIDA ALPINA

 

GUIDA SPELEOLOGICA

 

 

 

ISTRUTTORI DI GUIDA

MINISTERO INFRASTRUTTURA E TRASPORTI

INSEGNANTI DI TEORIA

 

 

 

PROMOTORI FINANZIARI

CONSOB

 

 

     Allegato D

     1) 64/429/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato)

     64/427/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato)

     2) 68/365/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)

     68/366/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)

     3) 64/223/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso

     64/224/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

     64/222/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

     4) 68/363/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)

     68/364/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)

     5) 70/522 CEE

     Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)

     70/523/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)

     6) 74/557/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici

     7) 68/367/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI)

     1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)

     2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)

     68/368/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI)

     1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)

     2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)

 

 

     Allegato E Elenco delle direttive di cui all'articolo 2, secondo comma

     1) 64/429/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato)

     64/427/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria e artigianato)

     2) 68/365/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)

     68/366/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)

     3) 64/223/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso

     64/224/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

     64/224/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

     4) 68/363/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)

     68/364/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)

     5) 70/522/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)

     70/523/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)

     6) 74/557/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici

     74/556/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari

     7) 68/367/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI)

     1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)

     2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)

     68/368/CEE

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI)

     1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)

     2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)


[1] Abrogato dall'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

[2] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[4]  Lettera aggiunta dall'art. 20 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.

[5] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[6] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[9]  Lettera inserita dall'art. 27 della L. 3 febbraio 2003, n. 14.

[10] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[11] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[12] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

[15]  Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 7 agosto 1996, n. 621.

[16]  Sezione inserita dall'art. 1 del D.M. 19 settembre 2001, n. 375.

[17]  Sezione inserita dall'art. 1 del D.M. 19 settembre 2001, n. 375.

[18]  Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 7 agosto 1996, n. 621.

[19]  Periodo così modificato dall'art. 1 del D.M. 19 settembre 2001, n. 375.

[20] Allegato così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.