§ 38.8.13 - L. 6 marzo 1976, n. 50.
Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:06/03/1976
Numero:50


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal 1976 al 1981 per la realizzazione di un programma poliennale relativo ad opere di edilizia universitaria comprendente la [...]
Art. 2.      Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a quelle i cui progetti [...]
Art. 3.      Nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà tenersi conto, nel seguente ordine, dei sottoindicati criteri di priorità:
Art. 4.      Il comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composto dai seguenti membri:
Art. 5.      Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui al precedente articolo 4, ha facoltà di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dall'approvazione dei [...]
Art. 6.      I limiti di spesa richiamati dall'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 500 milioni. [...]
Art. 7.      Qualora siano indette gare, i lavori e le forniture possono essere aggiudicati fin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se in aumento.
Art. 8.      Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle del [...]
Art. 9.      Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 10.      A integrazione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, le università e le istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono [...]
Art. 11.      All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 20 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 [...]


§ 38.8.13 - L. 6 marzo 1976, n. 50. [1]

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.

(G.U. 20 marzo 1976, n. 74).

 

TITOLO I

Edilizia universitaria

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal 1976 al 1981 per la realizzazione di un programma poliennale relativo ad opere di edilizia universitaria comprendente la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, nonché il completamento dei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

     Tutte le somme relative ai predetti programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, tuttora disponibili e non impiegabili a norma dell'articolo 2 della presente legge sono utilizzate per il finanziamento del programma poliennale previsto nel precedente comma.

     Sono comprese le spese per arredamenti e attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, ai quali ultimi è riservato il 2 per cento dello stanziamento globale; le spese per l'acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione; le spese per l'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

     A partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, sulla base dei programmi poliennali formulati dalle università e istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e delle proposte del comitato centrale per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 4 della presente legge, approva con proprio decreto il programma delle opere edilizie ammesse a finanziamento per il periodo di cui al primo comma del presente articolo.

     Successivamente con singoli decreti, in conformità al programma, il Ministro per la pubblica istruzione approva i finanziamenti delle opere di ogni singola università o istituzione universitaria di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

     Detto programma dovrà tener conto delle eventuali strutture dipartimentali delle università.

     Eventuali variazioni al programma sono approvate con la procedura di cui al quinto comma del presente articolo.

     Annualmente, a partire dal 1977, il Ministro per la pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

     A partire dal 1981, nell'anno che precede la fine di ciascun programma, unitamente all'anzidetta relazione annuale il Ministro presenta al Parlamento, con le procedure di cui al quinto comma, i lineamenti del successivo programma poliennale da finanziare a norma del quarto comma del presente articolo, nonché le eventuali variazioni ai criteri di priorità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

     La somma di cui al primo comma del presente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di:

 

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;

75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;

125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;

150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;

100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi. Per l'eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non prevedibili è riservato il 15 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo.

 

     Art. 2.

     Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati e i lavori siano in corso di esecuzione o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili. Deve comprendere, altresì, i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

 

     Art. 3.

     Nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà tenersi conto, nel seguente ordine, dei sottoindicati criteri di priorità:

     1) completamento delle opere relative a programmi di ammodernamento o ristrutturazione di strutture edilizie già esistenti o di ampliamento delle stesse, richieste da verificate esigenze di migliore funzionalità;

     2) costruzione e completamento di sedi di università già funzionanti ed istituite in data non anteriore al 1968;

     3) costruzione e completamento di nuove sedi di università già funzionanti, per esigenze di decongestionamento o di decentramento;

     4) costruzione di opere edilizie relative a università istituite o da istituire in conseguenza del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766. A tal fine sarà riservato un importo non superiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

     Le opere di edilizia universitaria comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e non ancora realizzate, escluse quelle di cui al precedente articolo 2, saranno riconsiderate per essere eventualmente comprese, previa verifica, nel nuovo programma.

 

     Art. 4.

     Il comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composto dai seguenti membri:

     due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

     un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     un rappresentante del Ministero del tesoro;

     un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     due esperti, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno da quello della pubblica istruzione;

     tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     tre rettori o direttori eletti collegialmente dai rettori e direttori delle università e degli istituti universitari statali;

     tre componenti di consigli di amministrazione delle università e degli istituti universitari statali, collegialmente eletti dai rappresentanti dei consigli stessi a tal fine da ciascun consiglio designati.

     Il comitato è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

     Il comitato formula le proposte per il programma di cui al precedente articolo 1, in relazione alle richieste presentate dalle università e dalle istituzioni di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla base di parametri tecnici predeterminati dal comitato stesso.

 

     Art. 5.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui al precedente articolo 4, ha facoltà di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dall'approvazione dei programmi delle singole università, non risultino ancora appaltate le opere programmate.

     Le somme in tal modo rese disponibili saranno utilizzate per le variazioni del programma di cui all'articolo 1, comma ottavo.

 

     Art. 6.

     I limiti di spesa richiamati dall'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 500 milioni. Detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

     Il consiglio di amministrazione dell'università può delegare, in tutto o in parte, l'ingegnere preposto all'ufficio tecnico universitario a compiere gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

     Le perizie di variante e suppletive relative ai progetti già approvati, purché non alterino la natura e la destinazione delle singole opere e l'importo dei relativi finanziamenti sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione dell'università.

     Agli ingegneri degli uffici tecnici delle università possono essere affidati collaudi di opere realizzate in sede diversa da quella di servizio.

 

     Art. 7.

     Qualora siano indette gare, i lavori e le forniture possono essere aggiudicati fin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se in aumento.

     L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

 

     Art. 8.

     Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766.

     Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere di edilizia universitaria.

 

     Art. 9.

     Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 10.

     A integrazione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, le università e le istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti e con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

     I mutui di cui al precedente comma - da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 35 anni - saranno garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Essi saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra gli enti di cui al precedente comma e gli istituti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

     Sui mutui contratti ai sensi dei precedenti commi può essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa con quello per la pubblica istruzione.

     Le opere ammesse ai benefici di cui al precedente comma sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione con la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 1.

     A decorrere dall'anno 1977 con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sarà iscritto apposito limite di impegno per la concessione dei contributi di cui al terzo comma.

 

TITOLO II

Copertura della spesa

 

     Art. 11.

     All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 20 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1976. Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.