§ 59.8.9 - D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229.
Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.8 disciplina generale
Data:20/09/2002
Numero:229


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Riconoscimento
Art. 3.  Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale
Art. 4.  Dirigente d'azienda
Art. 5.  Titoli equivalenti
Art. 6.  Procedura di riconoscimento
Art. 7.  Prova di altri requisiti
Art. 8.  Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia
Art. 9.  Attività di coordinamento
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 59.8.9 - D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229. [1]

Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche

(G.U. 22 ottobre 2002, n. 248)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attività di cui all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:

     a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

     b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.

     2. Alle condizioni stabilite dal presente decreto le conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute in Italia per l'accesso o l'esercizio a titolo autonomo o subordinato, di attività di cui all'allegato A.

     3. Le norme contenute nel presente decreto non possono essere invocate in alcun modo per finalità diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 2. Riconoscimento

     1. Per le attività elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

     2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, a scelta del richiedente.

     3. In deroga al comma 2, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, esercitate a titolo autonomo o con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale.

     4. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 3 sono a carico dei soggetti interessati.

 

          Art. 3. Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

     1. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:

     a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

     b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

     c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

     d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

     2. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista II, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

     a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

     b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

     c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

     d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

     3. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista III, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

     a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

     b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

     c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

     4. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista IV, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

     a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

     b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

     c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

     d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

     e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

     5. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista V, lettere a) e b) dell'allegato A, prima parte, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

     a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6;

     b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

     6. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista VI, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

     a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

     b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

     c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

     d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

     7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 6.

 

          Art. 4. Dirigente d'azienda

     1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:

     a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

     b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

     c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

 

          Art. 5. Titoli equivalenti

     1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b), c), ed e), sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacità nell'attività in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.

     2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a tre, i requisiti di cui all'articolo 3 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma 3, lettera b), comma 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione, è aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.

 

          Art. 6. Procedura di riconoscimento

     1. Le regioni e le province autonome individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

     2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di riconoscimento provvedono:

     a) il Ministero delle attività produttive per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI e non comprese nelle lettere b), c) e d);

     b) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, punto 1, limitatamente alle attività che riguardano lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e Lista VI, punto 3, limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

     c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista VI, punto 3, classe ex 851 e 855;

     d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui all'allegato A, prima parte, Lista IV e Lista VI nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

     3. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.

 

          Art. 7. Prova di altri requisiti

     1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso dei requisiti medesimi.

     2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1 non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorità di cui al comma 1 che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.

     3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci né il documento di cui al comma 1 né l'attestato di cui al comma 2, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.

     4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 è diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa può essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.

     5. Il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.

     6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale può essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

     7. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

 

          Art. 8. Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia

     1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacità generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività, conforme al modello di cui all'allegato B:

     a) nel caso di attività esercitate in forma di lavoro autonomo: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) per le attività esercitate in forma di lavoro dipendente: le direzioni provinciali del lavoro.

     2. I requisiti di onorabilità e assenza di dichiarazione di fallimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:

     a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita dell'interessato, se nel territorio italiano;

     b) la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri casi.

     3. Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo di cui all'articolo 7, comma 1, è attestato, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:

     a) per le attività di stimatore, intermediari del commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) per l'attività di interprete: la Questura della provincia dove si esercita l'attività;

     c) per gli uffici di informazioni commerciali: la Prefettura della provincia dove l'ufficio esercita l'attività;

     d) per le attività che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     4. Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1 e 3, i requisiti di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorità di cui all'articolo 6.

 

          Art. 9. Attività di coordinamento

     1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorità competenti al riconoscimento di cui all'articolo 6 mettono a disposizione del Dipartimento per le politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

     2. Il Dipartimento per le politiche comunitarie assolve, altresì, ai compiti:

     a) di coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

     b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori di attività di cui al presente decreto.

 

          Art. 10. Disposizioni finali

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

     2. Ciascuna Regione o Provincia autonoma adotta le eventuali norme di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente decreto.

 

 

     Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1)

     (Omissis)

 

     Allegato B (previsto dall'art. 8, comma 1)

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.