§ 80.9.1130 - D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/06/2019
Numero:99


Sommario
Art. 1.  Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Art. 2.  Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e adeguamento della dotazione organica complessiva del personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria
Art. 3.  Riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 4.  Adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
Art. 5.  Disposizioni di coordinamento
Art. 6.  Disposizioni transitorie
Art. 7.  Divieto di nuovi o maggiori oneri


§ 80.9.1130 - D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

(G.U. 29 agosto 2019, n. 202)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

     Vista della legge 6 novembre 2012, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

     Visto della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 526;

     Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 4-bis;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Considerato che il citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, nonchè la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;

     Ritenuto che il contenuto delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero e ragioni di speditezza e celerità rendono non necessario avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 19 giugno 2019;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.».

 

     Art. 2. Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e adeguamento della dotazione organica complessiva del personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria

     1. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun Capo del dipartimento».

     2. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come sostituita dalla tabella A) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

     3. Le tabelle D) ed F) allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle tabelle II e III allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.

     4. All'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «direzione regionale 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «direzione regionale 2».

 

     Art. 3. Riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia

     1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;

     b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;».

 

     Art. 4. Adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

     1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli atti in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresì una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale dell'attività istruttoria svolta dalle direzioni generali interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese le procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2;»;

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;».

     2. All'articolo 13, comma 1, la lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 è sostituita dalla seguente:

     «f) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352.».

 

     Art. 5. Disposizioni di coordinamento

     1. Agli articoli 3, commi 2, lettera a), e 3, secondo periodo, 6, comma 2, lettera c), e 7, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonchè alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, aggiunto dall'articolo 1, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate. Con le stesse modalità sono adottate misure di coordinamento informativo ed operativo conseguenti alla riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e all'adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.

     3. Le strutture organizzative del Ministero della giustizia interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 7. Divieto di nuovi o maggiori oneri

     1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1608

 

     Allegato

 

     Tabella I (articolo 2, comma 2)

     sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

 

     Istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria

 

 

 

     Tabella II (articolo 2, comma 3)

     sostituisce la tabella D) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015

 

 

 

     Tabella III (articolo 2, comma 3)

     sostituisce la tabella F) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015