§ 10.2.3 - L. 16 luglio 1962, n. 1085.
Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:16/07/1962
Numero:1085


Sommario
Art. 1.  Costituzione degli uffici di servizio sociale.
Art. 2.  Attribuzioni degli uffici di servizio sociale.
Art. 3.  Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale.
Art. 4.  Rinvio ad altre norme.
Art. 5.  Ammissione alla carriera direttiva.
Art. 6.  Ammissione alla carriera di concetto di servizio sociale.
Art. 7.  Riserva di posti.
Art. 8.  Qualifiche della carriera direttiva di servizio sociale.
Art. 9.  Attribuzioni degli ispettori di servizio sociale.
Art. 10.  Attribuzioni del dirigente superiore, del dirigente e del dirigente aggiunto di servizio sociale.
Art. 11.  Attribuzioni dei vice dirigenti di servizio sociale.
Art. 12.  Qualifiche della carriera di concetto di servizio sociale.
Art. 13.  Attribuzioni del personale di concetto di servizio sociale.
Art. 14.  Rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive.
Art. 15.  Rapporto gerarchico degli ispettori di servizio sociale.
Art. 16.  Rapporti informativi. Organi competenti.
Art. 17.  Rapporti informativi per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in più uffici.
Art. 18.  Sospensione della compilazione del rapporto informativo.
Art. 19.  Censura. Organi competenti.
Art. 20.  Congedi.
Art. 21.  Concorso.
Art. 22.  Prova di attitudine professionale.
Art. 23.  Materie di esame per l'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.
Art. 24.  Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.
Art. 25.  Nomina a vice assistente sociale.
Art. 26.  Materie di esame per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale.
Art. 28.  Materie di esame del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale.
Art. 29.  Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale.
Art. 30.  Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale.
Art. 31.  Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale.
Art. 32.  Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale.
Art. 33.  Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente.
Art. 34.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso per titoli ed esami, di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, [...]
Art. 35.      Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di assistente sociale presso gli uffici [...]
Art. 36.      Nella prima applicazione della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per titoli ed esami, di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale per tredici posti [...]
Art. 37.      Alle prove del concorso di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 21, 23 e 24.
Art. 38.      In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e), e 6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 35, primo comma, sono ammessi a [...]
Art. 39.      I titoli soggetti a valutazione nei concorsi di cui agli articoli 34 e 36 sono:
Art. 40.      L'attestazione degli anni di servizio prestati dagli assistenti sociali presso gli uffici di servizio sociale per minorenni verrà rilasciata, a richiesta dell'interessato, dal Ministero di [...]
Art. 41.      Nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi di accesso e di progressione nelle carriere del personale di servizio sociale e fino a che non sia coperto alcun posto nelle rispettive qualifiche, i [...]
Art. 42.      Ai fini della progressione in carriera è riconosciuta ai vincitori del concorso di cui all'art. 34 l'anzianità di servizio prestato presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni o presso [...]
Art. 43.      Entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'art. 34, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire rispettivamente:
Art. 44.      Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, gli assistenti sociali inseriti in ruolo hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio riconosciuti ai sensi dell'art. 42, ai fini [...]
Art. 45.      Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'art. 36, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire nella qualifica di dirigente aggiunto [...]
Art. 46.      I funzionari di ogni qualifica della carriera di concetto di servizio sociale possono essere preposti alla reggenza di uffici di servizio sociale finché non siano coperti per la prima volta, in [...]
Art. 47.      Ferme le disposizioni del presente titolo, il regolamento previsto dall'art. 22 sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48.      Alla spesa di lire 362.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento concernente il fondo, di parte ordinaria, destinato a far fronte [...]


§ 10.2.3 - L. 16 luglio 1962, n. 1085. [1]

Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio.

(G.U. 9 agosto 1962, n. 200).

 

Titolo I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE

 

Art. 1. Costituzione degli uffici di servizio sociale.

     Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello.

     Con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro detti uffici possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto.

 

     Art. 2. Attribuzioni degli uffici di servizio sociale.

     Gli uffici di servizio sociale svolgono, nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'autorità giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti.

     Gli uffici di servizio sociale possono altresì essere incaricati di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile.

 

Titolo II

ISTITUZIONE

DEI RUOLI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI

DI SERVIZIO SOCIALE E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

 

     Art. 3. Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale.

     Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono istituiti presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Rinvio ad altre norme.

     Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli direttivo e di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

Titolo III

AMMISSIONE ALLE CARRIERE

 

     Art. 5. Ammissione alla carriera direttiva.

     Alla carriera direttiva di servizio sociale si accede mediante concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

     b) buona condotta;

     c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

     d) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;

     e) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale [2].

 

     Art. 6. Ammissione alla carriera di concetto di servizio sociale.

     Alla carriera di concetto di servizio sociale si accede mediante concorso per esame, a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oltre che dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5.

 

     Art. 7. Riserva di posti.

     Nei singoli bandi di concorso per l'ammissione alla carriera di concetto l'Amministrazione può riservare fino ad un terzo dei posti a cittadini dell'uno o dell'altro sesso.

 

Titolo IV

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI

 

Capo I

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI

DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

 

     Art. 8. Qualifiche della carriera direttiva di servizio sociale.

     La carriera direttiva del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

     ispettore di servizio sociale;

     dirigente superiore di servizio sociale;

     dirigente di servizio sociale;

     dirigente aggiunto di servizio sociale;

     vice dirigente di servizio sociale.

     Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

     direttore di divisione;

     direttore di sezione;

     consigliere di I classe;

     consigliere di II classe;

     consigliere di III classe;

     di cui al primo comma dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 9. Attribuzioni degli ispettori di servizio sociale.

     Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attività, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio.

     Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate, segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare.

     Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.

 

     Art. 10. Attribuzioni del dirigente superiore, del dirigente e del dirigente aggiunto di servizio sociale.

     I dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti aggiunti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e ne coordinano le attività, esercitano la supervisione e tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

 

     Art. 11. Attribuzioni dei vice dirigenti di servizio sociale.

     I vice dirigenti di servizio sociale coadiuvano i funzionari di cui all'articolo precedente nello svolgimento della loro attività e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

     I vice dirigenti di servizio sociale, inoltre, possono essere incaricati della direzione di uffici di servizio sociale o della temporanea reggenza dei medesimi.

 

Capo II

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

DELLA CARRIERA DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE

 

     Art. 12. Qualifiche della carriera di concetto di servizio sociale.

     La carriera di concetto del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

     assistente sociale superiore;

     primo assistente sociale;

     assistente sociale;

     assistente sociale aggiunto;

     vice assistente sociale.

     Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

     segretario principale;

     primo segretario;

     segretario;

     segretario aggiunto;

     vice segretario.

     di cui al primo comma dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 13. Attribuzioni del personale di concetto di servizio sociale.

     Il personale di concetto di servizio sociale espleta, secondo le modalità proprie del servizio sociale, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica o rieducativa nei confronti dei minori e in dipendenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

     Gli assistenti sociali superiori e i primi assistenti sociali, inoltre, possono esercitare la supervisione ed essere preposti a sezioni di ufficio di servizio sociale ed assumere la temporanea supplenza nella direzione dell'ufficio in caso di assenza o di impedimento del dirigente.

     La supplenza viene assunta dal più anziano degli assistenti sociali superiori in servizio presso l'ufficio o, in mancanza di questo personale, dal più anziano dei primi assistenti sociali.

     Gli assistenti sociali superiori possono essere investiti della temporanea reggenza di uffici di servizio sociale ove, nella stessa sede, non presti servizio alcun funzionario direttivo.

 

Titolo V

GERARCHIA, RAPPORTI INFORMATIVI E DISCIPLINA

 

Capo I

RAPPORTO GERARCHICO

 

     Art. 14. Rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive.

     Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

     Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge opera in conformità delle richieste dell'autorità giudiziaria.

 

     Art. 15. Rapporto gerarchico degli ispettori di servizio sociale.

     Gli ispettori di servizio sociale sono addetti al Ministero di grazia e giustizia e dipendono gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

 

Capo II

RAPPORTI INFORMATIVI

 

     Art. 16. Rapporti informativi. Organi competenti.

     I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

     I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni, entro il mese di febbraio di ogni anno.

     Il giudizio complessivo è espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni e per l'impiegato investito della dirigenza dell'ufficio dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena.

     Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 17. Rapporti informativi per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in più uffici.

     Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il superiore gerarchico dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto.

     In tal caso il superiore gerarchico stesso, qualora il funzionario si trovi alle sue dipendenze da meno di sei mesi, richiede informazioni al superiore gerarchico alle cui dipendenze il funzionario ha prestato nel corso dell'anno la sua opera per il maggior tempo.

 

     Art. 18. Sospensione della compilazione del rapporto informativo.

     Può essere sospesa la compilazione del rapporto informativo per l'anno in cui risulta che il funzionario ha commesso infrazioni disciplinari, quando il relativo provvedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione del rapporto.

 

Capo III

DISCIPLINA

 

     Art. 19. Censura. Organi competenti.

     La censura è inflitta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di servizio sociale e dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni al personale che presta servizio nel distretto.

 

     Art. 20. Congedi.

     Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero; al rimanente personale è concesso dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

     Il congedo straordinario è concesso dal Ministero.

 

Titolo VI

NORME SULL'ACCESSO E SULLA PROGRESSIONE

NELLE CARRIERE DI SERVIZIO SOCIALE

 

Capo I

CONCORSO DI ACCESSO

ALLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

 

     Art. 21. Concorso.

     Il concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

     L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

 

     Art. 22. Prova di attitudine professionale.

     Nel concorso di cui all'articolo precedente la Commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

     Art. 23. Materie di esame per l'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.

     Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale sono:

     a) per le prove scritte:

     1) teoria e pratica del servizio sociale;

     2) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

     3) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

     b) per la prova orale le materie delle prove scritte ed inoltre:

     1) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

     2) istituzioni di diritto civile, di diritto e di procedura penale;

     3) nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

     4) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili.

 

     Art. 24. Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.

     La Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale è composta:

     1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

     2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello, presidente supplente;

     3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

     4) da un docente universitario scelto fra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

     5) da un docente universitario di materie giuridiche, membro;

     6) da un ispettore di servizio sociale, membro.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

 

Capo II

CONCORSO DI ACCESSO

ALLA CARRIERA DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE

 

     Art. 25. Nomina a vice assistente sociale.

     Al concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.

 

     Art. 26. Materie di esame per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale.

     Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale sono:

     a) per le prove scritte:

     1) teoria e pratica del servizio sociale;

     2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

     b) per la prova orale: le materie delle prove scritte ed inoltre:

     1) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia;

     2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale;

     3) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili.

 

     Art 27. Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale.

     La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale è composta:

     1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

     2) da un magistrato di Corte d'appello, presidente supplente;

     3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

     4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

     5) da un ispettore generale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di Centro di rieducazione dei minorenni, membro;

     6) da un ispettore di servizio sociale o da altro funzionario della carriera direttiva di servizio sociale, membro.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

 

Capo III

PROGRESSIONE NELLE CARRIERE

 

     Art. 28. Materie di esame del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale.

     Le materie delle prove scritte del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale sono:

     1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

     2) tecnica del servizio sociale per minorenni.

 

     Art. 29. Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale.

     La Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale è composta:

     1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

     2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello, presidente supplente;

     3) da un magistrato di Corte d'appello con funzione di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

     4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

     5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

     6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

 

     Art. 30. Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale.

     Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale sono:

     1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

     2) teoria e pratica del servizio sociale;

     3) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

     4) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

     La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

     Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma.

     La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonché sulla psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 31. Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale.

     La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale è composta:

     1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

     2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello, presidente supplente;

     3) da un magistrato di Corte d'appello con funzioni di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

     4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

     5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

     6) da un ispettore di servizio sociale, membro

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

 

     Art. 32. Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale.

     Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a primo assistente sociale sono:

     1) teoria e pratica del servizio sociale;

     2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

     3) legislazione minorile.

     La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonché sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

     Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma.

     La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte nonché sulla legislazione minorile e sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

 

     Art. 33. Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente.

     La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale è composta:

     1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

     2) da un magistrato di Corte d'appello, presidente supplente;

     3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

     4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

     5) da un ispettore di servizio sociale, membro;

     6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 34.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso per titoli ed esami, di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, per duecentotrenta posti di vice assistente sociale.

 

     Art. 35.

     Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di assistente sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia ed hanno disimpegnato dette funzioni da almeno un anno con qualifica di agente di custodia, salariato temporaneo, salariato permanente, anche se inquadrati ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, insegnante aggregato, o con retribuzione a parcella, in qualità di assistenti presso il Centro di servizio sociale per minorenni di Trieste ovvero in posizione di comando da altre Amministrazioni dello Stato con qualsiasi qualifica.

     Ai fini del comma precedente è computato nel servizio prestato il periodo di tempo trascorso all'estero con l'autorizzazione del Ministero, per l'acquisizione o il perfezionamento di tecniche di servizio sociale.

     Il concorso di cui all'articolo precedente consiste in una prova orale vertente sulle materie previste all'art. 26.

     I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

     La Commissione esaminatrice del concorso è quella prevista dall'art. 27.

 

     Art. 36.

     Nella prima applicazione della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per titoli ed esami, di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale per tredici posti di vice dirigente di servizio sociale riservato ai funzionari della carriera di concetto vincitori del concorso di cui all'art. 34 che siano in possesso del prescritto titolo di studio.

     Possono altresì partecipare al predetto concorso i funzionari della carriera di concetto che siano stati inseriti in ruolo, ai sensi del successivo art. 43, nella qualifica di assistente sociale.

 

     Art. 37.

     Alle prove del concorso di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 21, 23 e 24.

     I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

 

     Art. 38.

     In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e), e 6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 35, primo comma, sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 34 e 36 anche se:

     1) alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato il 32° anno di età;

     2) siano in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale, purché conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945.

     Al concorso di cui all'art. 34 sono altresì ammessi a partecipare, in deroga all'art. 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 35, primo comma, purché siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

 

     Art. 39.

     I titoli soggetti a valutazione nei concorsi di cui agli articoli 34 e 36 sono:

     1) l'attività di servizio sociale prestata presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o anche presso il Ministero di grazia e giustizia;

     2) le pubblicazioni.

     La Commissione esaminatrice del concorso valuta l'attività di servizio sociale di cui al n. 1) del comma precedente con le modalità stabilite nel bando di concorso.

     Nel valutare i titoli la Commissione attribuisce sino a cinque decimi.

 

     Art. 40.

     L'attestazione degli anni di servizio prestati dagli assistenti sociali presso gli uffici di servizio sociale per minorenni verrà rilasciata, a richiesta dell'interessato, dal Ministero di grazia e giustizia.

 

     Art. 41.

     Nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi di accesso e di progressione nelle carriere del personale di servizio sociale e fino a che non sia coperto alcun posto nelle rispettive qualifiche, i funzionari della carriera direttiva di servizio sociale, membri, saranno sostituiti dai funzionari come appresso indicati:

     1) il funzionario di cui al n. 6) dell'art. 24 sarà sostituito da un ispettore generale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di centro di rieducazione dei minorenni;

     2) il funzionario di cui al n. 6) dell'art. 27 sarà sostituito da un docente di materie di servizio sociale;

     3) il funzionario di cui al n. 6) dell'art. 31 sarà sostituito da un ispettore generale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

     4) il funzionario di cui al n. 5) dell'art. 33 sarà sostituito da un direttore di Centro di rieducazione dei minorenni.

 

     Art. 42.

     Ai fini della progressione in carriera è riconosciuta ai vincitori del concorso di cui all'art. 34 l'anzianità di servizio prestato presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia con le qualifiche di cui all'art. 35.

 

     Art. 43.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'art. 34, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire rispettivamente:

     nella qualifica di assistente sociale aggiunto il personale cui sia stata riconosciuta un'anzianità non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni;

     nella qualifica di assistente sociale il personale cui sia stata riconosciuta un'anzianità superiore a sette anni.

 

     Art. 44.

     Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, gli assistenti sociali inseriti in ruolo hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio riconosciuti ai sensi dell'art. 42, ai fini del trattamento di quiescenza.

 

     Art. 45.

     Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'art. 36, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire nella qualifica di dirigente aggiunto di servizio sociale i vincitori del concorso ai quali è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 42, un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni.

 

     Art. 46.

     I funzionari di ogni qualifica della carriera di concetto di servizio sociale possono essere preposti alla reggenza di uffici di servizio sociale finché non siano coperti per la prima volta, in ciascuna qualifica della carriera direttiva, tutti i posti previsti in organico.

     I funzionari della carriera di concetto con qualifica di assistente sociale, assistente sociale aggiunto e vice assistente sociale possono essere preposti a compiti di supervisione finché non siano coperti per la prima volta tutti i posti previsti in organico nelle qualifiche di assistente sociale superiore e primo assistente sociale.

 

     Art. 47.

     Ferme le disposizioni del presente titolo, il regolamento previsto dall'art. 22 sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 48.

     Alla spesa di lire 362.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento concernente il fondo, di parte ordinaria, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella dell'organico dei ruoli del personale di servizio sociale

Ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali [3]

 

Personale dirigente:

Qualifica

Livello di funzioni

Dirigente superiore

D

Primo dirigente

E

 

 

Funzione

Posti in funzione

Ispettore generale per i scrvizi sociali o consigliere ministeriale aggiunto

6

Direttore di centro di servizio sociale o di ufficio di servizio sociale per minorenni di particolare importanza o vice consigliere ministeriale aggiunto

12

 

Tot. 18

 

Personale direttivo:

Qualifica

Parametro

Direttore aggiunto di centro di servizio sociale o direttore di ufficio di servizio sociale per minorenni

530

487

 

455

 

426

 

Direttore di sezione. Consigliere.

307

257

 

190

 

 

 

Anni di permanenza nella classe di stipendio

Dotazione organica

7

5

5

2

18

 

 

-

4

6 mesi

52

 

 

 

Tot. 70

 

 

Carriera di concetto

Coeff. 402

Assistenti sociali superiori

n. 30

» 325

Primi assistenti sociali

» 45

 

 

 

» 271

Assistenti sociali

155

» 229

Assistenti sociali aggiunti

155

» 202

Vice assistenti sociali

155

 

Tot. 230

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Lettera così modificata dall'art. 85 della L. 26 luglio 1975, n. 354.

[3] Tabella così sostituita dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.