§ 46.9.123 - D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904.
Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:23/12/1983
Numero:904


Sommario
Art. 1.  Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi .
Art. 2.  Cause di non idoneità.
Art. 3.  Requisiti attitudinali - Disposizione generale.
Art. 4.  Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente.
Art. 5.  Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore.
Art. 6.  Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.
Art. 7.  Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi.
Art. 8.  Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
Art. 9.  Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
Art. 10.  Disposizione transitoria.


§ 46.9.123 - D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904.

Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(G.U. 18 febbraio 1984, n. 49, S.O.)

 

 

     Art. 1. Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi .[1]

     1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonchè i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, sono i seguenti:

     a) sana e robusta costituzione fisica;

     b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

     c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

     d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e vice commissario, nonchè per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purchè non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

     e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

     f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

 

          Art. 2. Cause di non idoneità.

     Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e infermità:

     1) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità [2] ;

     2) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

     3) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alternanti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei.

     I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme [3] ;

     4) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca: gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche [4] ;

     5) [5]

     6) [6]

     7) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; [7]

     8) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose [8] ;

     9) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie;

     10) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

     11) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;

     12) le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; variocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria [9] ;

     13) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticoloistiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

     14) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endrocrine;

     15) le neoplasie di qualunque sede e natura;

     16) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali [10] .

 

          Art. 3. Requisiti attitudinali - Disposizione generale.

     I candidati ai concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

 

          Art. 4. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente.

     I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:

     a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

     b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

     c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

     d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.

 

          Art. 5. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore.

     I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore sono i seguenti:

     a) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di sè, dal senso di responsabilità e dagli aspetti salienti del carattere;

     b) una stabilità emotiva caratterizzata dalla sicurezza di sè, dalla stabilità del tono umorale, dal controllo emotivo e dall'obiettività operativa;

     c) una efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l'attività mentale e l'implicazione dei processi del pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacità di osservazione e di giudizio ed ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero;

     d) una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall'adattabilità, dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva.

 

          Art. 6. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

     I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti:

     a) una evoluzione globale contraddistinta da un ampio patrimonio antropologico-culturale, intesa come maturazione di una personalità armonica con riguardo al senso di responsabilità, all'esperienza di vita, alla capacità di integrazione all'ambiente ed al livello di autostima;

     b) una maturità emotiva riferita alla capacità di reazioni sintoniche alle stimolazioni emotigene, caratterizzata dal tono dell'umore, dalla fiducia in se stesso, dalla sicurezza emotiva, dal controllo motorio e dalla sintonia delle reazioni comportamentali;

     c) facoltà intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali, con riferimento alla intelligenza globale, alla ideazione, alla maturità di pensiero, alla possibilità di valutazione, ai poteri decisionali ed alla capacità di giudizio e di sintesi;

     d) un comportamento sociale riferito ai rapporti interpersonali, agli atteggiamenti sociali, alla sensibilità, alla dignità, all'iniziativa, alla stima di sè e ad una favorevole predisposizione all'ambiente di lavoro.

 

          Art. 7. Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi.

     L'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'art. 1 avviene secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

 

          Art. 8. Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

     Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.

     Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª, o 8ª della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale indicato al comma precedente può essere giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.

 

          Art. 9. Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

     Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     Il giudizio di cui al comma precedente, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale che espleta funzioni di polizia per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.

 

          Art. 10. Disposizione transitoria.

     Per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e già riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 4ª o 5ª categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica il precedente art. 9, se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali disposti per l'aggravamento delle infermità preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità.


[1]  Articolo modificato dal D.P.R. 25 giugno 1985, n. 420 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.

[2]  Numero così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.

[3]  Numero così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.

[4]  Numero così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.

[5]  Numero abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.

[6]  Numero abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.

[7]  Numero così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.

[8]  Numero così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.

[9]  Numero così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.

[10]  Numero aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 273.