§ 39.1.12 - D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:30/03/1957
Numero:361


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [4]
Art. 3.  [6]
Art. 4.  [9]
Art. 5.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5
Art. 6.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7
Art. 10.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8
Art. 11. 
Art. 12.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, articoli 13. commi 1°, e 15 prima parte
Art. 13.  [20]
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.  [36]
Art. 18 bis.  [38]
Art. 19.  [46]
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.  [72]
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.  [83]
Art. 28.  [84]
Art. 29.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19
Art. 30.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13 n. 5, e 14, comma 2°
Art. 31.   
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°
Art. 36.  [96]
Art. 37.  [97]
Art. 38.  L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20
Art. 39.  [99]
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32
Art. 44.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33
Art. 45. 
Art. 46.  [109]
Art. 47.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°
Art. 48. 
Art. 49.  [112]
Art. 50.  [114]
Art. 51.  L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°
Art. 52.  L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma
Art. 53. 
Art. 54.  L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma
Art. 55.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 39
Art. 56.  [121]
Art. 57.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 59 bis. 
Art. 60. 
Art. 60 bis.  [135]
Art. 61.  [136]
Art. 62.  [137]
Art. 63. 
Art. 64.  [139]
Art. 64 bis.  [141]
Art. 65.  [142]
Art. 66.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46
Art. 67. 
Art. 68.  [144]
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78.  [172]
Art. 79. 
Art. 80.  [176]
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 83 bis. 
Art. 84. 
Art. 85.  [188]
Art. 86. 
Art. 87.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62
Art. 88. 
Art. 89.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64
Art. 90.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65
Art. 91.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 93 bis. 
Art. 93 ter. 
Art. 93 quater. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84
Art. 110. 
Art. 111.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86
Art. 112. 
Art. 113. 
Art. 114.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89
Art. 115.  [242]
Art. 116.  L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46
Art. 117.  L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47
Art. 118.  L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 98
Art. 119.  [243]
Art. 120.  T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91
Art. 121.  L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°


§ 39.1.12 - D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(G.U. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.)

 

     E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

 

 

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. [1]

     1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

     2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale [2].

     3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

     4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2 ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste [3].

 

          Art. 2. [4]

     La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

     1-bis. [La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico] [5].

 

          Art. 3. [6]

     1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

     2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali [7].

     3. [Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove] [8].

 

          Art. 4. [9]

     1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

     2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale [10].

 

Titolo II

Elettorato

 

Capo I

Elettorato attivo

 

          Art. 5. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5

     L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

 

Capo II

Eleggibilità

 

          Art. 6. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6

     Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

 

          Art. 7.

     Non sono eleggibili:

     a) i deputati regionali o consiglieri regionali[11];

     b) i presidenti delle Giunte provinciali;

     c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

     d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

     e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

     f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche[12];

     g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

     h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale [13].

     Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. [14]

     Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

     Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.[15].

     L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

     Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

     In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [16].

 

          Art. 8.

     I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa[17].

     I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

 

          Art. 9. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7

     I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

 

          Art. 10. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8

     Non sono eleggibili inoltre:

     1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

     2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

     3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

     Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

 

Titolo III

Del procedimento elettorale preparatorio

 

          Art. 11.

     I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

     Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione[18].

     I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

     [Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi] [19].

 

          Art. 12. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, articoli 13. commi 1°, e 15 prima parte

     Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

 

          Art. 13. [20]

     1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

 

          Art. 14.

     I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di volere distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonchè, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonchè le relative attribuzioni [21].

     I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

     Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. [22]

     Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentanza grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica. [23]

     Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso[24].

     Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore[25].

     Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. [26]

 

     Art. 14 bis. [27]

     1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

     2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

     3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

     4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

     5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

 

          Art. 15.

     Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato [28].

     Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

     Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea [29].

 

          Art. 16.

     Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito[30].

     Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso [31].

     Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma [32].

     Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette agli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse[33].

 

          Art. 17.

     All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei collegi uninominali e delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione [34].

     Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce[35].

 

          Art. 18. [36]

     [1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

     2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

     3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

     4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53[37].

     5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

     6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.]

 

          Art. 18 bis. [38]

     1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare [39].

     1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate [40].

     2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. [Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14]. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica [41].

     2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato [42].

     3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due nè superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere [43].

     3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis) [44].

     3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile [45].

 

          Art. 19. [46]

     1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

     2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.

     3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

     4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

     5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

     6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.

 

          Art. 20.

     Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 [47].

     Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori [48].

     Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione [49].

     I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

     La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata [50].

     Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati [51].

     Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi [52].

     La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

     Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti [53].

 

          Art. 21.

     La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

     Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione [54].

 

          Art. 22.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati [55]:

     1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17 [56];

     1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma [57];

     1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis [58].

     2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16 [59];

     3) verifica se le liste siano state presentate in termine, e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma [60];

     4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione [61];

     5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei canditati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica [62];

     6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

     6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

     a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

     b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis [63];

     6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

     a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

     b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis [64].

     7) [dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio] [65].

     I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista [66].

     L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito [67].

     Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione [68].

 

          Art. 23.

     Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista [69].

     Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale [70].

     Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

     Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

     Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

     L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi [71].

     Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

          Art. 24. [72]

     L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

     1) [stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio] [73];

     2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonchè, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio [74];

     3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate [75];

     4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) [76];

     5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione [77].

 

          Art. 25.

     Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione [78].

     Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata [79].

     (Omissis) [80].

     L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

     Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste[81].

 

          Art. 26.

     Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni[82].

     Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

          Art. 27. [83]

 

          Art. 28. [84]

 

          Art. 29. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19

     La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

 

          Art. 30. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13 n. 5, e 14, comma 2°

     Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

     1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

     3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

     4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione [85];

     5) i verbali di nomina degli scrutatori;

     6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma [86];

     7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute [87];

     8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32 [88];

     9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori [89];

     10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

 

          Art. 31.  [90]

     1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

     2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

     3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonchè i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

     4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonchè i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

     5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".

     6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

 

          Art. 32.

     I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

     Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno[91].

     Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico[92].

 

          Art. 33.

     Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni[93].

     Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

     La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione[94].

 

          Art. 34.

     In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario[95].

 

          Art. 35. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°

     La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

     L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

     Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

     Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

     In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

     Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

 

          Art. 36. [96]

 

          Art. 37. [97]

 

          Art. 38. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20

     Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

     a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

     b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

     c) gli appartenenti a Forze armate in servizio [98];

     d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

     e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

     f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

          Art. 39. [99]

 

          Art. 40.

     L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

     Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni[100].

 

          Art. 41.

     Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati[101].

     Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

 

Titolo IV

Della votazione

 

          Art. 42.

     La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico [102].

     La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

     Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

     Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. [103]

     Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. [104]

     Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

     L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti. [105]

 

          Art. 43. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32

     Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

     E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

          Art. 44. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33

     Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

     La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

     Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

     Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

     Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

     Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

     Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

     Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

 

          Art. 45.

     Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

     Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

     Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

     Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda[106].

     Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

     Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

     Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

     [Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.] [107]

     Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica [108].

 

          Art. 46. [109]

     1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali [110].

     2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

     3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

 

          Art. 47. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°

     Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.

     Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

 

          Art. 48.

     Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale [111].

     Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

          Art. 49. [112]

     I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio[113].

     Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

     E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

     La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

 

          Art. 50. [114]

     I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

     Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

     a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante; [115]

     b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

     I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

     I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

 

          Art. 51. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°

     I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

     A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

     Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

     a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

     b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

 

          Art. 52. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma

     Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

     Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

     Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

 

          Art. 53.

     Negli ospedali e case minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto [116].

     Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

     Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

 

          Art. 54. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma [117]

 

          Art. 55. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 39

     Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto. [118]

     I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica [119].

     Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

     I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

     L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome o cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

     Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

     L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni [120].

 

          Art. 56. [121]

     1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

     2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

 

          Art. 57. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25

     Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

     Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

     a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

     b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

     c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

     In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

     Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

     L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

     In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

 

          Art. 58.

     Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa [122].

     L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale [123].

     Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale [124].

     Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna [125].

     Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

     Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

     [Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale] [126].

 

          Art. 59. [127]

     1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche.

 

     Art. 59 bis. [128]

     1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale [129].

     2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale [130].

     3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo [131].

     4. [Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo] [132].

     5. [Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo] [133].

     6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

 

          Art. 60. [134]

 

          Art. 60 bis. [135]

 

          Art. 61. [136]

 

          Art. 62. [137]

     Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

 

          Art. 63.

     Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma. [138]

     Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

 

          Art. 64. [139]

     Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

     Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. [140]

     Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

     Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

     E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

 

          Art. 64 bis. [141]

     Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

 

          Art. 65. [142]

 

          Art. 66. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46

     Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

     Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

Titolo V

Dello scrutinio

 

          Art. 67.

     Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

     1) dichiara chiusa la votazione;

     2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;

     3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una terza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta [143].

     Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

 

          Art. 68. [144]

     1. [Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato] [145].

     2. [Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione] [146].

     3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste [147].

     3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione [148].

     4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

     5.[149].

     6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. [150].

     7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. [151]

     8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

     8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale [152].

 

          Art. 69.

     La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso [153].

 

          Art. 70.

     Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto [154].

     Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46 .

 

          Art. 71.

     Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

     1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

     2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76 [155].

     I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti [156].

     Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

 

          Art. 72.

     Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

     a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

     b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

     c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;

     d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

     [Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.] [157]

     I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. [158]

     I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

     Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

 

          Art. 73.

     Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente [159].

     Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali [160].

     Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori. [161]

     La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

     In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

 

          Art. 74.

     Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. [162]

     Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli. [163]

     Il verbale è atto pubblico.

 

          Art. 75.

     Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente. [164]

     Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

     La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi o dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73. [165]

     L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

     Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

     Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni. [166]

     [167].

     [168].

     [169].

     Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

     Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

 

          Art. 76.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

     1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 [170];

     2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

     Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.

     Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

 

          Art. 77. [171]

     1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

     a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

     b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

     c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;

     d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

     e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

     f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

     g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

     h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

     i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

     l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè il totale dei voti validi della circoscrizione.

 

          Art. 78. [172]

 

          Art. 79.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

     Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

     Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione. [173]

     Nessun elettore può entrare armato.

     L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati. [174]

     Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati. [175]

 

          Art. 80. [176]

 

          Art. 81.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. [177]

     (Omissis) [178]

     (Omissis) [179]

     Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

     (Omissis) [180]

     Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

 

          Art. 82.

     Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

          Art. 83. [181]

     1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

     a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

     b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

     c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);

     d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

     e) individua quindi:

     1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;

     2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonchè le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore [182];

     f) procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta; a tale fine, detrae i seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio [183];

     g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonchè fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio [184];

     h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

     i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

     2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

     3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

 

     Art. 83 bis. [185]

     1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie [186].

     2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

 

          Art. 84. [187]

     1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

     2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

     3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

     4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

     5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

     6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede con le modalità previste dal comma 4.

     7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.

     8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

     9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

 

          Art. 85. [188]

     1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e) [189].

     1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale [190].

 

          Art. 86. [191]

     1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione [192].

     2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5 [193].

     3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive [194].

     3-bis. [Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista] [195].

     4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

 

          Art. 87. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62

     Alla camera dei deputati è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

     I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

     Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

     Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

 

          Art. 88.

     I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare[196].

     Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia . [197]

     Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. [198]

     Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero [199].

     Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio . [200]

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

     I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

 

          Art. 89. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64

     E' riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accertare le dimissioni dei propri membri.

 

          Art. 90. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65

     Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

 

          Art. 91. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66

     Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

 

Titolo VI

Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste [201]

 

          Art. 92.

     L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

     1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;

     1-bis) [i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto] [202];

     2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà [203];

     2-bis) [le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonchè le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo] [204];

     3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta[205];

     4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 [206].

     L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale [207].

 

          Art. 93. [208]

     1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

     2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

     3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

 

     Art. 93 bis. [209]

     [1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.

     2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali.

     3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

     4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonchè la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

     5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

     6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi nè in altra circoscrizione.

     7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonchè il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

     8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.]

 

     Art. 93 ter. [210]

     [1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

     2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

     3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.]

 

     Art. 93 quater. [211]

     [1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

     a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

     b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

     c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;

     d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate.

     2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

     3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

     4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

     5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

     6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

     7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale.]

 

Titolo VII

Disposizioni penali

 

          Art. 94.

     Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000. [212]

 

          Art. 95.

     Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000. [213]

 

          Art. 96.

     Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità premessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali [214].

     La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

          Art. 97.

     Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 [215].

 

          Art. 98.

     Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico esercizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli nell'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 [216].

 

          Art. 99.

     Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 [217].

     Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

 

          Art. 100.

     Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 [218].

     Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro [219].

     Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. [220]

 

          Art. 101.

     Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

     Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale [221].

 

          Art. 102.

     Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000. [222]

     Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000. [223]

 

          Art. 103.

     Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000. [224]

     Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000. [225]

     Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. [226]

     Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. [227]

 

          Art. 104.

     Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 [228].

     Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 [229].

     Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi [230].

     Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni[231].

     Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. [232]

     I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. [233]

     Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000. [234]

     Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. [235]

 

          Art. 105. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79

     Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

 

          Art. 106.

     L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale e più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro [236].

 

          Art. 107.

     I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000. [237]

 

          Art. 108.

     Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 nel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'Ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000  a lire 1.000.00 [238]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

 

          Art. 109. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84

     L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

 

          Art. 110.

     L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 [239].

     Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

 

          Art. 111. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86

     Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

 

          Art. 112.

     Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. [240]

 

          Art. 113.

     Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

     Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

     Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

     Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

      (Omissis) [241]

 

          Art. 114. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89

     L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezione contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronuncie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

 

Titolo VIII

Disposizioni finali

 

          Art. 115. [242]

 

          Art. 116. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46

     In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

 

          Art. 117. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47

     Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

 

          Art. 118. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 98

     Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

 

          Art. 119. [243]

     1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni[244].

     2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. [245]

 

          Art. 120. T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

 

Titolo IX

Disposizione transitoria

 

          Art. 121. L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°

     Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

 

     Allegati - (Omissis)

 

     Tabella A [246]

     (articolo 1, comma 2)

     I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

 

 

     Tabella A.1 [247]

     (articolo 1, comma 2)

     [I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

     Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

     TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1

     TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2

     TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3

     TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4

     TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5

     TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6

     Circoscrizione MOLISE

     MOLISE CAMERA 1 - Molise 1

     MOLISE CAMERA 2 - Molise 2]

 

     Tabella A bis [248]- (Omissis)

     Tabella A ter [249]- (Omissis)

 

     Tabella B - (Omissis)

     Tabella C - (Omissis)

     Tabella D - (Omissis)

     Tabella E - (Omissis)

     Tabella F - (Omissis)

     Tabella G - (Omissis)

     Tabella H - (Omissis)

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[4] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[10] Comma già sostituito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[13] Lettera abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e fatta rivivere dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[14] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 27 dicembre 2001, n. 459.

[15] Comma modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1991, n. 271 e così sostituito dall'art. 9 della L. 27 dicembre 2001, n. 459.

[16] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1991, n. 271 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 febbraio 1997, n. 13.

[18] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[19] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[20] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[21] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[22] Comma sostituito dall'art. 14 della L. 24 aprile 1975, n. 130, già modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[23] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e così modificato dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[24] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[25] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

[26] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 24 aprile 1975, n. 130.

[27] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, già sostituito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[28] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[29] Comma così sostituito dall'art. 38 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[32] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[33] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[34] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[35] Comma così modificato dall'art. 1della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[36] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e abrogato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 29 gennaio 1994, n. 73.

[38] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n 277 e sostituito dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[39] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165. Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'art. 6 della stessa L. 165/2017.

[40] Comma inserito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[41] Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[42] Comma inserito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[43] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[44] Comma inserito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[45] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[46] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[47] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 4 della L. 11 agosto 1991, n. 271, dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[48] Comma già modificato dall'art. 6 della L. 4 agosto 1993, n. 276, dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[49] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[50] Comma già modificato dall'art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 271, dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[51] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[52] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[53] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[54] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[55] Alinea già modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 1 D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[56] Numero già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[57] Numero inserito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[58] Numero inserito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[59] Numero già modificato dall'art. 1del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[60] Numero già modificato dall'art. 2 dellaL. 4 agosto 1993, n. 277, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[61] Numero già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[62] Numero già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[63] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[64] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[65] Numero inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e abrogato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[66] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[67] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[68] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[69] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[70] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[71] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[72] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[73] Numero abrogato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[74] Numero già sostituito dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, modificato dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[75] Numero così modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[76] Numero già modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[77] Numero già modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[78] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[79] Comma inserito dall'art. 38 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[80] Comma abrogato dall' art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[81] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[82] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[83] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136 e abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

[84] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136 e abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

[85] Numero già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[86] Numero già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[87] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[88] Numero così modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[89] Numero così modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[90] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[91] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 13 marzo 1980, n. 70.

[92] Comma così sostituito dall'art. 8della L. 13 marzo 1980, n. 70.

[93] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[94] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[95] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[96] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 8 marzo 1989, n. 95.

[97] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 8 marzo 1989, n. 95.

[98] Lettera abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e fatta rivivere dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[99] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 22 maggio 1970, n. 312.

[100] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[101] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[102] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[103] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[104] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[105] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[106] Comma inserito dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[107] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ed abrogato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[108] Comma modificato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e così sostituito dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[109] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[110] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[111] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[112] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.L. 8 maggio 1981, n. 186.

[113] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[114] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 25 maggio 1993, n. 160.

[115] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 25 maggio 1993, n. 160.

[116] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[117] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

[118] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 27 dicembre 2001, n. 459.

[119] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 5 febbraio 2003, n. 17.

[120] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 5 febbraio 2003, n. 17.

[121] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[122] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, sostituito dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[123] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[124] Comma inserito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[125] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[126] Comma aggiunto dall'art. del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e abrogato dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[127] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[128] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[129] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[130] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[131] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[132] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[133] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[134] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[135] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[136] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200.

[137] Articolo già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[138] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificata dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[139] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[140] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[141] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62 e così modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[142] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[143] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62, dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[144] Articolo sostituito dall'art. 10 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[145] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277 ed abrogato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[146] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277 ed abrogato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[147] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277, già modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[148] Comma inserito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277, già modificato dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[149] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[150] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[151] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[152] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[153] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla L. 20 marzo 2006, n. 121.

[154] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[155] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[156] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277, già modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[157] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ed abrogato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[158] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[159] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[160] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 399, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[161] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[162] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[163] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[164] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[165] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[166] Comma inserito dall'art. 12 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[167] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[168] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[169] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[170] Numero già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[171] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, modificato dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[172] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[173] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[174] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente sostituita dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[175] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente sostituita dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[176] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[177] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente sostituita dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[178] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[179] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[180] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[181] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[182] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[183] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[184] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[185] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[186] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[187] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[188] Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 4 agosto 1993, n. 277, già modificato dall'art. 1 della L. 30 luglio 1996, n. 398 e ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52.

[189] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[190] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[191] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall' art. 3 della L. 27 luglio 1995, n. 309, dall'art. 1 della L. 4 aprile 2005, n. 47 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[192] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[193] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[194] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così modificato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[195] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[196] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

[197] Comma così sostituito dall' art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

[198] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

[199] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

[200] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L. 21 novembre 1967, n. 1148.

[201] Rubrica già sostituita dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[202] Numero inserito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[203] Numero così sostituito dall'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[204] Numero inserito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[205] Numero già modificato dall'art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[206] Numero già sostituito dall'art. 12 della L. 11 agosto 1991, n. 271, dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[207] I previgenti commi secondo e terzo sono stati sostituiti dal presente comma per effetto dell'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[208] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[209] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[210] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[211] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52  e abrogato dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[212] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[213] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[214] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 quater del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[215] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[216] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[217] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[218] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[219] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 marzo 2004, n. 61.

[220] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così sostituito dall'art. 1 della L. 2 marzo 2004, n. 61. La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2006, n. 394, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[221] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[222] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[223] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[224] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[225] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[226] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[227] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[228] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[229] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[230] Comma inserito dall'art. 17 della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[231] Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

[232] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[233] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[234] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[235] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[236] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 2 marzo 2004, n. 61.

[237] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[238] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[239] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[240] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[241] Comma abrogato dall' art. unico della L. 27 dicembre 1973, n. 933.

[242] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[243] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[244] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

[245] L'art. 1 della L. 29 gennaio 1992, n. 69, ha interpretato il presente comma nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

[246] Tabella già sostituita dall'art. 2 della L. 6 maggio 2015, n. 52 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[247] Tabella aggiunta dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165 e abrogata dall'art. 1 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[248] Tabella inserita dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, già sostituita da quella di cui di cui all'allegato 1 al D.L. 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla L. 20 marzo 2006, n. 121, sostituita dalla Tabella A bis allegata alla L. 6 maggio 2015, n. 52, come ivi previsto dall'art. 2 e ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[249] Tabella inserita dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, già sostituita dalla Tabella A ter allegata alla L. 6 maggio 2015, n. 52, come ivi previsto dall'art. 2 e ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L. 3 novembre 2017, n. 165.