§ 39.1.22 - L. 8 marzo 1989, n. 95.
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:08/03/1989
Numero:95


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente
Art. 5 bis. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. All'art. 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 [...]
Art. 8.      1. Le disposizioni di cui all'art. 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi [...]


§ 39.1.22 - L. 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 [1].

(G.U. 17 marzo 1989, n. 64).

 

Art. 1. [2]

     1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

     2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere elettore del comune;

     b) avere assolto gli obblighi scolastici.

 

     Art. 2.

     1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

 

     Art. 3. [3]

     1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

     2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

     3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

     4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione. [4]

     5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

     6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

 

     Art. 4. [5]

     1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio. [6]

     2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

 

     Art. 5.

     1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente [7].

     2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 [8].

     3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi [9].

     4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia. [10]

     5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

 

     Art. 5 bis. [11]

 

     Art. 6. [12]

     1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

     a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

     b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

     c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

     2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età [13].

     3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

 

     Art. 7.

     1. All'art. 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soppresse le parole: "a pena di nullità della votazione".

 

     Art. 8.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 3 della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[2] Articolo modificato dall'art. 3 della L. 21 marzo 1990, n. 53 e ora così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[3] Articolo modificato dall'art. 4 della L. 21 marzo 1990, n. 53 e ora così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[10] Comma modificato dall'art. 5 della L. 21 marzo 1990, n. 53 e così sostituito dall'art. 9 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[11] Articolo inserito dall'art. 6 della L. 21 marzo 1990, n. 53 ed abrogato dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L. 21 marzo 1990, n. 53 e dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 quinquies del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.