§ 41.1.272 - Legge 30 aprile 1999, n. 120.
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:30/04/1999
Numero:120


Sommario
Art. 1.  (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia).
Art. 2.  (Successione dei mandati elettivi del sindaco).
Art. 3.  (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste).
Art. 4.  (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53).
Art. 5.  (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi).
Art. 6.  (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81).
Art. 7.  (Durata degli organi elettivi di comuni e province).
Art. 8.  (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142).
Art. 9.  (Albo degli scrutatori).
Art. 10.  (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale).
Art. 11.  (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali).
Art. 12.  (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea).
Art. 13.  (Istituzione della tessera elettorale).
Art. 14.  (Entrata in vigore).


§ 41.1.272 - Legge 30 aprile 1999, n. 120.

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

(G.U. 3 maggio 1999, n. 101).

 

 

Art. 1. (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia). [1]

 

     Art. 2. (Successione dei mandati elettivi del sindaco). [2]

 

     Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste).

     1. [3].

     2. [4].

 

     Art. 4. (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53).

     1. [5].

     2. [6].

 

     Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). [7]

 

     Art. 6. (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81). [8]

 

     Art. 7. (Durata degli organi elettivi di comuni e province).

     1. [9].

     2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142).

     1. a) [10];

     b) [11].

     2. [12].

     3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

     4. [13].

     5. [14].

 

     Art. 9. (Albo degli scrutatori).

     1. [15].

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.

     3. - 4. [16].

     5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

     6. [17].

 

     Art. 10. (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale). [18]

 

     Art. 11. (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali). [19]

 

     Art. 12. (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea). [20]

 

     Art. 13. (Istituzione della tessera elettorale).

     1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

     b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonchè il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

     c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

     d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

     e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

     2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Modifica gli artt. 7 e 8 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[2] Modifica il comma 2, art. 2, della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[3] Sostituisce il quarto comma, art. 14, della L. 8 marzo 1951, n. 122.

[4] Sostituisce il comma 1, art. 3, della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[5] Modifica il terzo comma, art. 8, della L. 25 maggio 1970, n. 352.

[6] Modifica il comma 1, art. 14, della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[7] Inserisce l'art. 7 bis nella L. 25 marzo 1993, n. 81.

[8] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 9 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[9] Modifica il comma 1, art. 2, della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[10] Sostituisce gli artt. 1 e 2 della L. 7 giugno 1991, n. 182.

[11] Modifica il comma 1, art. 3, della L. 23 febbraio 1995, n. 43.

[12] Modifica il primo comma, art. 18, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

[13] Modifica l'art. 37 bis della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[14] Modifica l'art. 39 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[15] Sostituisce l'art. 1 della L. 8 marzo 1989, n. 95.

[16] Sostituiscono gli artt. 3 e 4 della L. 8 marzo 1989, n. 95.

[17] Sostituisce l'art. 6 della L. 8 marzo 1989, n. 95.

[18] Sostituisce l'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

[19] Sostituisce gli artt. 2 e 3 nonché inserisce l'art. 3 bis nella L. 13 marzo 1980, n. 70.

[20] Modifica il primo comma, art. 33, della L. 24 gennaio 1979, n. 18.