§ 39.1.18 - L. 13 marzo 1980, n. 70.
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:13/03/1980
Numero:70


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti [...]
Art. 5.      Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del [...]
Art. 6.      Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136, del terzo comma dell'art. 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 5 della legge 22 [...]
Art. 7.      Le tabelle B, C, G ed H allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono [...]
Art. 8.      I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      All'articolo 27, comma primo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, il n. 6) è così sostituito
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 39.1.18 - L. 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(G.U. 20 marzo 1980, n. 79).

 

Art. 1. [1]

     1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

     2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

     3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

     4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

     5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

     a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

     b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

     c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

     6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

     a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

     b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.

 

     Art. 2. [2]

     Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

     Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

     Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

     Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

 

     Art. 3. [3]

     A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

     Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

     Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

 

     Art. 3 bis. [4]

     Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

 

     Art. 4.

     Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

     Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

     Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

     I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

 

     Art. 5.

     Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

 

     Art. 6.

     Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136, del terzo comma dell'art. 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

 

     Art. 7.

     Le tabelle B, C, G ed H allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle A, B, F eG allegate alla presente legge.

     Le tabelle B e C allegate alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono sostituite dalle tabelle H ed I allegate alla presente legge.

     Gli allegati A e B alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituite dalle tabelle A e C allegate alla presente legge.

     Gli allegati E ed F alla legge 23 marzo 1956, n. 136, recante modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, sono sostituite dalle tabelle H ed L allegate alla presente legge.

     Gli allegati A,B,C eD al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono sostituiti dalle tabelle A, D ed M allegate alla presente legge.

     Gli allegati A e B alla legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, sono sostituiti dalle tabelle A ed E allegate alla presente legge.

     Le tabelle A, B, C, D ed F allegate alla legge 22 maggio 1978, n. 199, recante modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono sostituite dalle tabelle N, O, P e Q allegate alla presente legge.

     Le tabelle A e B allegate alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono sostituite dalle tabelle A ed R allegate alla presente legge.

 

     Art. 8.

     I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     All'articolo 27, comma primo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, il n. 6) è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[4] Articolo inserito dall'art. 11 della L. 30 aprile 1999, n. 120.