§ 39.1.1E - Legge 14 maggio 1976, n. 240.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:14/05/1976
Numero:240


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, contenente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, [...]
Art. 2.      Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di testi unici, nei quali dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni del decreto-legge 3 maggio [...]


§ 39.1.1E - Legge 14 maggio 1976, n. 240.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

(G.U. 15 maggio 1976, n. 128)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, contenente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario, il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio";

     All'art. 2, alla lettera b) è aggiunto il seguente alinea:

     "Il trattamento economico spettante al presidente, agli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, a norma del terzo comma dell'art. 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è maggiorato di L 10.000 per il presidente e di L. 5.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge";

     Alla lettera d), in fine, è aggiunto il seguente alinea:

     "Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune".

 

          Art. 2.

     Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di testi unici, nei quali dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali.