§ 39.4.28 - D.L. 3 maggio 1976, n. 161 .
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:03/05/1976
Numero:161


Sommario
Art. 1.      Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed [...]
Art. 2.      In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti [...]
Art. 3.      In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, con le elezioni provinciali e comunali, le operazioni [...]
Art. 4.      In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana si osservano le seguenti norme
Art. 5.      In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme
Art. 6.      Nei casi in cui per le elezioni politiche non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere [...]
Art. 7.      Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali dei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ed il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 potranno essere effettuate [...]
Art. 8.      Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto


§ 39.4.28 - D.L. 3 maggio 1976, n. 161 [1] .

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

(G.U. 4 maggio 1976, n. 116)

 

     Art. 1.

     Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) la presentazione delle candidature per l'elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;

     b) [2].

     La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio [3] .

     La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

     c) sulle schede di votazione è abolita l'appendice destinata all'apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura;

     d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

     e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

     f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

 

          Art. 2.

     In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

     a) [4]

     b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 [5];

     c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

     I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

     Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

     Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali [6];

     d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

     Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune [7] .

     Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

 

          Art. 3.

     In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, con le elezioni provinciali e comunali, le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

     I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma.

 

          Art. 4.

     In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana si osservano le seguenti norme:

     a) il Ministero dell'interno, d'intesa con l'amministrazione regionale, può avvalersi dei servizi organizzativi della regione siciliana per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana;

     b) il seggio, dopo che siano state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quella per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Le urne contenenti le schede ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi all'elezione dell'assemblea regionale siciliana restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche;

     c) per la partecipazione al voto dei degenti in ospedali e case di cura si applica l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

     d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche e alle elezioni regionali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione.

     Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni ai prefetti. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione di intesa con l'amministrazione regionale.

 

          Art. 5.

     In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme:

     a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

     b) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

     I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

     Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

     Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore dieci;

     c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di due terzi.

     Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, d'intesa con l'amministrazione regionale.

 

          Art. 6.

     Nei casi in cui per le elezioni politiche non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autenticato da notaio.

     La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvederà a comunicare a ciascun ufficio centrale circoscrizionale e a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature.

     In tutti i casi previsti dai commi precedenti, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura.

 

          Art. 7.

     Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali dei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ed il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 potranno essere effettuate entro sei mesi dalla data di scadenza.

     In deroga alle disposizioni dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni in cui si vota col sistema proporzionale che scadono per compiuto quinquennio il 12 giugno 1976, dovrà essere affisso contemporaneamente a quello relativo all'indizione delle elezioni politiche.

 

          Art. 8.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 14 maggio 1976, n. 240.

[2]  Lettera modificata dall'art. 12 della L. 21 marzo 1990, n. 53 e abrogata dall'art. 3 della L. 25 marzo 1993, n. 81.

[3]  Alinea così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Lettera abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

[5]  Lettera già modificata dalla legge di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 6 della L. 13 marzo 1980, n. 70.

[6]  Lettera già modificata dall'art. 1 del D.L. 10 maggio 2001, n. 166 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[7]  Alinea aggiunto dalla legge di conversione.