§ 41.1.163 - L. 25 marzo 1993, n. 81.
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:25/03/1993
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Composizione del consiglio comunale.
Art. 2.  Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.
Art. 3.  Sottoscrizione delle liste.
Art. 4.  Fissazione della data di svolgimento delle elezioni.
Art. 5.  Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
Art. 6.  Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Art. 7.  Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Art. 7 bis.  Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.
Art. 8.  Elezione del presidente della provincia.
Art. 9.  Elezione del consiglio provinciale.
Art. 10.  Elezione dei consigli circoscrizionali.
Art. 11.  (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio).
Art. 12.  Sindaco e presidente della provincia.
Art. 13.  Poteri del sindaco e del presidente della provincia.
Art. 14.  Convocazione del consiglio.
Art. 15.  Indirizzi per le nomine.
Art. 16.  Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta.
Art. 17.  Competenze delle giunte.
Art. 18.  Mozione di sfiducia.
Art. 19.  Attività ispettiva e commissioni di indagine.
Art. 20.  Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.
Art. 21.  Scioglimento dei consigli.
Art. 22.  Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 23.  Composizione delle giunte.
Art. 24.  Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 25.  Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore.
Art. 26.  Divieto di incarichi e consulenze.
Art. 27.  Pari opportunità.
Art. 28.  Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva.
Art. 29.  Propaganda elettorale.
Art. 30.  Pubblicità delle spese elettorali.
Art. 31.  Indennità degli amministratori locali.
Art. 32.  Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali.
Art. 33.  Adeguamento degli statuti.
Art. 34.  Abrogazione di norme.
Art. 35.  Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.
Art. 36.  Entrata in vigore.


§ 41.1.163 - L. 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

(G.U. 27 marzo 1993, n. 72, S.O.).

 

Capo I

Elezione degli organi comunali e provinciali

 

Art. 1. Composizione del consiglio comunale.

     1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

     a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

     b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

     c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

     d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

     e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

     f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

     g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

     h) da 12 membri negli altri comuni.

     2. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

     2 bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto [1].

     2 ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge [2].

     2 quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2- ter, occupa il posto immediatamente successivo [3].

 

     Art. 2. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.

     1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni [4].

     2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie [5].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Sottoscrizione delle liste.

     1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

     a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

     b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

     c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

     d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

     e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

     f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

     g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

     h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

     i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti [6].

     2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

     3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

     4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

     5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.

In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

     6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

 

     Art. 4. Fissazione della data di svolgimento delle elezioni. [7].

 

     Art. 5. Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. [8]

     1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

     2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati [9].

     3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

     4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

     5. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

     6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

     7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

     8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

 

     Art. 6. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

     1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

     2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

     3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

     4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

     5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

     6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

     7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

     8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

     9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

 

     Art. 7. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

     1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati [10].

     2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

     3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

     4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

     5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

     6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4 [11].

     7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

     8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

 

     Art. 7 bis. Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. [12]

     1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

 

     Art. 8. Elezione del presidente della provincia.

     1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

     2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della presente legge, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia.

     3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

     4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

     5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia [13].

     6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

     7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

     8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

     9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

     10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

     11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

     Art. 9. Elezione del consiglio provinciale.

     1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 8 della presente legge ed al presente articolo.

     2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

     2 bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia [14].

     3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

     5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

     6. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 3.

     7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

     8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

 

     Art. 10. Elezione dei consigli circoscrizionali.

     1. [15].

     2. [16].

     3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

 

     Art. 11. (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). [17]

     1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

     2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.

 

Capo II

Competenze degli organi comunali e provinciali

 

     Art. 12. Sindaco e presidente della provincia. [18]

 

     Art. 13. Poteri del sindaco e del presidente della provincia. [19]

 

     Art. 14. Convocazione del consiglio. [20]

 

     Art. 15. Indirizzi per le nomine. [21]

 

     Art. 16. Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta. [22]

 

     Art. 17. Competenze delle giunte. [23]

 

     Art. 18. Mozione di sfiducia. [24]

 

     Art. 19. Attività ispettiva e commissioni di indagine.

     1. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

     2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

 

     Art. 20. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia. [25]

 

     Art. 21. Scioglimento dei consigli. [26]

 

     Art. 22. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

     1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

     2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

 

     Art. 23. Composizione delle giunte. [27]

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142. [28]

 

     Art. 25. Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore.

     1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

     2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

     4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

 

     Art. 26. Divieto di incarichi e consulenze.

     1. Al sindaco e al presidente della provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province.

 

     Art. 27. Pari opportunità.

     1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

 

Capo III

Norme sulla campagna elettorale

 

     Art. 28. Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva. [29]

 

     Art. 29. Propaganda elettorale.

     1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

     2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

     a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

     b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

     c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

     3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

     4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

     5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni [30].

     6. E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

     7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

 

     Art. 30. Pubblicità delle spese elettorali.

     1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

     2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

 

Capo IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 31. Indennità degli amministratori locali.

     1. Sino alla approvazione della riforma della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816:

     a) i limiti delle indennità mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 816 del 1985, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, sono raddoppiati, ed entro tali limiti i consigli comunali e provinciali possono deliberare l'adeguamento delle indennità;

     b) le indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali determinate ai sensi della citata legge n. 816 del 1985 possono essere aumentate fino al 50 per cento.

     2. All'eventuale maggiore onere finanziario derivante

dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonché in coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale.

 

     Art. 32. Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali.

     1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 33. Adeguamento degli statuti.

     1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

 

     Art. 34. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

     2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

     3. E' abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

     4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

     5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali [31].

     6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 35. Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

 

     Art. 36. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 15 ottobre 1993, n. 415.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 15 ottobre 1993, n. 415.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 15 ottobre 1993, n. 415.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 30 aprile 1999, n. 120, a decorrere dal termine indicato al comma 2 dello stesso art. 7, L. 120/99.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[7] Sostituisce l'art. 3 della L. 7 giugno 1991, n. 182.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1996, n. 304, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale, in caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 15 ottobre 1993, n. 415. La Corte costituzionale, con sentenza 6 settembre 1995, n. 422, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma e del medesimo art. 2, L. 415/1993.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 15 ottobre 1993, n. 415. La Corte costituzionale, con sentenza 6 settembre 1995, n. 422, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma e del medesimo art. 2, L. 415/1993.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[15] Modifica il comma 1, art. 13, della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[16] Sostituisce il comma 4, art. 13, della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L. 15 ottobre 1993, n. 415, modificato dall'art. 1 della L. 2 dicembre 1993, n. 490 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[18] Inserisce il comma 01 e sostituisce il comma 1 nell'art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[19] Sostituisce il comma 5 e aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[20] Sostituisce il comma 7 e aggiunge il comma 7 bis all'art. 31 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[21] Sostituisce la lettera n), comma 2, art. 32, della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[22] Sostituisce l'art. 34 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[23] Sostituisce l'art. 35 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[24] Sostituisce l'art. 37 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[25] Aggiunge l'art. 37 bis alla L. 8 giugno 1990, n. 142.

[26] Modifica il comma 1 e sostituisce il comma 3, art. 39, della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[27] Sostituisce l'art. 33 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[28] Modifica i commi 2 e 4, art. 45, della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[29] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 10 dicembre 1993, n. 515.

[30] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 10 dicembre 1993, n. 515.

[31] L'art. 8 della L. 15 ottobre 1993, n. 415, ha disposto che il termine previsto dal presente comma decorre dalla data di entrata in vigore della stessa L. 415/1993.