§ 39.2.47 - L. 18 gennaio 1992, n. 16.
Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:18/01/1992
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Al sesto comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 [...]
Art. 3.      1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Art. 4.      1. Sono abrogate la legge 1° giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765.
Art. 5.      1. Dopo l'art. 60 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 39.2.47 - L. 18 gennaio 1992, n. 16.

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

(G.U. 22 gennaio 1992, n. 17).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Al sesto comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come da ultimo modificato dall'art. 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. La lettera c) del primo comma dell'art. 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. Il n. 2) del nono comma dell'art. 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. La lettera c) del primo comma dell'art. 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     5. Dopo l'art. 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. Il n. 2) del primo comma dell'art. 10 della citata legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Sono abrogate la legge 1° giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765.

     2. [2].

 

     Art. 5.

     1. Dopo l'art. 60 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Sostituiva i commi 1, 2, 3 e 4 all'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55.

[2] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.