§ 98.1.26703 - Legge 11 agosto 1991, n. 271.
Modifiche ai procedimenti elettorali.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/08/1991
Numero:271


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. Il primo periodo del primo comma dell'art. 18 del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 1, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è [...]
Art. 4.      1. Al primo comma dell'art. 20 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'art. 1, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore 8 del 35° [...]
Art. 5.      1. Al numero 3) dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono soppresse le parole: "il certificato di nascita o documento equipollente ed"
Art. 6.      1. Il primo periodo del quinto comma dell'art. 20 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli [...]
Art. 7.      1. Il primo comma dell'art. 48 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Il primo comma dell'art. 49 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 9.      1. L'art. 56 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. All'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 12.      1. Il numero 4) del primo comma dell'art. 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente


§ 98.1.26703 - Legge 11 agosto 1991, n. 271.

Modifiche ai procedimenti elettorali.

(G.U. 26 agosto 1991, n. 199)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, lettera f), le parole: "i prefetti o chi ne fa le veci" sono sostituite dalle seguenti: "i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la Regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche";

     b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa";

     c) al sesto comma, le parole: "data del decreto di scioglimento" sono sostituite dalle seguenti: "data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     1. Il primo periodo del primo comma dell'art. 18 del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 1, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dai seguenti:

     "Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà".

     2. Il numero 2) del primo comma dell'art. 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

     "2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà".

     3. Il settimo comma dell'art. 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'art. 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dai seguenti:

     "Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà.

     Si applicano le norme concernenti la esenzione delle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'art. 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

     4. Il numero 1) dell'art. 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

     "1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà".

     5. Il secondo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

     "Le liste devono essere presentate:

     a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

     b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

     c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

     d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti".

     6. Il terzo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

     "La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonchè il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto".

     7. Il quarto comma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'art. 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, è sostituito dai seguenti:

     "La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

     a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;

     b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

     c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

     d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

     Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale".

 

          Art. 4.

     1. Al primo comma dell'art. 20 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'art. 1, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno".

     2. Al numero 3) del primo comma dell'art. 92 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'art. 1, lettera s), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno".

     3. Al numero 2) dell'art. 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dall'art. 2, lettera h), della legge 23 aprile 1976, n. 136, le parole: "dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno".

     4. Il primo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come risulta modificato dall'art. 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20".

     5. Il nono comma dell'art. 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'art. 2, lettera c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

     "La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione".

     6. Il quinto comma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali".

     7. Al quarto comma dell'art. 28 e al quarto comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole da: "I presentatori", fino a: "giudice conciliatore", sono sostituite dalle seguenti: "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

     8. Il sesto comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

     9. L'undicesimo comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".

     10. Il decimo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".

 

          Art. 5.

     1. Al numero 3) dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono soppresse le parole: "il certificato di nascita o documento equipollente ed".

 

          Art. 6.

     1. Il primo periodo del quinto comma dell'art. 20 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto".

     2. Al quinto comma dell'art. 20 del testo unico n. 361 del 1957, le parole: "di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata".

 

          Art. 7.

     1. Il primo comma dell'art. 48 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

     "Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale".

 

          Art. 8.

     1. Il primo comma dell'art. 49 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, è sostituito dal seguente:

     "I militari delle Forze armate nonchè gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio".

 

          Art. 9.

     1. L'art. 56 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

     "Art. 56. - 1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'art. 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

     2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonchè in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche".

     2. Gli ultimi due commi dell'art. 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono sostituiti dai seguenti:

     "I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

     Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonchè in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

     "Art. 68 - 1. Appena compiute le operazioni di cui all'art. 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

     2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

     3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

     4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

     5. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

     6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

     7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

     8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".

     2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53.

 

          Art. 11.

     1. All'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni";

     b) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

     "Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

     Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale";

     c) al sesto comma, dopo le parole: "i consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "e circoscrizionali".

 

          Art. 12.

     1. Il numero 4) del primo comma dell'art. 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

     "4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge".

     2. La tabella G allegata al testo unico n. 361 del 1957, già sostituita dalla tabella F allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

     Allegato

     (Omissis)


[1]  Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.