§ 41.1.1c - Legge 10 settembre 1960, n. 962.
Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:10/09/1960
Numero:962


Sommario
Art. 1.      All'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 3. 
Art. 4.      L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Gli articoli 15 e 16 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi.
Art. 6.      L'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi.
Art. 9.      L'articolo 22 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      L'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Il termine previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste dei candidati alle [...]
Art. 13.      Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      Il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione delle nuove tabelle delle circoscrizioni dei Collegi da costituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge dovrà essere [...]
Art. 15.      Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in [...]
Art. 16.      Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico 16 maggio [...]


§ 41.1.1c - Legge 10 settembre 1960, n. 962.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(G.U. 12 settembre 1960, n. 224).

 

     Art. 1.

     All'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

     La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

     Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.

     Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati".

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

     Ciascun gruppo devo comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

     Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

     La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 600 elettori della Provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale.

     La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali".

 

          Art. 5.

     Gli articoli 15 e 16 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi.

 

          Art. 6.

     L'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "Compiute le operazioni relative all'esame ed all'ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

     1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

     2) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi.

     Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136.

     Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate".

 

          Art. 7.

     L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione".

 

          Art. 8.

     Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi.

 

          Art. 9.

     L'articolo 22 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni".

 

          Art. 10.

     L'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario od alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

     determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

     determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

     La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia.

     La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

     L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente:

     si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati, per il numero dei consiglieri da eleggere "più due" ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;

     si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

     Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla Provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

     I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

     Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare, aumentato "di due". Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalità previste dai commi precedenti.

     L'Ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'Ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, nonchè alla Prefettura perchè a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della Provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati".

 

          Art. 11.

     L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti all'elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti".

 

          Art. 12.

     Il termine previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni dei Consigli comunali, è fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente l'elezione.

 

          Art. 13.

     Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di contemporaneità dell'elezione del Consiglio provinciale con l'elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale".

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 14.

     Il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione delle nuove tabelle delle circoscrizioni dei Collegi da costituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di essa.

     Finchè non avrà avuto luogo la pubblicazione di cui al comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei Consigli provinciali si effettueranno sulla base dei collegi uninominali già delimitati in attuazione della norma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

     Qualora il gruppo comprenda, a norma dell'articolo 4, secondo comma, un numero di candidati eccedente quello dei collegi di cui al comma precedente, non si fa luogo ad alcuna indicazione di collegio per i candidati che, nell'ordine di presentazione, risultano in eccedenza. Le loro generalità sono riportate, nei manifesti di tutti i collegi, in calce all'elenco dei candidati dei collegi medesimi, con l'indicazione del relativo contrassegno.

     I candidati suddetti saranno proclamati, secondo l'ordine di presentazione, qualora al gruppo spetti un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentati per i singoli collegi.

     Essi saranno, altresì, chiamati a surrogare i consiglieri provinciali del medesimo gruppo che venissero a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del quadriennio, quando non vi siano altri candidati del gruppo designati per i collegi.

 

          Art. 15.

     Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e le loro successive modificazioni, e della presente legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 23 aprile 1981, n. 154.