§ 39.4.10 - L. 16 maggio 1956, n. 493.
Norme per la elezione della Camera dei deputati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:16/05/1956
Numero:493


Sommario
Art. 1.  Sistema di elezione.
Art. 2.  Estensione delle cause di ineleggibilità.
Art. 3.  Eleggibilità dei magistrati.
Art. 4.  Disposizioni per le elezioni nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco.
Art. 5.  Modalità per l'assegnazione dei seggi ai singoli Collegi.
Art. 6.  Deposito obbligatorio del contrassegno presso il Ministero dell'interno.
Art. 7.  Norme per il deposito del contrassegno.
Art. 8.  Accettazione del contrassegno - Opposizioni - Decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale.
Art. 9.  Delega per la presentazione delle liste dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 10.  Deposito delle liste dei candidati.
Art. 11.  Esame delle liste dei candidati.
Art. 12.  Ricorso contro la ricusazione di candidature.
Art. 13.  Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti all'ammissione delle candidature.
Art. 14.  Termine e modalità per la designazione dei rappresentanti di lista.
Art. 15.  Termine per la consegna ed il ritiro dei certificati elettorali.
Art. 16.  Modello della scheda per la votazione.
Art. 17.  Controllo del materiale di arredamento dei seggi - Invio al Comune dei timbri elettorali.
Art. 18.  Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione - Termine per la designazione dei presidenti di seggio.
Art. 19.  Nomina degli scrutatori.
Art. 20.  Esclusione dalla nomina a componenti di seggio.
Art. 21.  Onorari giornalieri ai componenti di seggio.
Art. 22.  Ammissione al voto dei ricoverati in luogo di cura.
Art. 23.  Ammissione al voto dei marittimi.
Art. 24.  Rilascio dei certificati medici.
Art. 25.  Documenti di identificazione.
Art. 26.  Espressione del voto di preferenza mediante indicazione del nome.
Art. 27.  Espressione del voto di preferenza mediante numeri.
Art. 28.  Orario di votazione.
Art. 29.  Validità dei voti.
Art. 30.  Voti nulli.
Art. 31.  Voti contestati.
Art. 32.  Formazione dei plichi.
Art. 33.  Estratto del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.
Art. 34.  Operazioni surrogatorie dell'Ufficio centrale circoscrizionale ed esame dei voti contestati.
Art. 35.  Assegnazione dei seggi alle singole liste e determinazione dei voti e dei seggi residuali.
Art. 36.  Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale.
Art. 37.  Proclamazione degli eletti in base ai seggi attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale.
Art. 38.  Sostituzione di deputati.
Art. 39.  Disposizioni speciali per la Val d'Aosta.
Art. 40.  Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale - Copia per la Prefettura.
Art. 41.  Posizione dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti deputati.
Art. 42.  Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni.
Art. 44.  Divieto di elargizioni.
Art. 45.  Astenuti dal voto - Notifica dell'inclusione nel relativo elenco.
Art. 46.  Riduzioni ferroviarie.
Art. 47.  Trasporto emigrati per motivi di lavoro.
Art. 48.  Trattamento economico al personale dello Stato che si reca a votare fuori sede.
Art. 49.  Ferie retribuite ai lavoratori incaricati di funzioni presso gli uffici elettorali.
Art. 50.  Abrogazione delle disposizioni incompatibili - Coordinamento in testo unico.
Art. 51.  Norma transitoria.


§ 39.4.10 - L. 16 maggio 1956, n. 493.

Norme per la elezione della Camera dei deputati.

(G.U. 12 giugno 1956, n. 143).

 

Art. 1. Sistema di elezione.

     La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, in quanto applicabili.

     L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.

 

     Art. 2. Estensione delle cause di ineleggibilità.

     L'art. 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Eleggibilità dei magistrati.

     I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

     I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

 

     Art. 4. Disposizioni per le elezioni nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco.

     La presente legge si applica anche ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco, i quali formano il XXXII Collegio con quattro seggi. L'Ufficio centrale circoscrizionale ha sede in Trieste.

     E' modificata in tal senso la tabella A allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, modificata ai sensi della legge 31 marzo 1953, n. 148, punto V. Il numero dei componenti la Camera dei deputati è portato di conseguenza a 594.

 

     Art. 5. Modalità per l'assegnazione dei seggi ai singoli Collegi.

     L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148, e dell'art. 4 della presente legge è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

 

     Art. 6. Deposito obbligatorio del contrassegno presso il Ministero dell'interno.

     I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

     I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

     Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

 

     Art. 7. Norme per il deposito del contrassegno.

     Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

     Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

     Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

 

     Art. 8. Accettazione del contrassegno - Opposizioni - Decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale.

     Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

     Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 6, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

     Sono sottoposte all'Ufficio elettorale centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

     Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio elettorale centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

 

     Art. 9. Delega per la presentazione delle liste dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali.

     All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 56° giorno antecedente quello della votazione.

     Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti in numero non superiore a due incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

 

     Art. 10. Deposito delle liste dei candidati.

     Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148, e dall'art. 4 della presente legge, dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

     Insieme con gli atti di accettazione delle candidature, devono essere presentati i certificati di nascita, o documento equipollente, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista di candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

     La cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dall'articolo precedente, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata al presentatore.

 

     Art. 11. Esame delle liste dei candidati.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

     1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dall'art. 9;

     2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 6, 7 e 8;

     3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi;

     4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

     5) cancella dalle liste i nomi dei candidati, che non abbiano compiuto o che non compiano il 25°  anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

     6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

 

     Art. 12. Ricorso contro la ricusazione di candidature.

     Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

     Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

     Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

     Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

     Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega, per le operazioni di cui al presente articolo, all'Ufficio stesso altri consiglieri.

     L'Ufficio centrale nazionale decide nei tre giorni successivi.

     Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

     Art. 13. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti all'ammissione delle candidature.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

     1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

     2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

     3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

     4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del Collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione o per l'adempimento di cui al numero seguente;

     5) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso al sindaci dei Comuni del Collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: uno a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

 

     Art. 14. Termine e modalità per la designazione dei rappresentanti di lista.

     La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici di ciascuna sezione deve essere effettuata, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

     La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni i sindaci dei Comuni del mandamento, perché le consegnino ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

     Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma dall'art. 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

 

     Art. 15. Termine per la consegna ed il ritiro dei certificati elettorali.

     I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori, a cura del sindaco, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

     Gli elettori, che non abbiano ricevuto a domicilio entro il predetto termine i certificati stessi, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni.

 

     Art. 16. Modello della scheda per la votazione.

     Le schede per la votazione debbono avere le caratteristiche essenziali di cui alle tabelle A, B e C) allegate alla presente legge.

     Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

 

     Art. 17. Controllo del materiale di arredamento dei seggi - Invio al Comune dei timbri elettorali.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

     Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

     La Prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello della elezione.

 

     Art. 18. Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione - Termine per la designazione dei presidenti di seggio.

     In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

     La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione.

     Entro il ventesimo giorno precedente quello delta votazione, il presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

 

     Art. 19. Nomina degli scrutatori.

     La nomina degli scrutatori deve essere effettuata dalla Commissione elettorale comunale, a norma dall'art. 25 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, tra il ventesimo ed il decimo giorno precedente quello della votazione, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati.

     Gli scrutatori devono essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.

 

     Art. 20. Esclusione dalla nomina a componenti di seggio.

     Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

     a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

     b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

     c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

     d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

     e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

     f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 

     Art. 21. Onorari giornalieri ai componenti di seggio.

     La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è elevata a lire 3.000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge.

 

     Art. 22. Ammissione al voto dei ricoverati in luogo di cura.

     I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

     A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

     Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

     a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 20 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

     b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

     Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel cago di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

     Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

     Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al quarto comma, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

     Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

 

     Art. 23. Ammissione al voto dei marittimi.

     I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

     Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

     a) certificato del comandante del porto attestante che il marittimo si trova nel porto stesso per motivo di imbarco ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;

     b) certificato del sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

     I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, in una lista aggiunta.

     I sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei marittimi che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

 

     Art. 24. Rilascio dei certificati medici.

     I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'art. 39 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purché questi non siano candidati.

     Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

 

     Art. 25. Documenti di identificazione.

     Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

     a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel primo comma dall'art. 40 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, anche se scaduti purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

     b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

     c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

 

     Art. 26. Espressione del voto di preferenza mediante indicazione del nome.

     Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

     Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

     Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

     Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

     Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

     Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

     Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

     Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle.

 

     Art. 27. Espressione del voto di preferenza mediante numeri.

     L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

     Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

     Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

 

     Art. 28. Orario di votazione.

     Le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 6 alle 22 del giorno fissato per la elezione e dalle ore 7 alle ore 14 del giorno successivo.

     Gli elettori, che siano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre i termini predetti.

     Per il rinvio delle operazioni di votazione, la chiusura della sala e la ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione valgono, in quanto applicabili, le norme di cui ai commi 5), 6), 7 ed 8) dall'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

     Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente procede alle operazioni di cui all'art. 47 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e, quindi, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere iniziate e proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

 

     Art. 29. Validità dei voti.

     La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'art. 26 e all'articolo seguente.

 

     Art. 30. Voti nulli.

     Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

     Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 21 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificato dall'art. 16 della presente legge, o che non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 dello stesso testo unico.

 

     Art. 31. Voti contestati.

     Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 34.

     I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

     Le operazioni di controllo, di cui al n. 3) del primo comma dall'art. 50 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, debbono essere effettuate tenendo conto del numero dei voti di lista validi, dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati.

 

     Art. 32. Formazione dei plichi.

     Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

     a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

     b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

     c) del plico contenente le schede consegnate al seggio e non adoperate;

     d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

     I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

     Il plico di cui alla lettera a) deve essere allegato, insieme con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

     Il plico di cui alla lettera d) dovrà essere depositato nella Cancelleria della Pretura ai sensi del quinto comma dall'art. 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

 

     Art. 33. Estratto del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.

     Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune, un estratto del verbale redatto ai sensi del primo comma dall'art. 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

 

     Art. 34. Operazioni surrogatorie dell'Ufficio centrale circoscrizionale ed esame dei voti contestati.

     La Corte di appello o il Tribunale costituiti in Ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dall'art. 14 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

     1) fa lo spoglio dello schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52 del testo unico predetto osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50 e 53 del testo unico citato e degli articoli 26, 27, 29, 30 e 31 della presente legge;

     2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non provvisoriamente assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

     Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dall'art. 58 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

     Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

 

     Art. 35. Assegnazione dei seggi alle singole liste e determinazione dei voti e dei seggi residuali.

     Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

     1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista compresi quelli di cui al n. 2) dall'articolo precedente, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

     2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al Collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

     3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

     4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;

     5) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente;

     6) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

 

     Art. 36. Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale.

     L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali delle liste abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) dell'art. 34.

     Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

     Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.

     I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

     Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista stessa fossero stati già proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

     L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 37. Proclamazione degli eletti in base ai seggi attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale.

     Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

     Art. 38. Sostituzione di deputati.

     La sostituzione del deputato - anche proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale - avverrà nella stessa lista e circoscrizione in cui il deputato dovrà essere sostituito.

 

     Art. 39. Disposizioni speciali per la Val d'Aosta.

     Per il Collegio uninominale della Val d'Aosta è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

 

     Art. 40. Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale - Copia per la Prefettura.

     Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'art. 58 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

     Art. 41. Posizione dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti deputati.

     I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Ad essi si applica l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

     Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche fuori ruolo.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

 

     Art. 42. Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni.

     Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi o nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.

 

Art. 43. Sanzioni penali per reati elettorali relativi alle votazioni.

     Il primo comma dall'art. 77 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 44. Divieto di elargizioni.

     Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di danaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

 

     Art. 45. Astenuti dal voto - Notifica dell'inclusione nel relativo elenco.

     Il sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui all'art. 90 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, entro dieci giorni dalla affissione nell'albo comunale dell'elenco stesso.

 

     Art. 46. Riduzioni ferroviarie.

     In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

 

     Art. 47. Trasporto emigrati per motivi di lavoro.

     Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

 

     Art. 48. Trattamento economico al personale dello Stato che si reca a votare fuori sede.

     Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

 

     Art. 49. Ferie retribuite ai lavoratori incaricati di funzioni presso gli uffici elettorali.

     In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

 

     Art. 50. Abrogazione delle disposizioni incompatibili - Coordinamento in testo unico.

     Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presento legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successivo modifiche e quelle della presente legge.

 

     Art. 51. Norma transitoria.

     Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 41 della presente legge, non si applicano alla presente legislatura e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

 

     Tabella A

     Modello della scheda di Stato

     (Omissis)

 

     Tabella B

     Modello della scheda di Stato

     (Omissis)

 

     Tabella C

     (Omissis)