§ 39.4.5 - D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26.
Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:05/02/1948
Numero:26


Sommario
Art. 1.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 1, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 1 e 27.
Art. 2.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 3 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 2.
Art. 3.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 1 e 2.
Art. 4.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 4, 5, 6 e 12 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 3.
Art. 5.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 7 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 4.
Art. 6.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 8 e 9 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5.
Art. 7.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 10 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 6 e 27.
Art. 8.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 11 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 7.
Art. 9.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 13 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 8 e 27.
Art. 10.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 14.
Art. 11.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 15 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 9.
Art. 12.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.
Art. 13.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 17.
Art. 14.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 18.
Art. 15.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 19.
Art. 16.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 80.
Art. 17.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 20.
Art. 18.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.
Art. 19.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 22.
Art. 20.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74. art. 23.
Art. 21.  D.L. 10 marzo 1946. n. 74, art. 24.
Art. 22.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 25.
Art. 23.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 26.
Art. 24.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 27 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 11.
Art. 25.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 28 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 12.
Art. 26.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 29 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 13.
Art. 27.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 30.
Art. 28.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 31.
Art. 29.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 33.
Art. 30.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 34.
Art. 31.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35.
Art. 32.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35.
Art. 33.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 36.
Art. 34.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 37.
Art. 35.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 38.
Art. 36.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 39.
Art. 37.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 40 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 14.
Art. 38.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 41 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 15.
Art. 39.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 42 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 16.
Art. 40.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 43.
Art. 41.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 17.
Art. 42.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 45 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 18.
Art. 43.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46.
Art. 44.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 47.
Art. 45.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 48 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 19.
Art. 46.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 49.
Art. 47.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 50.
Art. 48.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 51.
Art. 49.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 52.
Art. 50.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 53.
Art. 51.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 54.
Art. 52.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 55.
Art. 53.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 56 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 20.
Art. 54.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 57 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 21.
Art. 55.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 58.
Art. 56.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 59.
Art. 57.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 60 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.
Art. 58.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 61 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.
Art. 59.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 62 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 22.
Art. 60.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 63.
Art. 61.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 64 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 23.
Art. 62.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 65 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.
Art. 63.  L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 25.
Art. 64.  L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 24.
Art. 65.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 81 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.
Art. 66.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 82.
Art. 67.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 66.
Art. 68.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 67.
Art. 69.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 68.
Art. 70.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 69.
Art. 71.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 70.
Art. 72.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71.
Art. 73.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72.
Art. 74.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 73.
Art. 75.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74. art. 74.
Art. 76.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 75.
Art. 77.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 76.
Art. 78.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 77.
Art. 79.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16.
Art. 80.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16.
Art. 81.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21.
Art. 82.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 32.
Art. 83.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35.
Art. 84.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35 e 59.
Art. 85.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44.
Art. 86.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46.
Art. 87.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 16, 21, 31, 32, 35, 46, 59.
Art. 88.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 78.
Art. 89.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 79 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.
Art. 90.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 1 e 84 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 1 e 27.
Art. 91.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 83.
Art. 92.  D.L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 2.
Art. 93.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 7 e 8 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 4.
Art. 94.  D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 9; L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5.
Art. 95.      La votazione per la prima elezione della Camera dei Deputati deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella "Gazzetta Ufficiale" [...]


§ 39.4.5 - D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26.

Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati.

(G.U. 6 febbraio 1948, n. 30, S.O.).

 

Art. unico.

     E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, composto di 95 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

 

 

TESTO UNICO DELLE LEGGI PER

L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 1, e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 1 e 27.

     La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

     La rappresentanza è proporzionale.

 

     Art. 2. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 3 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 2.

     Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente.

     I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge.

     Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

     La elezione nel collegio "Val d'Aosta" è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della presente legge.

 

          Art. 3. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 1 e 2.

     L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese.

     Ogni elettore dispone di un voto di lista.

     Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

 

TITOLO II

ELETTORATO

 

CAPO I

ELETTORATO ATTIVO

 

     Art. 4. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 4, 5, 6 e 12 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 3.

     L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni di cui alle leggi 7 ottobre 1947, n. 1058 e 23 dicembre 1947, n. 1453.

 

CAPO II

ELEGGIBILITA'

 

     Art. 5. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 7 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 4.

     Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

 

     Art. 6. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 8 e 9 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5. [1]

     Non sono eleggibili:

     a) i deputati regionali o consiglieri regionali;

     b) i presidenti delle Deputazioni provinciali;

     c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

     d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

     e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

     f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;

     g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

     h) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori dello Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

     Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

     Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.

     L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

     Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 9.

     In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

 

     Art. 7. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 10 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 6 e 27.

     I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

 

     Art. 8. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 11 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 7.

     Non sono eleggibili inoltre:

     1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

     2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

     3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

     Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di prefettura.

 

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

 

     Art. 9. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 13 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 8 e 27.

     I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

     La votazione per l'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.

     I sindaci di tutti i comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

 

          Art. 10. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 14.

     Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

     I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 54, sesto comma.

     La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

     Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

 

     Art. 11. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 15 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 9.

     Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale.

     Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni.

     Nessuno può essere candidato nel collegato unico nazionale se non è candidato in un collegio circoscrizionale.

     Nessun candidato può essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, ne in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

 

     Art. 12. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.

     Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata alla presente legge, non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documento equipollente, dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

     Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

     I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

     La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100.

     Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

     Insieme con la lista, dev'essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o dev'essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi e collegarsi con il collegio unico nazionale.

     La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 17 e a presentare eventualmente la lista dei candidati al collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali.

     La cancelleria nella Corte di Appello o del Tribunale circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

 

          Art. 13. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 17.

     Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria della Corte di cassazione, che è costituita in ufficio centrale nazionale, non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione con atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documento equipollente dei candidati, le dichiarazioni di presentazione dei delegati di lista e l'attestazione della cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale dalla quale risulti per ciascun candidato che è compreso in una lista circoscrizionale.

     La cancelleria della Corte di cassazione deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

 

          Art. 14. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 18.

     La Corte di appello o il Tribunale, nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. L'ufficio predetto, entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dall'art. 12:

     1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano il numero minimo dei candidati indicato nell'art. 10; dichiara invalide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

     2) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste presentate, dando la preferenza ai contrassegni che fossero stati precedentemente depositati presso il Ministero dell'interno e invita i rappresentanti delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno;

     3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni al giorno della elezione;

     4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

     5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

     6) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

     7) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione a norma dell'art. 36;

     8) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi, perché, siano stampati nelle schede.

 

          Art. 15. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 19.

     La Corte di cassazione, composta da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal primo presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'art 13:

     1) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di delegati di lista prescritto, e riduce al limite stabilito quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

     2) cancella dalle liste i nomi dei candidati pei quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni al giorno dell'elezione;

     3) verifica se i candidati al collegio unico nazionale siano compresi in almeno una lista circoscrizionale;

     4) provvede per mezzo del Ministero dell'interno a pubblicare le liste con il relativo contrassegno nella "Gazzetta Ufficiale" e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perché ne diano notizia all'ufficio centrale circoscrizionale.

 

          Art. 16. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 80.

     I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale.

     Tale deposito dev'essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti centrali del partito o del gruppo.

     Il contrassegno dev'essere depositato in triplice esemplare. Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

     Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

 

          Art. 17. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 20.

     Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 12, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte di appello o al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni.

     La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

     L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte di appello o il Tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte di appello o nel Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

     Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

     Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento, delle operazioni elettorali.

 

     Art. 18. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.

     Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

     Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed e constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

     Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

     Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

     Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

     Gli elettori, dal trentesimo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato d'iscrizione nella lista elettorale, se non lo abbiano ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito registro.

     Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato.

     Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso, il comune per la distribuzione dei certificati.

     Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentesimo giorno antecedente le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, almeno dalle ore nove alle diciannove.

 

          Art. 19. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 22.

     La commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

 

          Art. 20. D.L. 10 marzo 1946, n. 74. art. 23.

     Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco, provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

     1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;

     3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

     4) i verbali di nomina degli scrutatori;

     5) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

     6) due urne del tipo descritto nell'art. 22;

     7) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

     8) congruo numero di matite copiative per il voto.

 

          Art. 21. D.L. 10 marzo 1946. n. 74, art. 24.

     Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e G allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 14, n. 5.

     Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

     Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

 

     Art. 22. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 25.

     I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella C, allegata alla presente legge sono forniti dal Ministero dell'interno.

     Le urne, fornite dal Ministero stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D ed E allegate alla presente legge.

     In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

 

          Art. 23. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 26.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli, l'integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.

     Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

 

     Art. 24. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 27 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 11.

     In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario. Il presidente, è designato dal primo presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dai Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze armate in servizio.

     Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente del seggio elettorale.

     In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

     L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

     Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

     Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

 

     Art. 25. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 28 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 12.

     Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di liste, se già designati, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

     Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se gia designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

     Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

     A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 7° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

 

     Art. 26. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 29 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 13.

     Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento nell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti:

     1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;

     2) notai;

     3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;

     4) ufficiali giudiziari.

     Al segretario è corrisposto, dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

     Il processo verbale e redatto dal segretario in due esemplari, e in esso dev'essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale e atto pubblico.

 

          Art. 27. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 30.

     Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsate dallo Stato.

 

          Art. 28. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 31.

     L'ufficio di presidente, scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

     Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

 

          Art. 29. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 33.

     Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

     Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

 

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

 

          Art. 30. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 34.

     La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

     La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

     Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

     Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

     Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

     Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

 

          Art. 31. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35.

     Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

     Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

 

          Art. 32. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35.

     Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

     E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

          Art. 33. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 36.

     Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

     La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

     Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

     Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

     Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

     Le autorità civili ed i comandanti militari, sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

     Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

     Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

 

          Art. 34. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 37.

     Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

     Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

     Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice, di ciascuna scheda e vi appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

     Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

     Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

     Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dall'art. 20.

     Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidano la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica.

 

          Art. 35. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 38.

     Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

     Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta.

     Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

 

          Art. 36. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 39.

     Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 37 e 38.

     Un estratto delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

     Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

 

     Art. 37. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 40 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 14.

     Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.

     Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

     Art. 38. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 41 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 15.

     I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio.

     Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

     E' vietato, ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

     L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

 

     Art. 39. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 42 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 16.

     Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

     I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

     Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

     I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

     L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

     Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

          Art. 40. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 43.

     Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.

     In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

     Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 78.

     L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

     In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 46.

 

     Art. 41. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 17.

     Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

     L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 42. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

     Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

     Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

     Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 

     Art. 42. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 45 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 18.

     Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

     L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro da 16 in poi.

     Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome, e, ove occorra, la paternità.

     Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

     L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

     Sono vietati altri segni o indicazioni.

     Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle; rimangono valide le prime.

     Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

     Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi, aventi lo stesso contrassegno nella lista votata, sono inefficaci.

     Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata col contrassegno.

     Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato, al n. 6, dell'art. 14, siano in testa alla lista votata.

     Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

     Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

 

          Art. 43. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46.

     Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

 

          Art. 44. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 47.

     Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

     Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma, dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 41, è annotata la consegna della nuova scheda.

 

     Art. 45. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 48 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 19.

     La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

 

          Art. 46. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 49.

     Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare da verbale, salvo il disposto dall'art. 62, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

     Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

TITOLO V

DELLO SCRUTINIO

 

          Art. 47. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 50.

     Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 45, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

     1) dichiara chiusa la votazione;

     2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dai presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

     Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste del candidati che lo vogliano ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta;

     3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

     4) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni gia compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna e al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione.

     Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

 

          Art. 48. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 51.

     Compiute le operazioni di cui all'art. 47, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

     Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

     E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

 

          Art. 49. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 52.

     Trascorse due ore dalla chiusura della votazione, se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dall'art. 47, il presidente chiude l'urna contenente le schede non spogliate e la cassetta contenente le schede non distribuite, e ripone in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n. 2 dell'art. 47, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, quelle eventualmente fuori delle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

     Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4 dell'art. 47, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni alle ore otto e provvede alla custodia della sala ai sensi dell'art. 48.

     Il verbale dev'essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

 

          Art. 50. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 53.

     All'ora indicata nel penultimo comma dall'articolo precedente, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle urne e dei sigilli:

     1) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nell'adunanza precedente;

     2) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale, furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

     3) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero del votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

     4) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e in caso di discordanza ne indica la ragione.

     Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

     Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 35, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego dev'essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 53, secondo comma.

     Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53.

     Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati nelle proteste fatte dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni nel presidente.

     Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

 

          Art. 51. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 54.

     Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti quando le schede:

     1) non siano quelle prescritte dall'art. 21 o non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35;

     2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;

     3) non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

     E' valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista anziché nella casella a fianco di esso.

 

          Art. 52. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 55.

     Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore otto del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'art. 49, ovvero non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto. Il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o, dell'urna e tutti gli altri documenti indicati nell'art. 49.

     Alla chiusura della cassetta, dell'urna ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

     La cassetta, l'urna ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

     In caso gli inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 53.

 

     Art. 53. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 56 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 20.

     Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale dev'essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

     Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al 3° comma dell'art. 50 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

     La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione, del piego previsto dal comma precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei pieghi e degli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.

     L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'art. 49 è depositato, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

     Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

     Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'art. 47, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

     Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

     L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco del comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

     Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

     Le spese, tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

 

     Art. 54. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 57 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 21.

     La Corte di appello o il Tribunale costituiti in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 14, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

     1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dall'art. 52 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53;

     2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

     La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

     La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

     La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere più tre, ottenendo cosi il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico nazionale.

     Se con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

     Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

     L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale deve stabilire inoltre la somma esatta dei voti residuali di ogni lista che deve comunicare, insieme col numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, secondo quanto dispone l'art. 8. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati al collegio circoscrizionale vengano attribuiti.

     Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati.

 

          Art. 55. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 58.

     Il presidente in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale circoscrizionale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal 6° comma del precedente articolo quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

 

          Art. 56. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 59.

     L'ufficio centrale circoscrizionale pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

     E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, i reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni; di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenze.

     Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio.

     Nessun elettore può entrare armato.

     L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

     Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

 

     Art. 57. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 60 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.

     Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei Deputati, nonché alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.

 

     Art. 58. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 61 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.

     Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

     Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o dai candidati, nonché il numero dei voti residuali di ciascuna lista e l'indicazione della lista del collegio unico nazionale alla quale ogni singola lista ha dichiarato di collegarsi per la utilizzazione dei voti residuali.

     Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dall'articolo 54.

     Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei Deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

     L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 61, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

     Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del Tribunale; il terzo è trasmesso in plico sigillato all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, mediante corriere speciale.

 

     Art. 59. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 62 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 22.

     L'ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte di cassazione, composto secondo l'art. 15, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei seggi non attributi in tutte le circoscrizioni elettorali e alla somma del voti residuati, in tutti i collegi circoscrizionali, a favore delle singole liste collegate con quelle del collegio unico nazionale che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire. II risultato costituisce il quoziente elettorale per il collegio unico nazionale.

     Divide poi la somma dei voti residuati riversati ad ogni lista del collegio unico nazionale per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnarsi a ciascuna lista del collegio unico nazionale.

     I posti rimanenti sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto riversati maggiori voti residuati nel collegio unico nazionale.

     Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati secondo l'ordine che hanno nella lista stessa.

     Si applica, infine, anche per questi eletti, il disposto dall'art. 57.

 

     Art. 60. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 63.

     Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla presidenza della Camera dei Deputati entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio.

     Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o più collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intende eletto nel collegio unico nazionale e nella sua lista circoscrizionale prende il suo posto il primo dei non eletti.

 

     Art. 61. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 64 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 23.

     II seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

     Se il caso di sostituzione si verifichi nella lista nazionale e il candidato subentrante sia già deputato nella lista circoscrizionale avente lo stesso contrassegno, si applica il capoverso dall'art. 60.

 

     Art. 62. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 65 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.

     Alla camera dei Deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

     I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

     Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla segreteria della Camera dei Deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

     Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

 

          Art. 63. L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 25.

     Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore.

     I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g) dell'art. 6 conservano il trattamento di cui godevano.

 

          Art. 64. L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 24.

     E' riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

 

     Art. 65. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 81 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.

     Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

 

          Art. 66. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 82.

     Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO "VAL D'AOSTA"

 

          Art. 67. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 66.

     L'elezione uninominale nel collegio "Val d'Aosta", agli effetti dall'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

     1) alla "Val d'Aosta" spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella A, allegata alla presente legge;

     2) la candidatura dev'essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non più di 200 elettori del collegio;

     3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta;

     4) la votazione avviene con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale contiene il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella F, allegata alla presente legge.

     L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno, del candidato da lui prescelto o comunque sul rettangolo che lo contiene.

     Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

 

          Art. 68. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 67.

     Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 14, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

     E' proclamato eletto il candidato che ottiene la metà più uno del voti validi espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto tale numero, ha luogo l'elezione di ballottaggio nella seconda domenica successiva alla prima votazione, tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

     In caso di parità, è preferito il candidato più anziano.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 69. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 68.

     Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra denaro, o valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad una o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000 anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'ispettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

     La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

 

          Art. 70. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 69.

     Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a limitare la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

 

          Art. 71. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 70.

     Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

 

          Art. 72. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71.

     Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.

     Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

 

          Art. 73. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72.

     Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.

     Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

 

          Art. 74. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 73.

     Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione, da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

     Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se, non abbia concorso alla consumazione del fatto.

     Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10.000 a lire 20.000.

 

          Art. 75. D.L. 10 marzo 1946, n. 74. art. 74.

     Nei casi indicati negli articoli 70 e 74, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

     Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

 

     Art. 76. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 75.

     Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000.

     Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda fino a lire 2000.

 

          Art. 77. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 76.

     Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000 [2].

     Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000 [3].

     Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 [4].

     Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.

 

          Art. 78. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 77.

     Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

     Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

     Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

     Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

     I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

     Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

     Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

 

          Art. 79. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16.

     Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal terzo comma dell'art. 12 è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

 

          Art. 80. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16.

     L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.

 

          Art. 81. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21.

     I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violino le disposizioni di cui all'art. 18 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.

 

          Art. 82. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 32.

     Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 78 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da L. 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

 

          Art. 83. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35.

     Le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 31 sono punite con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a L. 10.000.

 

          Art. 84. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35 e 59.

     L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel 2° comma dall'art. 32 od a quella di cui al 4° comma dell'art. 56, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

 

          Art. 85. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44.

     L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000.

     Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

 

          Art. 86. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46.

     Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisca di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

 

     Art. 87. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 16, 21, 31, 32, 35, 46, 59.

     Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 79, 80, 81, 82, 84 e 86, si procede a giudizio direttissimo.

 

          Art. 88. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 78.

     Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

     Se la condanna colpisca il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità, è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci.

     Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

     Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente decreto.

     Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizione degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

 

     Art. 89. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 79 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27.

     L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei Deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi, per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 90. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 1 e 84 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 1 e 27.

     L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati, senza giustificato motivo, è esposto per la durata di un mese nell'albo comunale.

     Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" è iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo.

     L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto, dal terz'ultimo comma dell'art. 53 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni.

     Il sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del penultimo comma dell'art. 1, escludendone in ogni caso:

     1) i ministri di qualsiasi culto;

     2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori;

     3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutto il giorno delle elezioni, in una località distante più di trenta chilometri dal luogo di votazione in conseguenza:

     a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del comune in cui sono iscritti;

     b) di obblighi di servizio civile o militare;

     c) di necessità inerenti alla propria professione, arte o mestiere;

     d) di altri gravi motivi.

     4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.

     La pubblicazione dell'elenco nell'albo comunale vale come notificazione personale.

     Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti, gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del prefetto ha carattere definitivo.

 

          Art. 91. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 83.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 92. D.L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 2.

     Il numero dei componenti la prima Camera dei Deputati è determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946 secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

 

     Art. 93. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 7 e 8 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 4.

     Non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:

     1) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;

     2) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;

     3) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;

     4) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti;

     5) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G. I. L., alla D. I. C. A. T. e Da cos., nonché alle milizie forestale, stradale e portuale;

     6) chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;

     7) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere; delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

     8) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

     9) gli ufficiali superiori e ufficiali generali nelle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

     10) gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al 7°  dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

     11) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra passate in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;

     12) gli appartenenti all'O. V. R. A.;

     13) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;

     14) i commissari prefettizi preposti ai comuni con più di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi, durante il periodo della sedicente repubblica sociale italiana;

     15) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.

     Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e coloro i quali prima del 26 gennaio 1948 abbiano ottenuto una pronunzia di proscioglimento da parte della speciale commissione per le sanzioni elettorali, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149.

     Sono, altresì, eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità per le cause di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 coloro i quali, avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925, abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente.

 

          Art. 94. D.L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 9; L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5.

     Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 è stabilito, per la prima elezione della Camera dei Deputati, al giorno precedente l'accettazione della candidatura.

 

     Art. 95.

     La votazione per la prima elezione della Camera dei Deputati deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

 

 

     Tabella A

     (Omissis)

 

 

     Modelli

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 16 maggio 1956, n. 493.

[2] Comma così sostituito dall'art. 43 della L. 16 maggio 1956, n. 493.

[3] Comma aggiunto dall'art. 43 della L. 16 maggio 1956, n. 493.

[4] Comma aggiunto dall'art. 43 della L. 16 maggio 1956, n. 493.