§ 39.4.2 - L. 20 gennaio 1948, n. 6.
Norme per l'elezione della Camera dei deputati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:20/01/1948
Numero:6


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.      L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 219, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Il primo e l'ultimo comma dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 13.      Il penultimo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:
Art. 14.      L'art. 40 è sostituito dal seguente:
Art. 15.      La prima parte del terzo comma dell'art. 41, dalle parole: "Nei comuni" alle parole: "edifici militari", è soppressa.
Art. 16.      Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 17.      La prima parte del secondo comma dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:
Art. 18.      La seconda parte del secondo comma dell'art. 45 è sostituita dalla seguente:
Art. 19.      L'art. 48 è sostituito dal seguente:
Art. 20.      Al sesto comma dell'art. 56 le parole: "e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato" sono sostituite dalle seguenti: "e in cui sono elencati [...]
Art. 21.      Al quarto comma dell'art. 57, le parole: "più uno" e "più due" sono sostituite sempre le altre: "più tre".
Art. 22.      Al primo comma dell'art. 62, prima parte, dopo le parole: "collegate con quelle del collegio unico nazionale", sono aggiunte le altre: "che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un [...]
Art. 23.      All'art. 64 è aggiunto il seguente comma:
Art. 24.      Dopo l'art. 64, è aggiunto il seguente:
Art. 25.      Dopo l'art. 65, è aggiunto il seguente:
Art. 26.      Dopo l'art. 84, è aggiunto il seguente:
Art. 27.      Alle dizioni: "Regno, Assemblea Costituente, Costituente, Segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente", usate negli articoli del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono [...]
Art. 28.      Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, e quelle della presente legge.
Art. 29.      La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.


§ 39.4.2 - L. 20 gennaio 1948, n. 6.

Norme per l'elezione della Camera dei deputati.

(G.U. 26 gennaio 1948, n. 20 - S.O.).

 

     Art. 1.

     Per l'elezione della Camera dei deputati si osservano in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Gli articoli 4, 5, 6 e 12 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali e della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

 

          Art. 4.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'art. 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     Nell'art. 10 sono soppresse le parole: "eccettuati quelli che non provengono dai ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri".

 

          Art. 7.

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 13 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     Al primo comma dell'art. 24, le parole: "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C e D, allegate alla presente legge".

 

     Art. 11.

     L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 219, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     Il primo e l'ultimo comma dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     Il penultimo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     L'art. 40 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     La prima parte del terzo comma dell'art. 41, dalle parole: "Nei comuni" alle parole: "edifici militari", è soppressa.

 

     Art. 16.

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     La prima parte del secondo comma dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     La seconda parte del secondo comma dell'art. 45 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     L'art. 48 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     Al sesto comma dell'art. 56 le parole: "e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato" sono sostituite dalle seguenti: "e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato".

     All'ottavo comma le parole: "l'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "l'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco".

 

     Art. 21.

     Al quarto comma dell'art. 57, le parole: "più uno" e "più due" sono sostituite sempre le altre: "più tre".

 

     Art. 22.

     Al primo comma dell'art. 62, prima parte, dopo le parole: "collegate con quelle del collegio unico nazionale", sono aggiunte le altre: "che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente".

 

     Art. 23.

     All'art. 64 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     Dopo l'art. 64, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     Dopo l'art. 65, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     Dopo l'art. 84, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     Alle dizioni: "Regno, Assemblea Costituente, Costituente, Segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente", usate negli articoli del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono rispettivamente sostituite le seguenti: "Repubblica, Camera dei Deputati, Camera, Segreteria della Camera dei Deputati".

 

     Art. 28.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, e quelle della presente legge.

 

     Art. 29.

     La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

 

 

     Tabella A

     Circoscrizioni dei collegi elettorali ed assegnazioni dei seggi

     (Omissis)

 

     Modelli

     (Omissis)