§ 94.1.31 - D.Lgs. 23 giugno 1946, n. 74 .
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 26 aprile 1946, tra il Governo italiano e il rappresentante della "Cooperative for American [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/06/1946
Numero:74

§ 94.1.31 - D.Lgs. 23 giugno 1946, n. 74 [1].

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 26 aprile 1946, tra il Governo italiano e il rappresentante della "Cooperative for American Remittances to Europe, Inc.".

(G.U. 4 settembre 1946, n. 199)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 26 aprile 1946, tra il Governo italiano e il rappresentante della "Cooperative for American Remittances to Europe, Inc." di New York.

 

     Art. 2.

     In esecuzione dell'Accordo approvato con il presente decreto sono concesse tutte le esenzioni di carattere tributario previste dall'Accordo medesimo.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

 

Accordo tra il Governo italiano e la "Cooperative for American Remittances to Europe Inc."

 

     Premesso che, come parti di una comune razza e come membri della stessa umanità, i popoli dell'emisfero occidentale partecipano vivamente alle infelici condizioni delle vittime della guerra in Europa; e che, risparmiati a causa della situazione geografica da molti orrori della guerra sono ansiosi di dividere le loro risorse con i popoli meno fortunati di loro;

     stante che la "Cooperative for American Remittances to Europe, Inc." (in seguito chiamata C.A.R.E.) è stata preposta ad organizzare individui ed associazioni nell'emisfero occidentale per assistere individui ed associazioni in Europa con doni di generi alimentari ed altri generi urgentemente necessari; e

     stante che il Governo italiano (in seguito chiamato il Governo) è ben lieto dell'assistenza che, attraverso la C.A.R.E., viene proposto di estendere ad individui ed organizzazioni in Italia.

     Il Governo italiano, rappresentato dal signor Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo italiano e la "Cooperative for American Remittances to Europe, Inc." rappresentata dal signor Lincoln Clark, "Assistant to the Executive Director of C.A.R.E.", hanno concordato quanto appresso:

     1° Lo scopo principale di questo Accordo è quello di facilitare ed estendere i doni volontari di alimenti e di altri generi urgentemente necessari, da parte di persone ed organizzazioni fuori Italia a persone e legali organizzazioni esistenti in Italia designate dai donatori o per loro conto. Altre "merci", oltre che generi alimentari, possono essere incluse nel presente Accordo a seguito di mutuo consenso fra le Parti; ma eccettuati i casi da concordarsi, la parola "Commodites" si riferirà soltanto ad alimenti. E' specificatamente inteso dalle parti che i pacchi viveri, conosciuti come "10-in-1" e descritti nell'allegato A), sono quelli oggetto del presente Accordo.

     2° La C.A.R.E. provvederà:

     a) ad emettere, contro pagamento fatto da persone ed organizzazioni fuori Italia, buoni per pacchi-dono i quali buoni rappresentano alimenti da consegnare a persone, gruppi e legali organizzazioni esistenti in Italia, designati dai donatori o per loro conto;

     b) inoltrare tali buoni per la consegna ai destinatari in Italia a favore dei quali i detti pacchi sono spediti;

     c) procurare generi alimentari da fonti fuori Italia, principalmente dagli Stati Uniti d'America, e curare la loro consegna in Italia in quantitativi sufficienti ad effettuare consegne in conformità con i pagamenti ricevuti;

     d) infine la C.A.R.E. destinerà per soccorsi, riabilitazione, ricostruzione od altro caritatevole scopo, a vantaggio dell'Italia, l'equivalente di tutti i pagamenti ricevuti per l'invio di pacchi viveri in Italia, dedotte le spese per la gestione del servizio od allo scopo di ovviare ad una congrua parte delle spese generali sostenute dalla C.A.R.E. per tali operazioni. La C.A.R.E. interpellerà il Governo italiano in merito all'utilizzo previsto di tali ammontari.

     3° Il Governo italiano riconosce il carattere benefico di tali operazioni ed autorizza la C.A.R.E. ad impiegare i servizi di quella organizzazione in grado di assolvere tale compito in Italia per la distribuzione di detti pacchi viveri ai destinatari italiani e per quelli accentrati dalla C.A.R.E. per tale scopo. La scelta di questa organizzazione da parte della C.A.R.E., come pure qualsiasi modificazione che dovesse verificarsi per l'avvenire in tale scelta, saranno concertate con il Governo italiano. Tuttavia la C.A.R.E. è autorizzata ad occuparsi delle operazioni di distribuzione qualora non si dovesse pervenire ad altra soluzione soddisfacente. Resta inteso che le parole "Organizzazione di distribuzione" usate in questo Accordo si riferiscono alla organizzazione scelta dalla C.A.R.E. oppure alla C.A.R.E. medesima qualora questa assuma la distribuzione.

     4° Il Governo italiano si impegna:

     a) ad ammettere, in esenzione da ogni diritto, i pacchi viveri forniti dalla C.A.R.E. secondo il presente Accordo, come pure i mezzi forniti all'organizzazione distributrice per la pratica esecuzione delle operazioni previste in questo Accordo ed altresì i mezzi importati dalla C.A.R.E. stessa per proprio uso per lo svolgimento di dette operazioni;

     b) a non imporre diritti, tributi od imposte:

     1) sui pacchi viveri forniti dalla C.A.R.E., sia presso la C.A.R.E. che presso la Organizzazione distributrice o presso i destinatari;

     2) sulla C.A.R.E., suoi capitali, proprietà, redditi, operazioni o transazioni, o salari o altre rimunerazioni al personale dipendente corrisposti dalla C.A.R.E. ai propri dipendenti di nazionalità non italiana e non residenti in Italia;

     3) sulla organizzazione distributrice, suoi capitali, proprietà, redditi, operazioni o transazioni connesse con le operazioni contemplate con il presente Accordo;

     c) affinché i pacchi viveri forniti dalla C.A.R.E. non vengano sottoposti a requisizioni, distruzioni o destinati diversamente dagli scopi dei donatori, sia prima che dopo la consegna al definitivo destinatario in Italia;

     d) considerare tali pacchi viveri come assegnazione supplementare dell'attuale razionamento;

     e) ad accordare alle operazioni di scarico, trasporto, immagazzinamento di detti pacchi viveri e degli altri materiali forniti dalla C.A.R.E. secondo il presente Accordo, la stessa precedenza concessa ad altre merci importate a scopo di soccorso, nonché a fornire ogni possibile servizio necessario per lo scarico, trasporto ed immagazzinamento secondo le tariffe correnti ed altresì ogni possibile assistenza nell'ottenere e facilitare tali servizi, procurandoli eventualmente altrove se necessario;

     f) provvedere ove possibile e senza aggravio, alla protezione effettiva contro furti, inclusa la polizia di protezione, per tutti i pacchi viveri o per le forniture e materiali indicati nel presente Accordo; autorizzare ed assistere la C.A.R.E. e l'organizzazione di distribuzione a provvedere a tale sorveglianza anche direttamente, qualora il Governo italiano non sia in grado di esercitarla;

     g) autorizzare la C.A.R.E. a fornire i pacchi viveri di opportune indicazioni circa la loro provenienza ed il loro uso e fornire assicurazione che tali indicazioni non saranno né rimosse né cancellate;

     h) provvedere affinché la C.A.R.E. possa ottenere, in cambio di moneta degli S.U.A., moneta italiana che dovesse occorrerle, allo stesso cambio concesso alle rappresentanze dei Governi esteri o ad organizzazioni pubbliche;

     i) facilitare le operazioni della C.A.R.E. e dell'Organizzazione di distribuzione previste nel presente Accordo in ogni modo possibile, inclusa la concessione di opportune credenziali al personale impiegato in dette operazioni; fornire assistenza per alloggio e spostamenti di servizio e concedere la precedenza nelle comunicazioni sia all'interno che per quanto concerne le comunicazioni con gli uffici della C.A.R.E. all'estero;

     j) permettere alla C.A.R.E. di effettuare, in deroga a tutte le restrizioni all'esportazione, e in esenzione di diritti, l'esportazione dall'Italia di pacchi viveri, materiali e mezzi ad essa forniti dall'estero e di sua pertinenza;

     k) autorizzare la C.A.R.E. e l'organizzazione distributrice ad informare il pubblico italiano ed estero che il Governo italiano approva gli scopi di questo Accordo e le operazioni da esso previste;

     l) ammettere in Italia tre ufficiali americani di collegamento e un numero maggiore da concordarsi di comune accordo, per rappresentare la C.A.R.E. nei suoi rapporti con l'Organizzazione distributrice e con il Governo italiano, nonché ammettere personale aggiunto da concordarsi il quale potrà essere necessario per le operazioni della C.A.R.E. se questa dovrà assumere la gestione e la distribuzione di cui al punto 3).

     5° Con l'autorizzazione degli acquirenti dei pacchi la C.A.R.E. potrà specificare i destinatari ai quali i pacchi viveri dovranno essere consegnati. Per i pacchi senza destinatario o inviati genericamente a favore dell'Italia, sarà facoltà della C.A.R.E. di indicare essa stessa il nominativo del destinatario. La C.A.R.E., a tale scopo, sarà lieta di ricevere dal Governo italiano indicazioni circa i nominativi da utilizzare in questi casi.

     6° Il presente Accordo entrerà in vigore il 15 maggio 1946, e prima di tale data il Governo prenderà le misure necessarie per l'emanazione dei provvedimenti perché sia concessa specificamente alla C.A.R.E. l'esenzione dai diritti ed imposte indicati ai punti 4 a) e 4 b). Nell'eventualità che detti provvedimenti non fossero emanati entro tale data, su richiesta della C.A.R.E. il Governo consentirà alla C.A.R.E. stessa di esportare liberamente dall'Italia tutti i beni di sua proprietà, che essa non si sia procurati in Italia, oppure darà istruzioni all'E.N.D.S.I., affinché nell'esercizio delle proprie facoltà, riceva i pacchi-dono in franchigia, quale delegato della C.A.R.E., senza che con ciò vengano pregiudicati i diritti della C.A.R.E. in fatto di proprietà dei pacchi e di controllo della gestione del servizio, e coinvolta la responsabilità della C.A.R.E.

     7° Le parti potranno porre fine a questo Accordo con un preavviso scritto di 120 giorni.

     Firmato il 26 aprile 1946, nella città di Roma.

     Allegato A

     Composizione dei pacchi "10 in 1"

     (Omissis)

 


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.