§ 44.1.45 - Legge 23 dicembre 1947, n. 1453.
Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:23/12/1947
Numero:1453


Sommario
Art. 1.      Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1548, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 2.      La cancellazione dalle liste elettorali di coloro che abbiano ricoperto talune delle cariche od esplicata l'attività di cui all'articolo precedente può aver luogo in [...]
Art. 3.      Per i Comuni nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora costituita la Commissione elettorale comunale, si applicano le [...]
Art. 4.      Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 44.1.45 - Legge 23 dicembre 1947, n. 1453. [1]

Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

(G.U. 31 dicembre 1947, n. 301)

 

 

     Art. 1.

     Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1548, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista;

     1) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 5 gennaio 1925;

     2) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di giustizia, o per i quali l'Alta Corte abbia respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, e XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente; consiglieri nazionali;

     3) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista;

     4) alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso;

     5) ufficiali generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali, ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista;

     6) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista;

     7) coloro che per la loro attività fascista siano stati esclusi dall'insegnamento o dagli albi professionali.

 

          Art. 2.

     La cancellazione dalle liste elettorali di coloro che abbiano ricoperto talune delle cariche od esplicata l'attività di cui all'articolo precedente può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato delle operazioni di revisione delle liste, ma non oltre il quarantacinquesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.

     La Commissione elettorale comunale provvede d'ufficio agli accertamenti necessari ed alle conseguenti cancellazioni dalle liste generali e sezionali. Il sindaco notifica, entro cinque giorni, agli interessati, ai sensi dell'art. 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le decisioni della Commissione. Il segretario comunale elimina dallo schedario elettorale le schede corrispondenti.

     Copia dei verbali relativi alle operazioni predette è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio e al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

     La Commissione elettorale mandamentale effettua le cancellazioni, sulla scorta degli anzidetti verbali, nelle liste generali e sezionali depositate presso di essa, ed ha facoltà di richiedere gli atti del Comune.

     Contro le cancellazioni disposte a norma del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla notificazione di cui al terzo comma. Per i cittadini residenti all'estero, si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

     Nel caso in cui il ricorso sia accolto, l'interessato ha diritto alla reiscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi tempo, ma non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.

 

          Art. 3.

     Per i Comuni nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora costituita la Commissione elettorale comunale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 54 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.