§ 98.1.26987 - Legge 27 luglio 1995, n. 309.
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/07/1995
Numero:309


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'art. 9, è inserito il seguente
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni [...]
Art. 3.      1. All'art. 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, [...]
Art. 4.      1. Le previsioni di cui all'art. 3 si applicano anche alla elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26987 - Legge 27 luglio 1995, n. 309.

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.

(G.U. 27 luglio 1995, n. 174)

 

     Art. 1.

     1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'art. 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

     2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni".

     2. All'art. 19 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni".

 

          Art. 4.

     1. Le previsioni di cui all'art. 3 si applicano anche alla elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, indetta con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.