§ 39.4.42 - L. 4 agosto 1993, n. 277.
Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:04/08/1993
Numero:277


Sommario
Art. 1.      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, [...]
Art. 2.      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, [...]
Art. 3.      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono [...]
Art. 4.      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, [...]
Art. 5.      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, [...]
Art. 6.      1. L'art. 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive [...]
Art. 7.      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo [...]
Art. 8.      1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida [...]
Art. 9.      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, [...]
Art. 10.      1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico [...]


§ 39.4.42 - L. 4 agosto 1993, n. 277.

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati.

(G.U. 6 agosto 1993, n. 183).

 

Art. 1.

     1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge;

     c) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     e) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Con il regolamento di attuazione di cui all'art. 9 della presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal presente articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella B allegata al predetto testo unico, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.

 

     Art. 2.

     1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 14:

     1) al primo comma, dopo le parole: "che intendono presentare" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali o";

     2) al terzo comma, dopo le parole: "la presentazione di contrassegni" sono inserite le seguenti: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

     3) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis);

     b) all'art. 16, terzo comma, le parole: "con quello che abbiano presentato" sono soppresse;

     c) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) dopo l'art. 18, è inserito il seguente:

     (Omissis);

     e) l'art. 19 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     f) all'art. 20:

     1) al primo comma, dopo le parole: "Le liste dei candidati" sono inserite le seguenti: "o le candidature nei collegi uninominali";

     2) al secondo comma, dopo le parole: "Insieme con le liste dei candidati" sono inserite le seguenti: "o le candidature nei collegi uninominali"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'art. 18";

     3) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali";

     4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "né più di una candidatura di collegio uninominale";

     5) al settimo comma, dopo le parole: "della lista dei candidati" sono inserite le seguenti: "o della candidatura nei collegi uninominali"; la parola: "medesima" è sostituita dalle seguenti: "o la candidatura nei collegi uninominali"; e le parole da: "anche agli effetti" sino alla fine del comma sono soppresse;

     g) all'art. 22, primo comma, n. 3), le parole: ", siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre;" sono sostituite dalle seguenti: "e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;";

     h) all'art. 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

 

     Art. 3.

     1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 45, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

     (Omissis);

     b) all'art. 45, ultimo comma, la parola: "sei" è sostituita dalle seguenti: "sei e trenta";

     c) l'art. 46 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) all'art. 58, secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono vietati altri segni o indicazioni"; e le parole: "Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61." sono soppresse;

     e) all'art. 59, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati;

     f) gli articoli 60 e 60-bis sono abrogati;

     g) l'art. 64 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     h) l'art. 65 è abrogato.

 

     Art. 4.

     1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 68, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     b) all'art. 71, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) l'art. 77 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) gli articoli 78, 80 e 81, secondo comma, sono abrogati.

 

     Art. 5.

     1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'art. 83 è sostituto dal seguente:

     (Omissis);

     b) l'art. 84 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) l'art. 85 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'art. 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

     b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

     2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

     3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

     4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

     5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

     6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

 

     Art. 8.

     1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione".

     2. Il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 15 del 1991 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 10.

     1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)