§ 39.1.51 - L. 20 marzo 2006, n. 121.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:20/03/2006
Numero:121


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è convertito in [...]


§ 39.1.51 - L. 20 marzo 2006, n. 121.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(G.U. 27 marzo 2006, n. 72)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 MARZO 2006, N. 75

 

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: "nel" è sostituita dalla seguente: "sul".

1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati)".

 

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: "nel" è sostituita dalla seguente: "sul"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)".

 

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3 bis. - (Somme da conservare in conto residui). - 1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, non impegnata al 31 dicembre 2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.

Art. 3 ter. - (Copertura di oneri in conto capitale). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, si provvede, per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

Il titolo del decreto legge è sostituito dal seguente: "Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché disposizioni finanziarie".