§ 39.4.41 - L. 4 agosto 1993, n. 276.
Norme per l'elezione del Senato della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:04/08/1993
Numero:276


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Presentazione delle candidature.
Art. 4.  Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale.
Art. 5.  Disposizioni per i seggi vacanti.
Art. 6.  Modifica di norme sulla presentazione delle candidature.
Art. 7.  Delega legislativa in materia di collegi elettorali.
Art. 8.  Delega legislativa in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero.
Art. 9.  Testo unico.
Art. 10.  Norma transitoria.


§ 39.4.41 - L. 4 agosto 1993, n. 276.

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

(G.U. 6 agosto 1993, n. 183).

 

Art. 1. Principi generali.

     1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. I commi quinto e sesto dell'art. 26 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

 

     Art. 2. Presentazione delle candidature.

     1. All'art. 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, sono soppresse le parole: "anche se relative alla stessa persona"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis);

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il terzo comma è abrogato;

     d) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

     (Omissis);

     e) il quinto comma è abrogato;

     f) al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis);

     g) l'ottavo comma è abrogato;

     h) al nono comma, le parole: "in collegi di altre regioni" sono sostituite dalle seguenti: "in altri collegi".

     2. All'art. 25, primo comma, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: "Per l'adempimento del dovere del voto" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio del diritto di voto".

     3. L'art. 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

 

Art. 3. Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

     1. All'art. 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale.

     1. L'art. 19 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Disposizioni per i seggi vacanti.

     1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è abrogato.

     3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale. L'art. 21 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

 

     Art. 6. Modifica di norme sulla presentazione delle candidature.

     1. Nel secondo comma dell'art. 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "i certificati di nascita, o documenti equipollenti,".

 

     Art. 7. Delega legislativa in materia di collegi elettorali.

     1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

     b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

     c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo;

     e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'art. 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'art. 1 della presente legge;

     f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

     2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

     3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

     4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.

 

     Art. 8. Delega legislativa in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero.

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2 per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) garanzia del carattere libero e segreto del voto;

     b) possibilità del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione;

     c) utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere i voti, anche a mezzo posta, ed a trasmetterli ad appositi uffici in Italia;

     d) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti;

     e) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

     f) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste.

     2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni. Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. I decreti legislativi si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, istitutiva delle circoscrizioni per l'estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

     3. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo. Con analoghe norme si provvederà a regolare la possibilità di votare per il personale di navigazione aerea che si trovi all'estero per motivi di servizio.

     4. Il Governo, contestualmente all'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'art. 7, è delegato altresì a provvedere alla ulteriore revisione dei collegi elettorali conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi previsti dall'art. 7 per i collegi elettorali nazionali.

     5. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine e con le stesse modalità previsti per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 4, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche storico-culturali del territorio;

     b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

     c) i collegi possono essere composti dal territorio di più Stati esteri e non possono dividere il territorio di Stati esteri, salvo che un medesimo Stato comprenda al suo interno più collegi;

     d) il numero degli elettori residenti in ciascun collegio può discostarsi di non oltre il 20 per cento dalla media degli elettori residenti nei collegi all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale dei cittadini stabilmente residenti all'estero istituita presso il Ministero dell'interno.

     6. Ai fini dell'attribuzione dei 20 seggi per l'elezione della Camera dei deputati si computano esclusivamente i voti espressi nell'ambito dell'unica circoscrizione estera.

 

     Art. 9. Testo unico.

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n. 29 e le successive modificazioni.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 7 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64 e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55 e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.