§ 39.4.35 - L. 14 febbraio 1987, n. 31.
Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:14/02/1987
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.
Art. 4.      1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comizi per la copertura di eventuali seggi vacanti sono convocati, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1, entro [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del [...]
Art. 6.      1. Per quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, [...]


§ 39.4.35 - L. 14 febbraio 1987, n. 31. [1]

Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica.

(G.U. 19 febbraio 1987, n. 41).

 

Art. 1.

     1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'art. 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 e successive modificazioni [2].

     2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

     3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

     2. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

 

     Art. 4.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comizi per la copertura di eventuali seggi vacanti sono convocati, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

 

     Art. 6.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, e dalla legge 13 marzo 1980, n. 70.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 4 agosto 1993, n. 276.