§ 39.4.12 - L. 27 febbraio 1958, n. 64.
Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica".


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:27/02/1958
Numero:64


Sommario
Art. 1.      Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e [...]
Art. 2.      Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico [...]


§ 39.4.12 - L. 27 febbraio 1958, n. 64. [1]

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica".

(G.U. 28 febbraio 1958, n. 51).

 

Art. 1.

     Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84.

     L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi [2].

     E' soppresso il secondo comma dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

 

     Art. 2.

     Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico dello leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni [3].

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'articolo unico della L. 25 febbraio 1963, n. 282.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 23 aprile 1976, n. 136.