§ 39.4.1a - Legge 25 febbraio 1963, n. 282.
Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:25/02/1963
Numero:282


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, è sostituito dal seguente


§ 39.4.1a - Legge 25 febbraio 1963, n. 282. [1]

Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica.

(G.U. 26 marzo 1963, n. 82).

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, è sostituito dal seguente:

     "L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.