§ 46.10.61 - D.L. 28 maggio 1993, n. 163 .
Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:28/05/1993
Numero:163


Sommario
Art. 1.      1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dal comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge 8 giugno [...]
Art. 2.      1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia [...]
Art. 3.  [3].
Art. 4.      1. Le procedure di cui all'art. 2 possono essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993 per il ruolo [...]
Art. 4 bis.  [6].
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 22.870 milioni per l'anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorrere dall'anno 1994, si [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 46.10.61 - D.L. 28 maggio 1993, n. 163 [1].

Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti.

(G.U. 29 maggio 1993, n. 124)

 

 

     Art. 1.

     1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dal comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aumentato, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, di mille unità. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede mediante l'assunzione, secondo il piano di cui alla tabella A allegata al presente decreto, di coloro che avevano già presentato domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria o di reclutamento nel Corpo, poi disciolto, degli agenti di custodia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

     2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione degli ex agenti di sesso maschile della Polizia di Stato e degli ex appartenenti all'Arma dei carabinieri, cessati dal servizio per dimissioni, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero del l'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria [2].

 

          Art. 3. [3].

     1. Per il personale assunto ai sensi dell'art. 2, il corso previsto dal comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha la durata complessiva di sei mesi, e può essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo è frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione. Il corso può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 4.

     1. Le procedure di cui all'art. 2 possono essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993 per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente agli uomini [4].

     1 bis. I concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, per gli anni 1994 e 1995, sono banditi, rispettivamente; entro il 30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994 [5].

     2. Il comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

 

          Art. 4 bis. [6].

     1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Amministrazione penitenziaria, compreso quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è assegnata per il 1993 al Ministero di grazia e giustizia la somma di lire 3.000 milioni per la realizzazione di progetti di formazione nel corso dell'attività lavorativa.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1998 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1993.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 22.870 milioni per l'anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 26 luglio 1993, n. 254.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo inserito dalla legge di conversione.