§ 98.1.26859 - Legge 23 dicembre 1993, n. 547.
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1993
Numero:547


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 392 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente
Art. 2.      1. L'art. 420 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Dopo l'art. 491 del codice penale è inserito il seguente
Art. 4.      1. Dopo l'art. 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti
Art. 5.      1. Nell'art. 616 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti
Art. 7.      1. Nell'art. 621 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente
Art. 8.      1. L'art. 623-bis del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. Dopo l'art. 635 del codice penale è inserito il seguente
Art. 10.      1. Dopo l'art. 640-bis del codice penale è inserito il seguente
Art. 11.      1. Dopo l'art. 266 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 12.      1. L'art. 268 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 13.      1. Al comma 1 dell'art. 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "e di altre [...]


§ 98.1.26859 - Legge 23 dicembre 1993, n. 547.

Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 392 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 420 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 420. – (Attentato a impianti di pubblica utilità). - Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

     La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

     Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni".

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 491 del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 491-bis. – (Documenti informatici). - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".

 

          Art. 4.

     1. Dopo l'art. 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

     "Art. 615-ter. – (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

     La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

     1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

     2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

     3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

     Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

     Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

     Art. 615-quater. – (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). - Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

     La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.

     Art. 615-quinquies. – (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico). - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni".

 

          Art. 5.

     1. Nell'art. 616 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza".

 

          Art. 6.

     1. Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

     "Art. 617-quater. – (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

     I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

     Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

     1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

     2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

     3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

     Art. 617-quinquies. – (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

     La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

     Art. 617-sexies. – (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intecorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

     La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater".

 

          Art. 7.

     1. Nell'art. 621 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

     "Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi".

 

          Art. 8.

     1. L'art. 623-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 623-bis. – (Altre comunicazioni e conversazioni). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati".

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'art. 635 del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 635-bis. – (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici). - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

 

          Art. 10.

     1. Dopo l'art. 640-bis del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 640-ter. – (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

     La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

     Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

 

          Art. 11.

     1. Dopo l'art. 266 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "Art. 266-bis. – (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi".

 

          Art. 12.

     1. L'art. 268 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati";

     b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

     "6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

     7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

     8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7".

 

          Art. 13.

     1. Al comma 1 dell'art. 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "e di altre forme di telecomunicazione" sono inserite le seguenti: "ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.