§ 51.4.59 – D.L. 26 marzo 1990, n. 64.
Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:26/03/1990
Numero:64


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di proseguire e completare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. [...]
Art. 2.      1. In relazione alle esigenze derivanti dal processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà dello [...]
Art. 3.      1. Al fine di sopperire alle accresciute esigenze dell'Amministrazione della giustizia, è autorizzata la spesa per l'acquisizione di beni, di attrezzature e di servizi, [...]
Art. 4.      1. Per far fronte ai maggiori oneri gravanti sui comuni per effetto dell'introduzione del codice di procedura penale, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa [...]
Art. 5.      1. Al fine di dotare gli uffici delle preture circondariali e delle relative procure di autovetture per i servizi tecnici e per la incolumità dei magistrati esposti a [...]
Art. 6.      1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi di competenza comunale previsti dall'art. 2, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, [...]
Art. 7.      1. Ai contratti previsti nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con [...]
Art. 7 bis. 
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 145.500 milioni per l'anno 1990, in lire 145.495 milioni per l'anno 1991 [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 51.4.59 – D.L. 26 marzo 1990, n. 64. [1]

Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale.

(G.U. 29 marzo 1990, n. 74).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di proseguire e completare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 440.970 milioni di lire, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

     2. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura degli atti, e per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi, nonchè per i contratti per la gestione del servizio automatizzato e di microfilmatura, è autorizzata la spesa di lire 31.170 milioni per l'anno 1990, lire 67.095 milioni per l'anno 1991 e lire 69.095 milioni per l'anno 1992.

     3. Per le finalità previste dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

 

          Art. 2.

     1. In relazione alle esigenze derivanti dal processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà dello Stato destinati ad uffici giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante propri decreti, con i quali assegna ai competenti provveditorati regionali delle opere pubbliche, a norma dell'art. 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi occorrenti.

     3. Per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà comunale necessarie per sopperire alle esigenze derivanti dal processo penale, possono essere conclusi contratti anche a trattativa privata, ovvero nella forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e alle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 19 marzo 1990, n. 55, nonchè delle disposizioni comunitarie [2].

 

          Art. 3.

     1. Al fine di sopperire alle accresciute esigenze dell'Amministrazione della giustizia, è autorizzata la spesa per l'acquisizione di beni, di attrezzature e di servizi, nonchè per la relativa gestione, compresi gli impianti, i servizi di sicurezza, le macchine ed altri arredi di supporto ai locali adibiti ad aule di udienza.

     2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 49.330 milioni per l'anno 1990, in lire 31.400 milioni per l'anno 1991 e in lire 34.380 milioni per l'anno 1992.

 

          Art. 4.

     1. Per far fronte ai maggiori oneri gravanti sui comuni per effetto dell'introduzione del codice di procedura penale, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 24.000 milioni, ripartita in parti uguali per ciascun anno, da devolvere ai predetti enti a titolo di contributo.

 

          Art. 5.

     1. Al fine di dotare gli uffici delle preture circondariali e delle relative procure di autovetture per i servizi tecnici e per la incolumità dei magistrati esposti a rischio, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

 

          Art. 6.

     1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi di competenza comunale previsti dall'art. 2, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per la durata di due anni, di consulenti anche estranei alla Amministrazione della giustizia, in numero non superiore a sette, con le modalità stabilite e richiamate dall'art. 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

     2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

 

          Art. 7.

     1. Ai contratti previsti nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

 

          Art. 7 bis. [3]

     Il secondo comma dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 145.500 milioni per l'anno 1990, in lire 145.495 milioni per l'anno 1991 ed in lire 149.975 milioni per l'anno 1992, si provvede:

     a) quanto a lire 15.500 milioni per l'anno 1990, a lire 15.500 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.980 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale";

     b) quanto a lire 130.000 milioni per l'anno 1990 e a lire 129.995 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 maggio 1990, n. 124.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 25 maggio 1990, n. 124.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione 25 maggio 1990, n. 124.