§ 51.4.47 – D.L. 31 luglio 1987, n. 320.
Interventi in materia di riforma del processo penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:31/07/1987
Numero:320


Sommario
Art. 1.  Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia.
Art. 2.  Microfilmatura degli atti.
Art. 3.  Commissione tecnico-amministrativa.
Art. 4.  Formazione e aggiornamento del personale giudiziario.
Art. 5.  Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura.
Art. 6.  Contratti con imprese di servizi specialistici.
Art. 7.  Modalità per la stipula dei contratti.
Art. 8.  Consulenti esperti in materie tecniche.
Art. 9.  Segreto d'ufficio.
Art. 10.  Tenuta dei registri in forma automatizzata.
Art. 11.  Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Art. 12.  Onere finanziario.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 51.4.47 – D.L. 31 luglio 1987, n. 320. [1]

Interventi in materia di riforma del processo penale.

(G.U. 3 agosto 1987, n. 179).

 

     Art. 1. Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia.

     1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonchè di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

     2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese aventi sede legale in Italia secondo un programma applicativo uniforme [2].

     3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

 

          Art. 2. Microfilmatura degli atti.

     1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

     2. La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato [3].

     3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

     4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

 

          Art. 3. Commissione tecnico-amministrativa.

     1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi, da due tecnici esperti della materia e da un funzionario giudiziario scelti dal Ministro di grazia e giustizia, nonchè da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

     2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     3. [4].

     4. [5].

 

          Art. 4. Formazione e aggiornamento del personale giudiziario.

     1. Ai fini della formazione del personale giudiziario di ogni ordine all'utilizzazione dei sistemi di informatica giudiziaria è istituita una commissione con il compito di individuare le linee ed i programmi di addestramento all'uso delle nuove tecnologie e all'aggiornamento periodico, da organizzarsi sia in sede centrale che in sede locale, anche avvalendosi di imprese specializzate operanti nel settore, designate dalla commissione.

     2. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, ed è composta dai direttori generali del Ministero, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro, da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da tre funzionari scelti tra il personale delle cancellerie e degli istituti di prevenzione e pena nominati dal Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

     3. Il contenuto delle singole attività, i metodi e i tempi di attuazione e le modalità di partecipazione sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     4. Per il personale della magistratura le attività sono organizzate d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

     5. Ai contratti con società specializzate nel settore, necessari per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, si applica il disposto dell'art. 6.

     6. L'onere finanziario è valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

 

          Art. 5. Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura.

     1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore purchè aventi sede legale in Italia [6].

     2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali, appositamente istituiti.

     3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

     4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

 

          Art. 6. Contratti con imprese di servizi specialistici.

     1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici aventi i requisiti di cui all'art. 1 per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice [7].

     2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 ad una delle imprese convenzionate [8].

 

          Art. 7. Modalità per la stipula dei contratti.

     1. I contratti previsti dall'art. 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e l'art. 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7.

     2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

 

          Art. 8. Consulenti esperti in materie tecniche.

     1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

     2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'art. 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

     4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

 

          Art. 9. Segreto d'ufficio. [9]

     1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.

     2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'art. 373 del codice penale.

 

          Art. 10. Tenuta dei registri in forma automatizzata.

     1. E' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

     2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari e penitenziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 11. Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

     1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1987, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

     2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

     3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

 

          Art. 12. Onere finanziario.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato complessivamente in lire 47.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 401.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 401.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 401.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 del D.L. 17 settembre 1993, n. 364.

[5] Comma abrogato dall'art. 9 del D.L. 17 settembre 1993, n. 364.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 401.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 401.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 401.

[9] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 3 ottobre 1987, n. 401.