§ 31.1.18 - L. 20 ottobre 1990, n. 302.
Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:20/10/1990
Numero:302


Sommario
Art. 1.  (Casi di elargizione)
Art. 2.  (Aumento della speciale elargizione)
Art. 3.  (Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio)
Art. 4.  (Elargizione ai superstiti)
Art. 5.  (Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio)
Art. 6 . (Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici)
Art. 7.  (Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie)
Art. 8.  (Rivalutazione dei benefici)
Art. 9.  (Applicazione dei benefici di guerra)
Art. 9 bis.  (codizioni per la fruizione dei benefici)
Art. 10.  (Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno)
Art. 11.  (Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi)
Art. 12.  (Eventi pregressi)
Art. 13.  (Concorso di benefici)
Art. 14.  (Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni)
Art. 15.  (Esenzione dai ticket sanitari)
Art. 16.  (Modalità di attuazione)
Art. 17.  (Abrogazione)
Art. 18.  (Copertura finanziaria)
Art. 19.  (Entrata in vigore)


§ 31.1.18 - L. 20 ottobre 1990, n. 302.

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

(G.U. 25 ottobre 1990, n. 250)

 

     Art. 1. (Casi di elargizione)

     1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale [1] .

     1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato. [2]

     2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che [3]:

     a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

     b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava [4].

     3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime [5] .

     4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato [6] .

     5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.

 

          Art. 2. (Aumento della speciale elargizione)

     1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

 

          Art. 3. (Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio)

     1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

 

          Art. 4. (Elargizione ai superstiti)

     1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

     2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti nè affini, nè legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi "more uxorio"; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

 

          Art. 5. (Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio)

     1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente "more uxorio" e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

     a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

     b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

     c) lire 300 mila mensili se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

 

          Art. 6. (Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici)

     1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza [7] .

     2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

     3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

 

          Art. 7. (Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie)

     1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

     2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

     3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. [8]

     4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento. [9]

     5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

     6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

 

          Art. 8. (Rivalutazione dei benefici)

     1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

     2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

 

          Art. 9. (Applicazione dei benefici di guerra)

     1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge [10] .

     2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo , nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno [11] .

 

          Art. 9 bis. (codizioni per la fruizione dei benefici) [12]

     1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari.

 

          Art. 10. (Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno)

     1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

     2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

     3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

 

          Art. 11. (Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi) [13]

     1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso, anche di natura colposa, della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi.

 

          Art. 12. (Eventi pregressi)

     1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969 [14] .

     2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo [15] .

     3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge [16] .

 

          Art. 13. (Concorso di benefici)

     1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

     2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

     3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

     4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

     5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

 

          Art. 14. (Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni) [17]

 

          Art. 15. (Esenzione dai ticket sanitari)

     1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria [18] .

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

 

          Art. 16. (Modalità di attuazione)

     1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 17. (Abrogazione)

     1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato.

 

          Art. 18. (Copertura finanziaria)

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:

     a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento "Indennizzi per le vittime del terrorismo"; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Ripiano debiti settore editoriale (rate ammortamento mutui)"; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento "Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991"; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Riforma della legge sulle servitù militari"; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia", iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

     b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Indennizzi per le vittime del terrorismo" nonché quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991", iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 19. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 novembre 1998, n. 407.

[2] Comma inserito dall'art. 6 della L. 14 gennaio 2003, n. 7.

[3] Alinea così modificato dall'art. 1 della L. 23 novembre 1998, n. 407.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 quater del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 novembre 1998, n. 407.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 novembre 1998, n. 407.

[7] Comma già sostituito dall'art. 1 della L. 23 novembre 1998, n. 407 e così ulteriormente sostituito dall'art. 23 della L. 23 febbraio 1999, n. 44.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2003, n. 56.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2003, n. 56.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 novembre 1998, n. 407.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 novembre 1998, n. 407.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[13] Articolo così modificato dall'art. 82 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[14] Comma così sostituito dall'art.3 della L. 23 novembre 1998, n. 407.

[15] Comma così modificato dall'art.1 della L. 23 novembre 1998, n. 407.

[16] Comma così sostituito dall'art.3 della L. 23 novembre 1998, n. 407.

[17] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 12 marzo 1999, n. 68.

[18] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 23 novembre 1998, n. 407.