§ 27.2.25 – D.P.R. 27 gennaio 1990, n. 116.
Regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:27/01/1990
Numero:116


Sommario
Art. 1.      1. I lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24, possono farsi in economia da parte [...]
Art. 2.      1. Le spese in economia possono essere eseguite, sotto la diretta responsabilità dei funzionari incaricati
Art. 3.      1. Sono eseguiti in amministrazione diretta
Art. 4.      1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le somministrazioni ed i servizi affidati direttamente a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità
Art. 5.      1. I lavori, le somministrazioni e i servizi devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudati dagli organi tecnici competenti o da persone esperte [...]
Art. 6.      1. Le fatture e le note relative ai lavori, alle somministrazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento sono ammesse al pagamento dagli uffici [...]
Art. 7.      1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento ordinate dall'Amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria [...]
Art. 8.      1. Gli articoli da 2 a 7 del presente regolamento, in quanto compatibili con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con il regolamento di esecuzione approvato con il [...]
Art. 9.      1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento concernente le spese in economia del Ministro degli affari esteri, approvato con decreto del Presidente della [...]


§ 27.2.25 – D.P.R. 27 gennaio 1990, n. 116. [1]

Regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

(G.U. 17 maggio 1990, n. 113).

 

     Art. 1.

     1. I lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24, possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono i seguenti:

     a) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei componenti; relative spese per affitto locali, qualora non esista disponibilità di locali demaniali, ed oneri accessori, per attrezzature, arredamento, noleggio mezzi di trasporto e altro materiale eventualmente occorrente;

     b) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni varie, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonché spedizione; abbonamento a notiziari di agenzie di informazione ed a servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione;

     c) lavori di traduzione e di interpretariato da liquidarsi su presentazione di fattura o parcella da parte di traduttori ed interpreti estranei all'amministrazione e di fattura da parte di ditte e società commerciali, sempreché l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

     d) studi, rilevazioni ed analisi per lavori di carattere economico-commerciale; studi, rilevazioni e raccolte eseguiti dagli uffici del Ministero ed occorrenti al personale in servizio in Italia ed all'estero ed alle associazioni italiane, come materiale di informazione o strumento di lavoro;

     e) stampa di volumi a seguito degli studi e rilevazioni di cui al punto d); stampa di pubblicazioni tecniche ed amministrative, di pubblicazioni curate dall'Istituto diplomatico e di indici d'archivio, disegni, riproduzioni e materiale occorrente;

     f) spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e promozione commerciale (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzature, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, esposizioni di prodotti italiani ed altre analoghe);

     g) spese per l'organizzazione degli incontri internazionali bilaterali e multilaterali e per il ricevimento di Capi di Stato, Capi di Governo, di delegazioni, esponenti e personalità estere e italiane, operatori economici privati stranieri, relative spese di rappresentanza ed ospitalità (spese di viaggio ed alberghiere, addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese accessorie o similari; stampa di inviti, foto grafie, noleggio automezzi e spese analoghe, doni e omaggi floreali secondo gli usi internazionali); spese di rappresentanza (rinfreschi, colazioni di lavoro, stampa di inviti ed altre spese accessorie o similari) dell'Istituto diplomatico in occasione di seminari, conferenze e riunioni di commissioni d'esame;

     h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali italiane e dei Paesi ospitanti;

     i) organizzazione di mostre e conferenze, convegni, riunioni, tournées di gruppi musicali e teatrali, manifestazioni cinematografiche, scambi giovanili, corsi curati dall'Istituto diplomatico e dal centro per l'informatica; fitto dei locali occorrenti, acquisto di materiale audiovisivo, copertura assicurativa di materiali espositivi, noleggio di mezzi di trasporto, rilascio di biglietti di viaggio ai partecipanti alle iniziative predette, relative spese di soggiorno e ospitalità ivi compresi i servizi alberghieri (alloggio, pasti e altre spese accessorie o similari), eventuali compensi; spese di spedizione del materiale occorrente per l'organizzazione di mostre od altre manifestazioni culturali;

     l) trasporto e facchinaggio delle merci e delle bolgette diplomatiche, acquisto di etichette, piombini, ceralacca, sacchi, riparazione e lavaggio dei sacchi ed altri involucri, predisposizione di particolari imballaggi; trasporto e facchinaggio di atti e documenti per il riordinamento e la ristrutturazione degli archivi centrali del Ministero; spese all'estero di trasloco, trasporto e facchinaggio; spedizione di materiali e attrezzature destinati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari, nonché alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

     m) spese postali, telefoniche e telegrafiche in Italia ed all'estero; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento, acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo, pulizia dei locali, noleggio automezzi, traduzioni ed altre spese connesse al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari; spese per consulenze legali, sanitarie e tecniche all'estero, assicurazioni dei beni mobili e immobili, spese di fitto dei locali, ivi comprese le autorimesse, per le sedi all'estero e delle residenze e degli alloggi di cui rispettivamente all'art. 84, secondo comma, e all'art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con i relativi oneri accessori; spese all'estero per i servizi di sorveglianza nonché per lavori di attrezzature riguardanti la sicurezza a seguito di formale autorizzazione ministeriale; analoghe spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche culturali italiane all'estero, ivi compresi i fitti dei locali e gli oneri accessori nonché la traduzione di libri italiani; spese per attività prescolastiche, doposcolastiche e per attività didattiche formative complementari, anche al di fuori delle ore di insegnamento;

     n) visite mediche di controllo relative ad assenze dal servizio di dipendenti all'estero per le quali debbano incaricarsi professionisti locali; accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio in Italia o all'estero ai fini del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio;

     o) riparaziome, manutenzione, assicurazione e spedizione di autoveicoli e motoveicoli, acquisto di pezzi di ricambio con l'osservanza delle norme del servizio automobilistico per le Amministrazioni delio Stato, approvate con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonché delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687, tasse di immatricolazione e similari, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

     p) manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazioni dei locali, degli infissi, delle attrezzature fisse e degli impianti; manutenzione di giardini acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; acquisto, manutenzione, installazione e riparazione di impianti di climatizzazione;

     q) spese in Italia ed all'estero per acquisto, installazione, fitto, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche e apparecchi crittografici, stazioni radio, telescriventi, fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili, macchine da scrivere e da stampa e mobili di sicurezza, apparecchiature elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche per la archiviazione e l'elaborazione di dati hardware e software, apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; manutenzione e riparazione dei suddetti apparati, ivi comprese le macchine del centro per l'informatica ed il relativo software, del centro cifra, del servizio stampa e informazione, della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico; acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede;

     r) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, nonché di arredi e dotazioni; acquisto di strumenti scientifici, libri scolastici e sussidi didattici; acquisto e manutenzione di lavagne luminose, spese per acquisto e manutenzione di materiali ed attrezzature occorrenti per le attività sportive, tecniche ed artistiche;

     s) corsi di formazione, aggiornamento e linguistici all'estero ed in Italia per il personale destinato o in servizio all'estero ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e culturali e l'aggiornamento dei docenti stranieri di lingua italiana;

     t) spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali all'estero o in transito in Italia, ferme restando le disposizioni normative riguardanti la materia, ivi comprese le istruzioni emanate con apposite circolari, nonché spese per fronteggiare situazioni di emergenza nelle quali siano coinvolti le collettività e gli interessi italiani all'estero;

     u) mese derivanti dalle operazioni elettorali a carico degli uffici all'estero;

     v) spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di L. 5.000.000.

     2. Per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera è fatta salva la competenza spettante per legge al Provveditorato generale dello Stato.

     3. Il limite di spesa per ogni lavoro, somministrazione o servizio di cui al presente articolo è fissato nella misura massima di lire 190.000.000 per spese dell'Amministrazione centrale e di L. 50.000.000 per le spese degli ispettorati di frontiera, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. L'importo di lire 190.000.000 è ridotto a lire 80.000.000 per le spese di cui al comma 1, lettere a), d), e) e s), ed a lire 50.000.000 per le spese di cui al comma 1, lettere b), c), h), i), m), n), o), r), t) e u).

     4. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, per le spese riferite all'Amministrazione centrale, dai funzionari preposti agli uffici nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

     5. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, per le spese riferite agli ispettorati di frontiera, direttamente dai funzionari preposti agli ispettorati stessi.

     6. Per le spese riferite alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari l'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta dai funzionari preposti alle rappresentanze ed agli uffici stessi fermo restando quanto previsto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 2.

     1. Le spese in economia possono essere eseguite, sotto la diretta responsabilità dei funzionari incaricati:

     a) in amministrazione diretta;

     b) a cottimo fiduciario;

     c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

 

          Art. 3.

     1. Sono eseguiti in amministrazione diretta:

     a) i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore con materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso e con personale dell'Amministrazione;

     b) le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o ditte, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata ditta o persona.

 

          Art. 4.

     1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le somministrazioni ed i servizi affidati direttamente a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.

     2. [2].

     3. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi di cui all'art. 1, devono richiedersi ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la natura, l'unicità o la urgenza del lavoro, della somministrazione e del servizio rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta, ovvero nei casi in cui la spesa non superi l'importo di 5.000.000 di lire, al netto di ogni onere fiscale.

     4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle somministrazioni, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

     5. Per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera i prezzi indicati nei preventivi devono essere sottoposti al parere di congruità dei competenti organi tecnici, secondo la normativa vigente. A tal fine possono essere anche richiesti preventivi per prezzi unitari e per l'intero esercizio finanziario.

     6. Per le spese da effettuare da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, i prezzi indicati nei preventivi, qualora siano superiori a Lit. 1.000.000 e inferiori a Lit. 5.000.000, in entrambi i casi al netto degli oneri fiscali, devono formare oggetto di apposita dichiarazione di congruità da parte dei funzionari ad essi preposti. Detti prezzi, ove superino l'importo di Lit. 5.000.000, al netto di ogni onere fiscale, devono essere sottoposti al parere di congruità del tecnico di fiducia della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, fatta salva la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva del funzionario ad essi preposto per motivate ragioni e previa autorizzazione ministeriale.

     7. Nel caso degli uffici all'estero, le modalità di cui al presente articolo si osservano compatibilmente con le norme e le situazioni locali.

 

          Art. 5.

     1. I lavori, le somministrazioni e i servizi devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudati dagli organi tecnici competenti o da persone esperte all'uopo designate dal capo dell'ufficio. Per le spese da effettuarsi dalie rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il collaudo è eseguito da persona esperta all'uopo designata dal funzionario preposto alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione centrale di richiede l'intervento degli organi tecnici centrali o di inviare tecnici da essa stessa designati per i lavori, le somministrazioni ed i servizi attinenti alla sicurezza.

     2. Per i lavori, le somministrazioni ed i servizi di importo non superiore a L. 7.000.000 per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera, ed a L. 30.000.000 per le spese delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, al netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di collaudo è sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dai funzionari preposti agli uffici o da persone esperte da essi designate.

     3. In caso di collaudo non può parteciparvi chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione e sorveglianza dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi.

     4. È ammesso il collaudo parziale per le attrezzature, le somministrazioni, le opere ed i beni forniti consegnati o eseguiti in modo distinto e separato secondo le norme di cui ai precedenti commi: in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     1. Le fatture e le note relative ai lavori, alle somministrazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento sono ammesse al pagamento dagli uffici dell'Amministrazione centrale corredate dell'autorizzazione di spesa, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché della documentazione prevista dai precedenti articoli 4 e 5 e dalla normativa vigente in materia. Le medesime dovranno essere munite del visto di liquidazione sottoscritto dai funzionari preposti agli uffici stessi.

     2. I documenti di cui al comma 1 devono essere prodotti in originale da allegare al titolo di spesa ed in copia da conservare agli atti, e corredati, qualora si tratti di acquisti di beni mobili, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri dei materiali di facile consumo.

 

          Art. 7.

     1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento ordinate dall'Amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero qualora le esigenze di servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del cassiere del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

     2. Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli ispettorati di frontiera e dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari si provvede con aperture di credito, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dell'art. 2, primo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

     3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché nell'art. 1 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e per quanto concerne le spese all'estero nelll'art. 2, terzo comma, dellalegge 6 febbraio 1985, n. 15, e relativo regolamento. Ai predetti rendiconti devono essere allegate le fatture e le note in originale, corredate della documentazione prevista dai precedenti articoli 4 e 5 e, nel caso di acquisto di beni mobili, della prescritta presa in carico o della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri dei materiali di facile consumo, mentre copia dei predetti documenti deve essere conservata agli atti degli uffici.

 

          Art. 8.

     1. Gli articoli da 2 a 7 del presente regolamento, in quanto compatibili con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con il regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, si applicano ai lavori, provviste ed acquisti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del citato regolamento di esecuzione.

 

          Art. 9.

     1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento concernente le spese in economia del Ministro degli affari esteri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1981, n. 346 .


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120.