§ 27.1.3 - R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.
Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:26/10/1933
Numero:1454


Sommario
Art. 1.      Ai funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Gli uffici amministrativi o di revisione e le ragionerie centrali debbono compiere in ciascun semestre l'esame e la trasmissione, rispettivamente alla ragioneria od alla corte dei conti, di un [...]
Art. 5.      La corte dei conti esamina le situazioni semestrali ed i chiarimenti forniti in merito ai rendiconti ed alle contabilità giacenti, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, ed [...]
Art. 6.      I provvedimenti adottati dalla corte dei conti, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 5, non sono suscettibili di alcun gravame e vengono comunicati all'amministrazione competente affinchè [...]
Art. 7.      Le disposizioni del presente decreto si applicano per la presentazione e trasmissione dei rendiconti dei funzionari delegati e delle contabilità dei regi agenti all'estero a partire da quelli [...]


§ 27.1.3 - R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.

Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili.

(G.U. 17 novembre 1933, n. 266).

 

     Art. 1.

     Ai funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quando il ritardo non dipenda da forza maggiore, può essere applicata dalla corte dei conti, previa contestazione all'interessato, la pena pecuniaria sino a lire 1000, ove non sia già stata applicata dalla competente amministrazione centrale la penalità analoga prevista dall'art. 337 dello stesso regolamento.

     La stessa penalità può essere applicata ai regi agenti all'estero che non trasmettano la contabilità nei termini di cui agli articoli 307 e 312 del regolamento consolare approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, modificato col regio decreto 5 settembre 1888, n. 5756 (serie III).

     Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei riguardi dei funzionari che non diano esauriente risposta ai rilievi degli uffici incaricati della revisione entro il termine che sarà stabilito da tali uffici con i rilievi stessi.

 

          Art. 2. [1]

     Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto.

 

          Art. 3. [2]

     [I capi degli uffici amministrativi e di ragioneria, centrali e periferici, ed i capi degli uffici speciali di revisione, ai quali è demandata ai termini dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, debbono compilare per ciascuno dei semestri giugno-novembre e dicembre-maggio, una situazione dalla quale risulti, distintamente per i singoli esercizi, il movimento dei rendiconti indicando:

     a) l'importo dei rendiconti giacenti presso l'ufficio al principio del semestre e di quelli per i quali erano in corso, alla stessa data, rilievi da sistemare;

     b) l'importo dei rendiconti pervenuti nel semestre;

     c) l'importo dei rendiconti trasmessi nel semestre alla ragioneria centrale (per gli uffici amministrativi e per gli uffici di revisione) od alla corte dei conti (per le ragionerie);

     d) l'importo dei rendiconti giacenti al termine del semestre distintamente per quelli ricevuti e riconosciuti regolari, per quelli che hanno formato oggetto di rilievo e per quelli rimasti da rivedere.

     Le situazioni degli uffici amministrativi e di revisione vengono rimesse, non oltre il 15 dicembre per il semestre giugno-novembre e non oltre il 15 giugno per il semestre dicembre-maggio, alla ragioneria centrale, la quale le fa pervenire insieme alle situazioni da essa compilate, alla corte dei conti rispettivamente entro i mesi di dicembre e di giugno di ciascun anno.

     Entro questi ultimi termini la ragioneria centrale del ministero degli affari esteri compila e trasmette alla corte dei conti la situazione delle contabilità dei regi agenti all'estero, indicando le contabilità in corso di revisione all'inizio del semestre, comprese quelle che hanno formato oggetto di rilievi, il movimento verificatosi e la rimanenza risultante alla fine del semestre medesimo.]

 

          Art. 4.

     Gli uffici amministrativi o di revisione e le ragionerie centrali debbono compiere in ciascun semestre l'esame e la trasmissione, rispettivamente alla ragioneria od alla corte dei conti, di un complesso di rendiconti o di contabilità dei regi agenti all'estero equivalente almeno alla entità di quelli rimasti alla fine del semestre precedente, secondo la situazione di cui al precedente art. 3.

     Quando nel corso di un semestre non sia stato completato l'esame di tutti i rendiconti e contabilità rimasti presso l'ufficio alla fine del semestre precedente, dovranno darsi, in allegato, alla situazione di cui al predetto art. 3, gli opportuni chiarimenti.

 

          Art. 5.

     La corte dei conti esamina le situazioni semestrali ed i chiarimenti forniti in merito ai rendiconti ed alle contabilità giacenti, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, ed ove ritenga che non siano giustificate a sufficienza le risultanze della situazione, fa al capo ufficio le contestazioni che ritenga necessarie, informandone il ministro competente.

     Sulle ulteriori giustificazioni pervenute si pronuncia in modo definitivo la corte dei conti, la quale, ove non ravvisi escluse responsabilità nel ritardo della trasmissione dei rendiconti e delle contabilità, può applicare una pena pecuniaria sino a lire 1000.

     Della revisione amministrativa rispondono, ciascuno per la propria parte, il capo dell'ufficio ed il funzionario di grado non inferiore al sesto che sia stato eventualmente delegato a dirigere la revisione dei rendiconti.

 

          Art. 6.

     I provvedimenti adottati dalla corte dei conti, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 5, non sono suscettibili di alcun gravame e vengono comunicati all'amministrazione competente affinchè abbiano esecuzione mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

     I provvedimenti stessi sono dalla corte dei conti comunicati anche alla direzione generale del tesoro.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano per la presentazione e trasmissione dei rendiconti dei funzionari delegati e delle contabilità dei regi agenti all'estero a partire da quelli riferibili all'esercizio 1933-34.

     La resa, da parte dei funzionari delegati e dei regi agenti all'estero, dei rendiconti e delle contabilità riferibili agli esercizi precedenti, rimasti, per qualsiasi motivo, in arretrato, dovrà in ogni caso essere effettuata non oltre il 31 marzo 1934.

     Gli uffici amministrativi o di revisione, ai quali è affidato l'esame dei rendiconti, debbono esaurire il loro compito, nei riguardi dei rendiconti di cui al precedente secondo comma, entro il 30 settembre 1934. Le ragionerie centrali debbono compiere la revisione di loro competenza ed eseguire la trasmissione dei rendiconti e delle contabilità alla corte dei conti entro il 31 marzo 1935.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 28 novembre 2005, n. 246.