§ 29.1.87 - D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:12/04/1988
Numero:177


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Sedute del comitato consultivo.
Art. 3.  Commissione per le organizzazioni non governative.
Art. 4.  Unità tecniche di cooperazione.
Art. 5.  Banca dati.
Art. 6.  Principi generali per la stipula di convenzioni e contratti.
Art. 7.  Convenzioni.
Art. 8.  Trattativa privata.
Art. 9.  Pubblici incanti, licitazione privata e appalto-concorso.
Art. 10.  Procedura concorsuale.
Art. 11.  Controparti contrattuali.
Art. 12.  Approvazione del comitato direzionale.
Art. 13.  Contratti di concessione.
Art. 14.  Stipula di convenzioni e contratti.
Art. 15.  Finanziamenti a Governi o organismi internazionali.
Art. 16.  Rimborsi ad amministrazioni statali.
Art. 17.  Iniziative affidate all'Istituto agronomico per l'Oltremare.
Art. 18.  Formazione.
Art. 19.  Contributi per attività di informazione.
Art. 20.  Interventi straordinari.
Art. 21.  Controlli delle iniziative di cooperazione.
Art. 22.  Commissioni.
Art. 23.  Spese di funzionamento.
Art. 24.  Beni in uso alla Direzione generale.
Art. 25.  Finanziamenti alle rappresentanze.
Art. 26.  Finanziamenti e pagamenti a mezzo di istituti bancari.
Art. 27.  Anticipazioni.
Art. 28.  Impegni di spesa.
Art. 29.  Ordinativi di pagamento.
Art. 30.  Riunioni del comitato consultivo.
Art. 31.  Entrate del Fondo speciale.
Art. 32.  Divieto di esercitare altre attività.
Art. 33.  Approvazione del comitato direzionale.
Art. 34.  Corsi preparatori.
Art. 35.  Rapporti informativi e note di qualifica o informative.
Art. 36.  Missioni del personale statale e di enti pubblici.
Art. 37.  Missioni di personale a contratto.
Art. 38.  Missioni inferiori a quattro mesi.
Art. 39.  Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative.
Art. 40.  Documentazione per il riconoscimento di idoneità.
Art. 41.  Procedure per il riconoscimento di idoneità.
Art. 42.  Revoca di idoneità.
Art. 43.  Conformità dei programmi e delle iniziative alle finalità della legge.
Art. 44.  Concessione di contributi.
Art. 45.  Volontari in servizio civile.
Art. 46.  Cooperanti delle organizzazioni non governative.
Art. 47.  Registrazione.
Art. 48.  Convalida.
Art. 49.  Certificazioni.
Art. 50.  Doveri d'informazione dei volontari e dei cooperanti.
Art. 51.  Compiti della rappresentanza italiana.
Art. 52.  Licenze dei volontari e cooperanti in servizio civile.
Art. 53.  Trasferte per motivi di servizio.
Art. 54.  Prosecuzione del servizio in sede diversa.
Art. 55.  Entrata in vigore.


§ 29.1.87 - D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177. [1]

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(G.U. 3 giugno 1988, n. 129 - S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. E' approvato, vistato dal Ministro proponente, il regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

 

Allegato

 

REGOLAMENTO

di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni.

     1.Il presente regolamento disciplina le attività di cooperazione allo sviluppo in esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

     2. Nel testo del presente regolamento:

     a) il termine "legge" designa la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

     b) il termine "comitato consultivo" designa il comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 8 della legge;

     c) il termine "comitato direzionale" designa il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 9 della legge;

     d) i termini "Direzione generale" e "direttore generale" designano la Direzione generale e il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo;

     e) il termine "commissione" utilizzato nel titolo V designa la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10, della legge.

 

     Art. 2. Sedute del comitato consultivo.

     1. Il comitato consultivo è convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno, quando egli lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei componenti il comitato ne faccia espressa richiesta scritta, specificando le materie da porre all'ordine del giorno.

     2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

     Art. 3. Commissione per le organizzazioni non governative.

     1. La commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8 della legge è presieduta dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed in caso di sua assenza od impedimento dal vicedirettore generale.

     2. Essa è convocata dal presidente in relazione alle iniziative da sottoporre all'esame della commissione stessa.

     3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre al presidente.

     4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

     Art. 4. Unità tecniche di cooperazione.

     1. Le unità tecniche di cooperazione di cui all'art. 13 della legge provvedono ai compiti di cui al predetto articolo nel quadro dell'attività di indirizzo e di coordinamento propria alle rappresentanze diplomatiche competenti, per il cui tramite vengono inviate le relazioni di cui ai punti a) e b) del comma 3.

     2. Alle unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unità tecnica. Le unità tecniche competenti per più di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica.

     3. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale, ove necessario, di locali idonei come sede degli uffici; sono altresì dotate di veicoli, arredi d'ufficio ed attrezzature professionali, secondo le esigenze tecniche di servizio, anche in relazione alle esigenze del personale inviato in missione all'estero per compiti di cooperazione. I relativi acquisti possono essere effettuati anche nel Paese d'impiego o in altri Paesi.

 

     Art. 5. Banca dati.

     1. L'accesso alla banca dati di cui all'art. 36, comma 1, della legge è dal pubblico interessato richiesto alla Direzione generale, che provvede a fornire la documentazione e le informazioni richieste nel più breve tempo possibile, nel rispetto della vigente legislazione.

 

Titolo II

PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE

DELLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE

 

     Art. 6. Principi generali per la stipula di convenzioni e contratti.

     1. Nello stipulare convenzioni e contratti, anche in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Direzione generale si atterrà comunque ai principi generali dell'ordinamento relativi al divieto di subappalto, al divieto di stipulare interessi o provvigioni, alle condizioni per l'esonero della cauzione, all'accollo delle spese da parte del contraente e alla clausola di revisione dei prezzi.

     2. Il Comitato direzionale può approvare convenzioni tipo e contratti tipo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, opportunamente diversificati secondo le principali tipologie delle iniziative e interventi stessi e secondo le più ricorrenti categorie di controparti.

     3. I testi di cui al comma 2 sono pubblicati sul bollettino di cui all'art. 9, comma 5, della legge.

 

     Art. 7. Convenzioni.

     1. La realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione può essere affidata, mediante convenzione, che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, ad altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, comma 5, della legge, e più generalmente ad enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 2, ultima parte, ad organizzazioni non governative riconosciute idonee.

 

     Art. 8. Trattativa privata.

     1. La Direzione generale può stipulare convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato avvalendosi della procedura della trattativa privata nei seguenti casi:

     A) Quando sia consentito dalla normativa vigente in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

     B) Quando ricorrono le particolari esigenze previste dall'art. 15, comma 6, della legge. Nell'ipotesi in cui sulla base di tali esigenze il Paese beneficiario ha designato un ente esecutore, la Direzione generale contratta con l'ente così designato, purché possieda i necessari requisiti di idoneità;

     C) Quando, nell'ambito dell'attuazione di iniziative ed interventi di cooperazione, al di fuori della fattispecie di cui alla lettera B), risulti necessario od opportuno affidare l'esecuzione di specifici lavori o la fornitura di beni o servizi ad enti esecutori non italiani aventi sede all'estero;

     D) Per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge e del successivo art. 23, nonché per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 15, comma 10, della legge.

     2. Il ricorso alla trattativa privata è previamente autorizzato dal comitato direzionale, a meno che, essendo già intervenuta la delibera di approvazione ai sensi di legge del programma o dell'iniziativa, non si tratti di convenzioni o contratti per dare esecuzione in tutto o in parte ad iniziative promosse ai sensi dell'art. 11 della legge o, nei casi previsti dalle lettere A), C) e D) di cui al comma 1, di convenzioni o contratti di importo inferiore a 500 milioni di lire.

 

     Art. 9. Pubblici incanti, licitazione privata e appalto-concorso.

     1. Nell'approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della legge, le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire, il comitato direzionale, quando non ricorrano i casi di cui agli articoli 7 e 8, stabilisce se si debba procedere ai pubblici incanti, alla licitazione privata, all'appalto-concorso o alla procedura concorsuale di cui all'art. 10 e stabilisce eventualmente particolari disposizioni che, anche in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Direzione generale sarà tenuta ad osservare.

     2. Il comitato direzionale può approvare capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo ed all'art. 10.

     3. Quando si ricorre all'appalto-concorso la Direzione generale procede alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione all'uopo nominata con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da un magistrato ordinario o amministrativo o da un funzionario dirigente della Direzione generale con funzioni di presidente e da almeno due tecnici di elevata professionalità scelti tra il personale addetto alla Direzione generale o tratti dal settore pubblico o dalla libera professione.

 

     Art. 10. Procedura concorsuale.

     1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui all'art. 11 della legge e di quelli per i quali si prevede una spesa inferiore ai due miliardi di lire, quando non ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 7 e 8, o quando così disposto dal comitato direzionale ai sensi dell'art. 9, la Direzione generale può invitare con appropriate forme di pubblicità, ovvero direttamente nel numero minimo di tre, persone o ditte idonee, pubbliche e private, a presentare, in base alle norme predisposte dalla Direzione generale e nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali sono disposte ad eseguirli, o le offerte per la fornitura di beni o di servizi o per l'esecuzione di opere, con l'indicazione dei prezzi e delle altre condizioni e modalità di esecuzione.

     2. La Direzione generale procede alla scelta dell'offerta che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione all'uopo nominata dal direttore generale e composta come specificato dall'art. 9, comma 3, la quale, seguendo i criteri di valutazione indicati nei documenti di gara, si pronuncia sulla validità tecnica ed economica delle offerte e sull'idoneità tecnico-finanziaria delle ditte offerenti, nonché sulla congruità dei prezzi.

     3. Preliminarmente ai lavori della commissione, la valutazione tecnica delle offerte, ove necessario in relazione alla particolare complessità, può essere affidata ad enti pubblici specializzati nel settore oggetto dell'iniziativa.

     4. Alla ditta che ha presentato l'offerta ritenuta dalla commissione come la migliore la Direzione generale può chiedere ulteriori miglioramenti dell'offerta, sotto il profilo sia tecnico che economico.

 

     Art. 11. Controparti contrattuali.

     1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione possono essere controparti della Direzione generale nella trattativa privata ed essere invitati a partecipare alle procedure concorsuali di cui agli articoli 9 e 10 anche società di consulenza, consorzi di imprese ed associazioni temporanee di imprese appositamente costituite, nonché, con riserva di effettiva costituzione prima della stipula del contratto o convenzione, i promotori della costituzione di un consorzio o di una associazione temporanea.

     2. L'impresa invitata individualmente dalla Direzione generale ha facoltà di presentare offerta e di trattare per sé e quale capogruppo di imprese associate o da associare.

     3. Alle associazioni temporanee di imprese di cui al presente articolo si applicano gli articoli 22 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

     4. Non possono essere stipulati contratti o convenzioni per persone o enti da nominarsi o per società, consorzi o associazioni da costituirsi.

 

     Art. 12. Approvazione del comitato direzionale.

     1. Se l'importo della convenzione o contratto da stipulare è superiore a due miliardi di lire, l'esito delle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10 è comunicato al comitato direzionale.

 

     Art. 13. Contratti di concessione.

     1. La Direzione generale, per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, può stipulare, nell'osservanza delle procedure di cui agli articoli precedenti, contratti di concessione, affidando al concessionario la progettazione, l'esecuzione ed eventualmente anche la manutenzione o gestione dell'opera.

     2. Il concessionario procede all'esecuzione dei lavori sulla base del progetto, approvato dalla Direzione generale, realizzandolo in proprio o affidandolo ad altre imprese di sua scelta, approvate dalla Direzione generale.

 

     Art. 14. Stipula di convenzioni e contratti.

     1. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti di importo superiore ai due miliardi di lire provvede il direttore generale o altro funzionario della Direzione generale delegato dal Ministro degli affari esteri, il quale approva con decreto motivato la convenzione o contratto.

     2. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti di importo non superiore a due miliardi di lire provvedono funzionari delegati dal direttore generale, il quale approva con decreto motivato la convenzione o contratto.

     3. La delega a stipulare di cui ai commi 1 e 2 può avere per oggetto singoli atti o categorie di atti.

     4. Restano salve le competenze in materia dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

     Art. 15. Finanziamenti a Governi o organismi internazionali.

     1. Agli accordi e protocolli internazionali che comportino erogazioni finanziarie dirette a favore di Governi o organizzazioni internazionali per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, preventivamente approvati dal comitato direzionale ove l'importo del finanziamento sia superiore ai due miliardi di lire, è data esecuzione con decreto del direttore generale.

 

     Art. 16. Rimborsi ad amministrazioni statali.

     1. Beni e servizi destinati ai Paesi in via di sviluppo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla legge possono anche essere forniti, in esecuzione di intese con il Ministero degli affari esteri, da altre amministrazioni statali che ne dispongano, contro il rimborso del relativo importo. Il rimborso è disposto con decreto ed è versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti.  2. Si applica l'art. 159, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

     Art. 17. Iniziative affidate all'Istituto agronomico per l'Oltremare.

     1. Per affidare l'attuazione e la gestione di iniziative all'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, con decreto del Ministro degli affari esteri se l'onere previsto è superiore a due miliardi di lire, altrimenti con decreto del direttore generale, si provvede al finanziamento della spesa nelle sue specifiche componenti, ivi comprese le spese per il trattamento economico del personale che sarà dall'Istituto inviato in missione all'estero per la realizzazione di ciascuna iniziativa, nonché le spese di supporto all'attività di gestione da svolgere in Italia quali quelle per prestazioni professionali, per lavori di consulenza, amministrazione e segreteria, per viaggi e missioni sul territorio nazionale, comunicazioni, editing ed altri lavori assimilabili.

     2. Relativamente a ciascuna iniziativa, il provvedimento di concessione del finanziamento determina le modalità di attuazione e di controllo, stabilendo eventuali prescrizioni ed obblighi circa il vincolo di destinazione degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione e gestione dell'iniziativa.

     3. All'attuazione delle iniziative provvede il direttore generale dell'Istituto avvalendosi delle strutture e del personale dell'Istituto stesso e, se necessario e previsto dal decreto di cui al comma 1, anche di collaborazioni esterne sia in Italia che all'estero. Sullo stato di avanzamento di ciascuna iniziativa l'Istituto fornisce periodicamente alla Direzione generale idonei elementi di informazione e valutazione.

     4. Con il decreto di cui al comma 1 l'Istituto può essere autorizzato, per l'esecuzione delle iniziative di cui al presente articolo, a stipulare contratti con soggetti esterni all'Amministrazione dello Stato con l'osservanza delle procedure di cui agli articoli 8 o 10.

     5. Alle missioni all'estero disposte dall'Istituto ai sensi del comma 1 si applica il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge e dalle sue norme di attuazione.

     6. I mezzi finanziari destinati alla realizzazione delle singole iniziative con il decreto di cui al comma 1 continuano ad essere gestiti con autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge. Essi sono accreditati su apposita contabilità speciale aperta presso la sezione della tesoreria dello Stato di Firenze.

     7. Le spese per la realizzazione delle singole iniziative devono essere giustificate dall'Istituto mediante presentazione di rendiconti semestrali alla ragioneria regionale dello Stato di Firenze, la quale, effettuato il controllo di competenza, li inoltra all'ufficio della Corte dei conti di cui all'art. 15, comma 4, della legge, inviandone nel contempo copia alla Direzione generale.

     8. Per le gestioni di cui ai commi 6 e 7 dovranno essere previsti nel bilancio dell'Istituto appositi capitoli per memoria.

     9. Le convenzioni di cui all'art. 15, comma 10, della legge possono avere per oggetto anche le attività contabili e di erogazione dell'Istituto relative alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo. Si osserva in tal caso, in quanto applicabile, l'art. 26. Gli ordinativi di pagamento sono disposti dal direttore generale dell'Istituto e soggetti al controllo della ragioneria regionale dello Stato di Firenze.

     10. I rapporti tra la Direzione generale e l'Istituto possono essere regolati anche sulla base delle procedure di cui agli articoli 7 e 15.

 

     Art. 18. Formazione.

     1. La Direzione generale provvede alla realizzazione delle attività di cooperazione indicate dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed h), della legge:

     a) promuovendo corsi di studio o seminari attraverso intese con altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli 7 e 16, nonché mediante la stipula di convenzioni o contratti con università, enti ed organismi specializzati o mediante la concessione agli stessi, con decreto del direttore generale, di appositi contributi. I finanziamenti così disposti possono coprire anche l'onere per la concessione di borse di studio o di tirocinio o altri sussidi e per il pagamento delle spese di viaggio in favore dei frequentatori dei corsi o seminari;

     b) concedendo direttamente agli interessati, fuori dai casi previsti dalla lettera a), borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi nonché le spese di viaggio, in modo da favorire la frequenza agli studi in Italia, nel Paese di appartenenza o in altro Paese in via di sviluppo nel quale funzionino adeguate istituzioni;

     c) concorrendo all'istituzione e al potenziamento, nei Paesi in via di sviluppo, di facoltà di studi universitari, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale attraverso gli strumenti appropriati tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 2 della legge.

     2. Per l'attuazione di quanto disposto alla lettera b) del comma 1, la Direzione generale può accreditare alle competenti rappresentanze italiane l'importo corrispondente al trattamento riservato ai frequentatori di corsi e seminari effettuati all'estero. Può altresì stipulare, ove necessario, apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi atte a facilitare l'erogazione agli interessati delle borse di studio o di tirocinio o degli altri sussidi di cui al comma 1, nonché ad assicurare ai frequentatori di corsi e seminari un idoneo trattamento assistenziale ed assicurativo.

 

     Art. 19. Contributi per attività di informazione.

     1. Ad enti pubblici o privati o ad organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge possono essere concessi contributi a parziale finanziamento delle spese sostenute per l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi, convegni e conferenze, in Italia e all'estero ovvero per pubblicazioni, studi, produzioni cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive, qualora si tratti di iniziative che perseguano la promozione e l'approfondimento di temi della cooperazione allo sviluppo e che risultino di rilevante interesse per la Direzione generale.

     2. Il contributo, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo dell'iniziativa programmata, è concesso con decreto del direttore generale o, se di ammontare superiore ai due miliardi di lire, con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

     Art. 20. Interventi straordinari.

     1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di cui all'art. 11 della legge, nei modi indicati agli articoli 25 e 26, può essere disposta l'istituzione di fondi presso le competenti rappresentanze italiane per il finanziamento delle attività necessarie al completo espletamento dei singoli programmi ed interventi.

     2. La Direzione generale può costituire, in Italia e all'estero, mediante opportune intese con altre amministrazioni o con organizzazioni internazionali, o mediante contratti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, depositi di derrate, di medicinali, di vestiario, di attrezzature e di ogni altro bene che ritenga necessario, in modo che ne sia possibile un pronto e rapido impiego nel quadro dell'attuazione degli interventi straordinari di cui all'art. 11.

 

     Art. 21. Controlli delle iniziative di cooperazione.

     1. La Direzione generale può procedere al controllo sulla realizzazione delle iniziative e interventi di cooperazione, sia in corso di esecuzione che ad ultimazione delle medesime, oltre che avvalendosi del proprio personale, di quello delle unità tecniche di cooperazione e di quello inviato in missione ai sensi del titolo IV, anche affidandone l'esecuzione ad altre amministrazioni dello Stato o ad enti pubblici specializzati nel settore, o ricorrendo alla nomina di una direzione dei lavori, all'istituzione di commissioni di collaudo, alle prestazioni di organismi terzi e indipendenti, eventualmente sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera A), o ad altre forme appropriate di controllo.

     2. Per lavori e forniture di importo fino a due miliardi di lire il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per le forniture non si applica il predetto limite di valore se l'amministrazione si è avvalsa della certificazione di idoneo ente o società specializzata.

 

     Art. 22. Commissioni.

     1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi e, se residenti fuori dalla sede di lavoro della commissione, il trattamento di missione da corrispondere:

     a) ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 9 e 10;

     b) ai componenti delle commissioni di collaudo eventualmente nominate dalla Direzione generale nel quadro delle iniziative ed interventi di cooperazione;

     c) ai componenti delle commissioni eventualmente istituite per la selezione di personale da utilizzare per missioni nei Paesi in via di sviluppo o negli uffici centrali, in particolare per i reclutamenti di cui all'art. 12 della legge.

     2. Il trattamento così stabilito si applicherà anche alle commissioni che hanno operato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

 

     Art. 23. Spese di funzionamento.

     1. Per l'organizzazione, la sistemazione logistica, il funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge, e per la gestione dei relativi servizi la Direzione generale:

     A) Può avvalersi, a supporto delle attività di carattere tecnico, contrattuale e operativo di cui alla legge, di servizi di consulenza ed ausiliari acquisiti contrattualmente da enti e società, pubblici e privati, da consorzi e cooperative;

     B) Può effettuare lavori, provviste, servizi, acquisti e quanto altro necessario, in particolare relativamente a:

     1) funzionamento di comitati e commissioni, con eventuali compensi ed altre indennità a favore dei componenti;

     2) traduzioni, da liquidarsi su presentazione di fatture da parte di ditte, società commerciali o interpreti professionisti, semprechè la Direzione generale non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

     3) studi, rilevazioni, analisi e consulenze per lavori ed attività di carattere specialistico mediante contratti di ricerca e consulenza con università, istituti pubblici e privati di ricerca, con esperti del settore pubblico e privati;

     4) iniziative di informazione attinenti alla cooperazione, allo sviluppo e all'attività della Direzione generale, quali in particolare l'approntamento e la stampa di pubblicazioni anche a carattere periodico, di ricerche, documentazione, studi e rilevazioni, nonché l'effettuazione di ricognizioni conoscitive;

     5) redazione di articoli, servizi, notiziari, bollettini e conferenze corrispondendo i relativi compensi ed onorari e le eventuali spese;

     6) spese per l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi, convegni, seminari e conferenze in Italia e all'estero in materia di cooperazione allo sviluppo;

     7) locazione di immobili per la sistemazione logistica della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale;

     8) manutenzione ordinaria, lavori di ampliamento, adattamento e riparazione degli immobili e degli impianti;

     9) acquisto, riparazione, manutenzione e custodia di automezzi; acquisto di pezzi di ricambio; immatricolazione; provviste di carburante, di lubrificante e di altro materiale di consumo; noleggio di automezzi;

     10) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, apparecchiature ed arredi;

     11) spese di dattilografia e riproduzione di documenti da liquidarsi su presentazione di fattura;

     12) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; spese per produzioni cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive;

     13) trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio relativi a forniture;

     14) acquisto di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari e pubblicazioni varie, di documentari cinematografici, di audiovisivi, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonché spese di spedizione;

     15) acquisto di generi di cartoleria, di litografia e fotografia, di fotoriproduttori, di macchine da stampa e mobili di sicurezza;

     16) accertamenti sanitari nei confronti del personale comandato e aggiuntivo e di quello di cui al titolo IV;

     17) spese postali, spese di allaccio e di utenza ai servizi telefonici, telegrafici e telex, nonché per il consumo di energia elettrica, gas, acqua e per analoghi servizi, consumi ed utenze;

     18) spese per l'organizzazione e l'effettuazione delle visite di cui all'art. 37, comma 4, della legge.

     2. I lavori, provviste, servizi e acquisti di cui al comma 1, lettera B), possono essere effettuati in economia ai sensi dell'art. 8, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Si applicano in tal caso gli articoli da 2 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1981, n. 346, concernente il regolamento per le spese in economia del Ministero degli affari esteri, in quanto compatibili con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con il presente regolamento.

     3. La Direzione generale farà gravare sul Fondo di cui all'art. 14 della legge le spese necessarie per gli accertamenti diretti, di cui all'art. 9, quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, disposti dall'Ufficio di ragioneria e dall'Ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale.

 

     Art. 24. Beni in uso alla Direzione generale.

     1. Per la gestione, contabilizzazione e vigilanza dei beni mobili dello Stato in uso alla Direzione generale in quanto organo centrale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

     2. Tutti i beni mobili ed immobili, anche in dotazione alle sedi all'estero, provenienti dalle cessate gestioni del Dipartimento, di cui alla legge 29 febbraio 1979, n. 38, e del servizio speciale, di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 73, unitamente ai beni mobili ed immobili successivamente acquisiti, costituiscono il patrimonio della Direzione generale in quanto organo deputato allo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'art. 2 della legge, per la cui gestione si applica, per quanto compatibile, l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     3. La rappresentazione delle risultanze finali dovrà essere analoga a quella del conto generale dello Stato.

 

     Art. 25. Finanziamenti alle rappresentanze.

     1. Per la somministrazione di fondi alle rappresentanze diplomatiche da utilizzarsi per le finalità di cui alla legge ed in particolare per l'amministrazione del personale inviato in missione ai sensi del titolo IV, per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione, nonché per le spese relative alla realizzazione delle iniziative ed interventi eseguiti in gestione diretta da parte della Direzione generale, il Ministro degli affari esteri, per importi superiori a due miliardi di lire, ed il direttore generale, per importi inferiori, possono disporre ordini di rimessa aventi valore di ordine di accreditamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, da gestirsi con le modalità e procedure previste nella stessa legge, in quanto compatibili, e nel rispetto delle indicazioni operative della Direzione generale.

     2. Il controllo è esercitato dagli uffici di cui all'art. 15, commi 2, 3 e 4, della legge.

     3. Le somme di cui al comma 1 dovranno essere depositate, a cura di ciascuna rappresentanza, presso un unico istituto bancario.

     4. I fondi accreditati ad una rappresentanza italiana all'estero possono dalla Direzione generale essere trasferiti ad altre rappresentanze.

     5. I fondi di cui all'art. 13, comma 5, della legge, accreditati alla rappresentanza diplomatica, sono da questa trasferiti all'unità tecnica di cooperazione che li amministra e ne risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente.

 

     Art. 26. Finanziamenti e pagamenti a mezzo di istituti bancari.

     1. La Direzione generale provvede periodicamente sulla base degli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari ad alimentare i conti istituiti in applicazione dell'art. 15, comma 10, della legge mediante ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui all'art. 14 della legge, in modo da assicurare in modo permanente sui conti stessi una disponibilità adeguata a far fronte ai pagamenti.

     2. Gli istituti di credito di cui al summenzionato art. 15, comma 10, effettueranno, sulla base di ordini di pagamento disposti dalla Direzione generale, le operazioni relative a:

     a) pagamento delle spese relative al funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale;

     b) pagamenti relativi all'attuazione delle iniziative e interventi di cooperazione di cui alla legge;

     c) finanziamenti a governi e ad organismi internazionali;

     d) somministrazione di fondi alle rappresentanze italiane all'estero per l'amministrazione del personale inviato in missione ai sensi del titolo IV, per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione, per la realizzazione delle iniziative ed interventi eseguiti in gestione diretta da parte della Direzione generale e per ogni altra esigenza connessa all'attuazione della legge;

     e) ogni altra erogazione a carico del Fondo speciale di cui all'art. 14 della legge.

     3. Gli ordini di pagamento di cui al comma 2, emessi dal direttore generale o da funzionari da lui delegati, sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge.

 

     Art. 27. Anticipazioni.

     1. Le convenzioni e contratti per l'esecuzione delle iniziative ed interventi di cooperazione possono disporre anticipazioni nella misura più conveniente in relazione al luogo, ai tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni di servizi e delle forniture, e comunque in misura compresa tra il venti e il cinquanta per cento, a fronte di garanzie bancarie od assicurative riscuotibili a semplice richiesta dell'amministrazione.

 

     Art. 28. Impegni di spesa.

     1. I decreti di approvazione di convenzioni e contratti, quelli che danno esecuzione ad accordi e protocolli e quelli che dispongono contributi e finanziamenti indicano l'impegno di spesa globale e specificano quello previsto per l'anno in corso e per l'anno successivo sul Fondo di cooperazione di cui all'art. 14 della legge.

 

     Art. 29. Ordinativi di pagamento.

     1. Con propri decreti il Ministro degli affari esteri ed il direttore generale possono delegare funzionari dirigenti a firmare gli ordinativi di pagamento di cui all'art. 14, commi 5 e 6, della legge quando si tratti di pagamenti dovuti in virtù di impegni di spesa regolarmente assunti e che non comportino valutazioni di discrezionalità.

 

     Art. 30. Riunioni del comitato consultivo.

     1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito un gettone di presenza e, se residenti fuori Roma, il trattamento di missione spettanti ai membri del comitato consultivo per la loro partecipazione alle riunioni del comitato stesso, a quelle dei suoi gruppi di lavoro e della commissione per le organizzazioni non governative, nonché per la partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge, alle riunioni del comitato direzionale.

     2. Le stesse disposizioni si applicheranno a coloro che saranno invitati a partecipare alle riunioni del comitato consultivo e dei suoi gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge.

 

     Art. 31. Entrate del Fondo speciale.

     1. Le risorse provenienti al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 14, comma 3, della legge devono essere gestite nel rispetto del vincolo di destinazione, se esistente.

 

Titolo IV

MISSIONI DI COOPERAZIONE

 

     Art. 32. Divieto di esercitare altre attività.

     1. Al personale inviato in missione ai sensi degli articoli da 17 a 27 della legge è vietato ogni altro rapporto di lavoro o di impiego nel Paese di destinazione, così come l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio.

 

     Art. 33. Approvazione del comitato direzionale.

     1. Il comitato direzionale approva i nominativi degli esperti inviati nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi, sulla base di una relazione dell'unità tecnica centrale di cui all'art. 12 della legge.

     2. Detta relazione contiene una motivata valutazione dei titoli e capacità professionali dell'esperto in riferimento ai compiti che si intenderebbe affidargli, per i quali viene indicata la data sia pure approssimativa di inizio e la durata.

     3. La richiesta viene trasmessa al comitato direzionale con congruo anticipo, in modo che possa deliberare prima dell'inizio della missione. Qualora, per cause attinenti ai lavori del comitato, o perché la missione riveste carattere d'urgenza, non sia stata possibile una delibera anteriore alla data prevista come inizio della missione, l'esperto può essere inviato in missione ai sensi dell'art. 17 della legge per la durata di quattro mesi, che possono essere prorogati soltanto se interviene l'approvazione del nominativo dell'esperto stesso da parte del comitato direzionale.

     4. Per prorogare, nei limiti consentiti dalla legge e dalle norme di applicazione, gli incarichi affidati ad esperti il cui nominativo sia stato approvato dal comitato direzionale ai sensi dei commi precedenti, non occorre una nuova delibera del comitato.

 

     Art. 34. Corsi preparatori.

     1. La Direzione generale può svolgere direttamente o promuovere nei modi indicati nell'art. 18, comma 1, lettere a) e b), corsi preparatori di orientamento e di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare in missione nei Paesi in via di sviluppo.

     2. Per la partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i dipendenti di enti pubblici possono essere collocati in aspettativa in applicazione dell'art. 22 della legge.

     3. La Direzione generale può disporre che, immediatamente prima della partenza, il personale da inviare nei Paesi in via di sviluppo per missioni di lunga durata trascorra, per informazione e istruzione sull'iniziativa di cooperazione alla quale dovrà contribuire, un periodo non superiore ad un mese nei propri uffici.

 

     Art. 35. Rapporti informativi e note di qualifica o informative.

     1. Il capo della rappresentanza diplomatica territorialmente competente, nell'esercizio delle potestà di cui all'art. 18, comma 2, della legge provvede:

     a) nei confronti del personale di cui all'art. 17, lettera a), alla formulazione dei rapporti informativi e delle note di qualifica o informative eventualmente previsti dalla normativa di stato ad esso propria, che resta regolata, ad ogni effetto giuridico, dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva competenza;

     b) nei confronti di tutto il personale di cui all'art. 17, a trasmettere alla Direzione generale relazioni sul servizio prestato, contenenti la qualifica di "ottimo", "buono" o "insufficiente", al termine della missione e comunque dopo ogni anno di servizio.

 

     Art. 36. Missioni del personale statale e di enti pubblici.

     1. Al personale messo a disposizione della Direzione generale ai sensi dell'art. 21 della legge gli incarichi ivi indicati sono conferiti con decreto della Direzione generale, che possono essere firmati, a nome del direttore generale, da funzionari dirigenti da lui designati.

 

     Art. 37. Missioni di personale a contratto.

     1. Il personale da assumere a contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 17, lettera c), della legge deve possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) godimento dei diritti civili e politici;

     c) assenza di precedenti penali ed assenza di carichi pendenti;

     d) non pendenza di obblighi di leva;

     e) possesso di un documento di viaggio valido per l'espatrio;

     f) qualificazione professionale corrispondente ai compiti da svolgere;

     g) sufficiente grado di conoscenza della lingua necessaria allo svolgimento delle mansioni da esercitare nel Paese d'impiego;

     h) idoneità fisica al servizio nel Paese di destinazione.

     2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 può essere sostituita da dichiarazione rilasciata dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora le dichiarazioni sostitutive risultino mendaci, il rapporto contrattuale è risolto di diritto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge.

     3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 è attestato da una relazione dell'unità tecnica centrale di cui all'art. 12 della legge, previa valutazione sulla base dell'esame dei titoli di studio e professionali e di ogni altro accertamento eventualmente ritenuto utile, ivi compresi colloqui e prove. La predetta relazione attesta anche in quale categoria il candidato debba conseguentemente essere inquadrato ai fini del trattamento economico.

     4. Il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 è attestato dal certificato del casellario giudiziario e dai certificati dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica e la pretura.

     5. Il possesso del requisito di cui alla lettera h) del comma 1 è attestato da certificazione delle autorità sanitarie italiane a ciò abilitate dalla legislazione vigente.

 

     Art. 38. Missioni inferiori a quattro mesi.

     1. Per l'effettuazione delle missioni di cui all'art. 27 della legge, acquisito il consenso dell'amministrazione o ente di appartenenza per il personale di cui all'art. 17, lettera a), della legge, si provvede con decreto della Direzione generale.

     2. Per l'invio di esperti quali componenti di missioni di soccorso e in ogni altro caso di urgenza la missione può essere disposta con il solo decreto della Direzione generale.

     3. Il personale di cui all'art. 12, comma 3, della legge e gli altri esperti di cui all'art. 27, comma 1, della legge, sono designati e inviati in missione con decreto della Direzione generale.

     4. I decreti di cui al presente articolo possono essere firmati, a nome del Direttore generale, da funzionari dirigenti da lui designati.

     5. Le missioni di cui all'art. 27 della legge possono essere prorogate, prima della loro scadenza, per una o più volte, fino alla durata massima complessiva di quattro mesi.

 

Titolo V

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E VOLONTARIATO

 

Capo I

Organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo

 

     Art. 39. Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative.

     1. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo può essere accordato per i seguenti settori di attività:

     a) realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo. Tali programmi possono avere per oggetto: la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture; la fornitura di attrezzature e servizi; l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, lettere f), g) ed i), della legge;

     b) selezione, formazione ed impiego di volontari in programmi di cui alle lettere a) o c), promossi dall'organizzazione;

     c) realizzazione di programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento, in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo;

     d) programmi o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia o nei Paesi in via di sviluppo;

     e) attività di promozione e realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

 

     Art. 40. Documentazione per il riconoscimento di idoneità.

     1. La domanda di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo può essere presentata dalle organizzazioni che siano state costituite almeno tre anni prima della data della domanda e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) atto costitutivo e statuto;

     b) atto da cui risultino i nomi ed il domicilio dei legali rappresentanti;

     c) bilanci analitici relativi all'ultimo triennio, accompagnati da relazione illustrativa dell'esperienza operativa acquisita nello stesso triennio nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché documentazione da cui risulti la tenuta della contabilità.

     2. Nella domanda di riconoscimento, autenticata nelle forme di legge, il legale rappresentante dichiara la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 4 dell'art. 28 della legge e si impegna a nome dell'organizzazione ad ottemperare agli obblighi previsti dalle lettere g) ed i) dello stesso articolo.

 

     Art. 41. Procedure per il riconoscimento di idoneità.

     1. La Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'art. 40 con la relativa documentazione:

     a) verifica la completezza e la correttezza formali della stessa;

     b) accerta, anche mediante ispezione presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza dei requisiti per l'idoneità e redige una propria relazione in merito.

     2. La domanda, corredata dalla documentazione di cui all'art. 40, e la relazione di cui alla lettera b) del comma 1 sono inoltrate alla commissione per il parere previsto dall'art. 28, comma 1, della legge.

 

     Art. 42. Revoca di idoneità.

     1. La Direzione generale sottopone al parere della commissione proposta di revoca della idoneità nei seguenti casi:

     a) irregolarità gestionali risultanti dai controlli;

     b) mancata presentazione della relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi.

     2. La revoca è disposta con decreto del Ministro degli affari esteri.

     3. Con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 viene constatata la decadenza dal riconoscimento di idoneità in caso di scioglimento dell'organizzazione o di perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 28, comma 4, della legge.

     4. Ogni anno la Direzione generale presenta alla commissione una relazione di aggiornamento sulle organizzazioni non governative riconosciute idonee.

 

Capo II

Programmi ed iniziative di cooperazione realizzati dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee

 

     Art. 43. Conformità dei programmi e delle iniziative alle finalità della legge.

     1. Ai fini della valutazione di conformità ai criteri stabiliti dalla legge per i programmi e le iniziative di cooperazione promossi dalle organizzazioni non governative, l'organizzazione interessata deve presentare, a mezzo dei propri legali rappresentanti, apposita domanda alla Direzione generale, con allegata documentazione, da cui risultino le finalità, il luogo e le modalità di realizzazione del programma ed il relativo piano finanziario.

     2. Per i programmi da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo, dalla domanda deve altresì risultare:

     a) il gradimento dell'autorità locale interessata al programma, salvo nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della legge;

     b) l'indicazione del personale volontario e dei cooperanti che eventualmente si prevede di impiegare;

     c) le modalità di reclutamento, selezione e formazione dei volontari e dei cooperanti;

     d) il trattamento economico, assistenziale, previdenziale ed assicurativo riservato al predetto personale;

     e) le previsioni circa le modalità del passaggio al personale locale delle iniziative da avviare nel corso del programma; passaggio che deve essere previsto al momento stesso della prima programmazione.

     3. La Direzione generale, acquisiti i pareri espressi dalla commissione e, per i programmi nei Paesi in via di sviluppo, anche dalle rappresentanze italiane competenti, trasmette la domanda al comitato direzionale.

     4. La delibera assunta dal comitato direzionale ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge viene comunicata agli interessati nonché alle rappresentanze italiane competenti.

 

     Art. 44. Concessione di contributi.

     1. La commissione esprime il proprio parere sui contributi richiesti dalle organizzazioni non governative per i programmi nei Paesi in via di sviluppo e per altre iniziative, contestualmente al parere sulla loro conformità ai requisiti di legge.

     2. Il contributo che può essere concesso ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge viene calcolato sull'importo complessivo delle iniziative programmate, comprensivo dei costi di esercizio, logistica e organizzazione ed al netto della remunerazione del personale italiano in servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge.

     3. Eventuali residui di contributi concessi per la realizzazione di iniziative o programmi di cooperazione possono essere destinati, su conforme parere della commissione, ad altre attività di analoga natura affidate alla stessa organizzazione.

     4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge sono tenute alla presentazione di rendicontazione annuale.

     5. In caso di rateizzazione del contributo, la concessione della rata successiva è subordinata alla presentazione dello stato di avanzamento delle attività per le quali sono stati concessi i contributi.

 

Capo III

Personale impiegato dalle organizzazioni non governative

 

     Art. 45. Volontari in servizio civile.

     1. Ai fini e per gli effetti della registrazione prevista nell'art. 31 della legge, l'organizzazione non governativa contraente deve presentare alla Direzione generale copia autentica del contratto di cooperazione corredata dai seguenti documenti:

     a) certificato di cittadinanza italiana;

     b) certificato penale del casellario giudiziale;

     c) titolo di studio o attestato di qualificazione professionale o di mestiere ed ogni altra documentazione attestante il possesso delle conoscenze tecniche e dell'esperienza professionale necessari per l'espletamento dei compiti affidatigli;

     d) certificato di idoneità psicofisica alle particolari esigenze del servizio di volontariato civile nei Paesi d'impiego rilasciato da strutture all'uopo abilitate;

     e) attestato di formazione rilasciato dall'organismo contraente, conforme alle modalità dell'art. 28, comma 1, della legge;

     f) curriculum vitae corredato da eventuali altri titoli inerenti alla preparazione culturale e alla specializzazione professionale o di mestiere dell'aspirante.

     2. Per gli aspiranti volontari dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici dovrà inoltre essere allegata una domanda diretta all'amministrazione di appartenenza per ottenere il collocamento in aspettativa previsto dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge.

     3. Le domande stesse, a cura della Direzione generale, saranno inoltrate alla competente amministrazione, previo accertamento della disponibilità negli appositi contingenti previsti dal citato art. 33.

     4. Ove gli aspiranti volontari dipendenti da imprese private lo richiedano, la Direzione generale trasmette all'impresa stessa le domande degli interessati di collocamento in aspettativa senza assegni, accompagnata da copia registrata del contratto di cooperazione e da comunicazione sulla possibilità di assunzione a termine di personale sostitutivo ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge.

     5. In relazione al combinato disposto degli articoli 2, comma 3, lettera e), e 31, comma 2, della legge, la Direzione generale si farà carico del trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale dei volontari inseriti in programmi di cooperazione delle organizzazioni non governative, riconosciuti conformi ai sensi dell'art. 29, comma 1.

     6. Relativamente ai contratti con i volontari con precedente esperienza, l'organizzazione non governativa deve inoltre documentare:

     a) la precedente esperienza professionale del candidato, di cui almeno 3 anni maturati nell'ambito della cooperazione;

     b) la funzione assegnatagli nell'ambito del programma, che deve corrispondere al ruolo di coordinatore, anche a livello di settore, o ad altra funzione di rilevante responsabilità.

 

     Art. 46. Cooperanti delle organizzazioni non governative.

     1. Ai fini e per gli effetti della registrazione prevista nell'art. 32 della legge, l'organizzazione non governativa contraente deve presentare alla Direzione generale copia autentica del contratto di cooperazione, corredata dai documenti di cui all'art. 45, comma 1, nonché da una descrizione dei compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale od organizzativa che l'organizzazione intende affidargli nell'ambito del programma.

     2. Per gli aspiranti cooperanti dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici dovrà inoltre essere allegata una domanda diretta all'amministrazione di appartenenza per ottenere il collocamento in aspettativa previsto dall'art. 32, comma 2, della legge.

     3. Le domande stesse, a cura della Direzione generale, saranno inoltrate alla competente amministrazione per il nullaosta di cui all'art 32, comma 2, della legge.

     4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 45.

 

     Art. 47. Registrazione.

     1. La Direzione generale, verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dagli articoli 31 e 32 della legge, nonché la conformità del contratto di cooperazione alle norme degli stessi articoli, trascrive il nominativo dell'aspirante e gli estremi del contratto in apposito registro e trasmette d'ufficio copia del contratto registrato alla rappresentanza italiana territorialmente competente per l'esercizio delle potestà di vigilanza di cui all'art. 34 della legge.

     2. Nello stesso registro vengono inoltre annotati la data d'inizio e di cessazione del servizio, eventuali rinnovi o proroghe del contratto, il Paese o i Paesi d'impiego ed ogni altra utile indicazione.

 

     Art. 48. Convalida.

     1. Nel registro di cui all'art. 47 la Direzione generale, sulla base delle informative della competente rappresentanza italiana attestanti il regolare espletamento del servizio prestato e di ogni altro utile elemento risultante dagli atti, appone una dichiarazione finale di convalida della qualifica di volontario o di cooperante.

     2. A tale dichiarazione di convalida è subordinata la definitiva acquisizione dei diritti e dei benefici previsti dalla legge.

 

     Art. 49. Certificazioni.

     1. La Direzione generale, su richiesta degli interessati, certifica la loro qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, nonché l'eventuale convalida di cui all'art. 48, per le finalità previste dalla legge e rilascia copia autenticata del contratto di cooperazione depositato e debitamente registrato.

 

     Art. 50. Doveri d'informazione dei volontari e dei cooperanti.

     1. Al loro arrivo nel Paese d'impiego, i volontari in servizio civile ed i cooperanti devono presentarsi alla rappresentanza italiana territorialmente competente per sottoscrivere i verbali d'inizio del servizio stesso, comunicando gli elementi relativi alla località di destinazione ed all'ente, istituto od organismo presso il quale prestano la loro attività, il proprio recapito personale ed ogni altra indicazione atta a consentire ed a facilitare l'opera di assistenza, di tutela e di controllo da parte della stessa rappresentanza.

     2. Se il volontario o cooperante si trova ad operare in zone lontane da ogni rappresentanza italiana è sufficiente che i verbali di assunzione in servizio siano sottoscritti dall'ente, istituto od organismo presso il quale prestano la loro attività o dall'organismo contraente e siano fatti pervenire alla rappresentanza italiana territorialmente competente, per il relativo controllo.

     3. Analogo obbligo incombe ai volontari ed ai cooperanti al momento della sospensione e ripresa del servizio, rispettivamente all'inizio ed al termine di periodi di congedo ordinario o straordinario cui essi abbiano diritto, sia che ne godano in loco che in Italia, nonché all'atto della loro partenza, per qualsiasi ragione, dal Paese d'impiego.

     4. I volontari nel cui contratto di cooperazione sia previsto un periodo di formazione in Italia sottoscrivono verbale d'inizio di tale periodo, certificato dall'organismo presso il quale si svolge.

 

     Art. 51. Compiti della rappresentanza italiana.

     1. La competente rappresentanza italiana vigila sull'osservanza da parte dei volontari e dei cooperanti dei doveri di servizio di cui all'art. 34 della legge, garantendo agli stessi ogni opportuna tutela ed accertamento che il loro trattamento sia conforme alle consuetudini internazionali per il personale in servizio di cooperazione ed alle clausole del contratto individuale.

     2. Essa dà comunicazione alla Direzione generale dell'arrivo dei volontari e dei cooperanti nel posto d'impiego, degli eventuali cambiamenti di recapito, della loro partenza, della sospensione o ripresa del servizio in relazione al godimento di licenze ordinarie o straordinarie; redige il verbale di cessate funzioni al termine del servizio; rilascia le attestazioni relative alle attività svolte da volontari e cooperanti in conformità agli impegni assunti in contratto, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, convalidando la documentazione delle autorità locali.

     3. Le infrazioni previste all'art. 34, comma 3, della legge sono accertate previa contestazione dei fatti agli interessati e prefissione di un termine di quindici giorni per eventuali giustificazioni da parte dei medesimi.

     4. Ai fini dell'applicazione della legge 10 luglio 1960, n. 735, i documenti uniti alla domanda presentata dall'interessato devono essere vistati per conferma dalla rappresentanza territorialmente competente, al fine di certificare la loro effettiva provenienza dalla legittima autorità ed il loro regolare rilascio.

 

     Art. 52. Licenze dei volontari e cooperanti in servizio civile.

     1. I periodi di licenza ordinaria e straordinaria fruiti dai volontari e dai cooperanti a norma di legge, di regolamento e di contratto sono considerati utili ai fini del computo del servizio prestato.

     2. Il periodo di licenza ordinaria, da utilizzare frazionalmente o in una sola volta compatibilmente con le esigenze di servizio, è di trenta giorni all'anno considerati lavorativi nel Paese di impiego.

     3. Previa comunicazione alla competente rappresentanza, i volontari in servizio civile ed i cooperanti possono trascorrere, anche fuori dal Paese d'impiego, licenze straordinarie per:

     a) gravi motivi di salute;

     b) matrimonio;

     c) motivi di studio connessi con esami o concorsi;

     d) esercizio dei diritti politici;

     e) gravi motivi di famiglia.

     4. Il periodo di licenza straordinaria complessivamente fruito per motivi diversi da quelli di salute o di maternità non può superare il limite di 20 giorni l'anno.

     5. Per il volontari in servizio civile alternativo agli obblighi di leva, i periodi di licenza straordinaria non possono superare nel biennio trenta giorni complessivi, salvo nel caso in cui la licenza straordinaria è concessa per gravi motivi di salute debitamente accertati.

 

     Art. 53. Trasferte per motivi di servizio.

     1. Il volontario o il cooperante può lasciare temporaneamente il Paese d'impiego per effettuare brevi missioni per motivi di servizio su richiesta dell'organizzazione contraente e previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente o della Direzione generale.

     2. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da:

     a) motivazione e oggetto della missione;

     b) data di partenza e di rientro;

     c) nulla osta dell'ente, istituto o organismo presso cui il volontario o il cooperante presta servizio.

 

     Art. 54. Prosecuzione del servizio in sede diversa.

     1. Nelle ipotesi previste dall'art. 34, comma 4, della legge, la Direzione generale può, anziché disporre il rimpatrio, autorizzare, a domanda del volontario o cooperante ed entro trenta giorni dalla data dell'anticipata cessazione, la prosecuzione del servizio di cooperazione in altro Paese, preferibilmente nell'ambito della medesima area geografica o linguistica.

     2. La prosecuzione del servizio deve intervenire entro trenta giorni dalla comunicazione della Direzione generale.

     3. La durata dell'interruzione non è computabile ai fini del compimento del periodo di servizio contrattualmente stabilito.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 55. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Sono fatti salvi le direttive ed i provvedimenti adottati dal comitato direzionale in applicazione dell'art. 38, comma 1, della legge per assicurare l'immediata operatività della legge stessa e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987.


[1] Abrogato dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.