§ 82.3.2 - R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.
Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.3 pubblico registro automobilistico
Data:29/07/1927
Numero:1814


Sommario
Art. 1.      Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.sono istituiti tre registri
Art. 2.      Nella parte superiore della prima facciata di ciascun foglio sono contenute le indicazioni della provincia e dell'ufficio dell'A.C.I. presso il quale il registro è [...]
Art. 3.      I fogli dei registri di cui agli articoli precedenti saranno conformi ai modelli allegati al presente decreto
Art. 4.      Nei Pubblici Registri non sono permesse correzioni, raschiature e cancellature
Art. 5.      Le formalità inerenti al funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico si distinguono in iscrizioni ed annotazioni
Art. 6.      Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. [...]
Art. 7.      Il funzionario dell'A.C.I., sulla produzione delle note indicate nell'articolo precedente e del foglio complementare, si accerta che i dati in essi segnati corrispondano [...]
Art. 8.      Nell'epoca annualmente stabilita dal Ministro dell'economia nazionale, i Prefetti del Regno ordinano che i proprietari di trattrici agricole della rispettiva provincia [...]
Art. 9.      Il proprietario di trattrici agricole, delle quali non sia stata eseguita l'iscrizione a tenore dell'articolo precedente, può, in qualunque tempo, chiederne la [...]
Art. 10.      Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione di un autoveicolo da una ad altra provincia, per ottenere l'iscrizione dell'autoveicolo stesso nel Pubblico Registro [...]
Art. 11.      Se contemporaneamente alla richiesta di prima iscrizione di un autoveicolo sul Pubblico Registro, venga domandata la iscrizione di un privilegio legale o convenzionale, [...]
Art. 12.      Se uno stesso atto dia luogo ad un credito privilegiato a favore del venditore dell'autoveicolo per la parte del prezzo pattuito e che non sia stata corrisposta al [...]
Art. 13.      Per ottenere l'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento di proprietà di un autoveicolo, devono esibirsi all'ufficio provinciale dell'A.C.I. [...]
Art. 14.  [2]
Art. 15.      Se a rappresentazione del credito privilegiato debitamente iscritto nel Pubblico Registro, il debitore rilasci a favore del creditore una o più cambiali, queste [...]
Art. 16.      Per ottenere le annotazioni relative al trasferimento dei privilegi, alla loro riduzione o alla loro cancellazione, ovvero alla surrogazione di un terzo nei diritti del [...]
Art. 17.      Se dal titolo che dà luogo al privilegio od al trasferimento di esso, non risulti, in modo certo, identificato l'autoveicolo che ne è oggetto, deve essere unita al [...]
Art. 18.      L'annotazione nel Pubblico Registro della cessione o della costituzione in pegno di crediti regolarmente iscritti, tiene luogo della notificazione al debitore, dal [...]
Art. 19.      L'ufficio provinciale dell'A.C.I. a cui pervenga avviso ufficiale da un'altra sede dell'A.C.I. dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione di un autoveicolo, eseguisce [...]
Art. 20.      Le domande, ai funzionari dell'A.C.I., per il rilascio di copie delle iscrizioni o delle annotazioni esistenti nel Pubblico Registro o per il rilascio del certificato [...]
Art. 21.      Gli uffici provinciali dell'A.C.I. sono tenuti a consentire alle autorità militari, senza alcun corrispettivo, l'ispezione dei Pubblici Registri Automobilistici, per [...]
Art. 22.      Presso ciascun ufficio provinciale dell'A.C.I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative [...]
Art. 23.      Le rilevazioni statistiche iniziali, periodiche e occasionali, da compiersi nel Pubblico Registro Automobilistico, sono effettuate in conformità di norme da emanarsi dal [...]
Art. 24.      Il proprietario deve provvedere alla richiesta di iscrizione dell'autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, a tenore delle disposizioni degli artt. 6, 7 e 10 [...]
Art. 25.      Chi abbia titolo valido per l'iscrizione, a proprio favore, nel Pubblico Registro, di un credito privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso, può esigere [...]
Art. 26.      Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel Pubblico Registro
Art. 27.      Nel caso in cui il Pretore competente per l'esecuzione, tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il maggior rendimento col minor costo, disponga che la [...]
Art. 28.      Così nel caso di vendita all'incanto, come in quello di vendita a trattativa privata di un autoveicolo gravato da privilegio, il cancelliere della Pretura, tre giorni [...]
Art. 29.      Qualora il Pretore, che abbia emesso decreto di vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio e sottoposto a sequestro, deliberi, sulla opposizione di alcuna delle [...]
Art. 30.      Se il proprietario abbia stipulato contratto di assicurazione avente per oggetto i danni o la perdita dell'autoveicolo, l'indennità dovuta dall'assicuratore, in caso di [...]
Art. 31.      Nei casi di requisizione definitiva di un autoveicolo, le competenti commissioni di requisizione non possono emettere il buono di pagamento dell'indennità, a chiunque [...]
Art. 32.      Trascorse 24 ore dall'ordine di requisizione degli autoveicoli, le sedi provinciali dell'A.C.I., comprese nei territori ai quali è esteso l'ordine di requisizione, non [...]
Art. 33.      La Direzione generale dell'A.C.I. comunica al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello i nomi delle persone alle quali intende di affidare la [...]
Art. 34.      Se Presso uno stesso ufficio provinciale dell'A.C.I. più funzionari siano incaricati della tenuta del Pubblico Registro, la Direzione generale dell'A.C.I. notifica alla [...]
Art. 35.      Gli uffici provinciali dell'A.C.I., per quanto concerne il funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico, devono rimanere aperti al pubblico per il numero di ore [...]
Art. 36.      Agli effetti della vigilanza sulla tenuta del Pubblico Registro Automobolistico i Procuratori generali della Repubblica possono eseguire, ed ordinare che siano eseguite [...]
Art. 37.      Il Ministro per le finanze può ordinare ispezioni presso gli uffici provinciali e presso la Direzione generale dell'A.C.I., incaricandone funzionari del Ministero o [...]
Art. 38.      Il Procuratore generale presso la Corte di appello territorialmente competente invita la Direzione generale dell'A.C.I. a revocare dall'incarico della tenuta del [...]
Art. 39.      I funzionari dell'A.C.I. incaricati della tenuta del Pubblico Registro non possono in verun caso, e neppure sotto il pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o [...]
Art. 40.      La parte, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni a tenore dell'articolo precedente, nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario dell'A.C.I. nel [...]
Art. 41.      Per l'applicazione della pena pecuniaria prevista nell'art. 25 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, si osservano le disposizioni stabilite dagli artt. 152 a 157 della L. 16 [...]
Art. 42.      I titolari delle licenze di circolazione degli autoveicoli che, alla data dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si trovino immatricolati [...]
Art. 43.      L'iscrizione nel pubblico registro degli autoveicoli immatricolati presso le prefetture anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo [...]
Art. 44.      Entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, il creditore, a cui favore sia stato costituito in pegno l'autoveicolo [...]
Art. 45.      Se alla data dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, un autoveicolo sia gravato da privilegio ai sensi dell'art. 773, n. 3, del codice di [...]
Art. 46.      Il venditore di un autoveicolo che, all'atto della stipulazione della vendita, si sia riservato, col consenso del compratore, di trasferire a quest'ultimo la proprietà [...]
Art. 47.      Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti, i crediti del venditore o del sovventore del prezzo non possono essere iscritti nel pubblico registro come [...]
Art. 48.      Il presente decreto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dal ministro per le finanze per l'entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a [...]


§ 82.3.2 - R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.

Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia

(G.U. 5 ottobre 1927, n. 230)

 

TITOLO I

 

Del Pubblico Registro Automobilistico

 

     Art. 1.

     Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.sono istituiti tre registri:

     1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;

     2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;

     3° il registro per le trattrici agricole.

     Ogni registro può constare di più volumi, distinti con numero progressivo.

     I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili [1].

 

          Art. 2.

     Nella parte superiore della prima facciata di ciascun foglio sono contenute le indicazioni della provincia e dell'ufficio dell'A.C.I. presso il quale il registro è istituito; della serie e del numero del volume, del numero progressivo del foglio.

     Nella stessa facciata ed in quella successiva sono registrati i dati occorrenti ad individuare l'autoveicolo e vengono eseguite l'iscrizione della proprietà e le annotazioni dei trasferimenti di essa.

     La seconda pagina è riservata all'iscrizione dei privilegi legali e convenzionali, all'annotazione delle variazioni ad essi relative ed a quella del trasferimento della iscrizione dell'autoveicolo al registro di altra sede dell'A.C.I.

     Ogni autoveicolo è inscritto nel foglio del pubblico Registro che porta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione di cui l'autoveicolo è fornito.

     Le trattrici agricole sono iscritte secondo l'ordine nel quale vengono presentate alla sede dell'A.C.I. le denunzie e le domande per la loro iscrizione.

 

          Art. 3.

     I fogli dei registri di cui agli articoli precedenti saranno conformi ai modelli allegati al presente decreto.

     Le modificazioni e varianti, che potessero successivamente occorrere nei modelli stessi, saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 4.

     Nei Pubblici Registri non sono permesse correzioni, raschiature e cancellature.

     Le scritture devono essere nitide e ben leggibili.

     Le annotazioni devono essere schematiche, ma chiare e devono susseguirsi, per ciascuna specie di formalità, secondo l'ordine cronologico con cui vengono registrate, senza interposizione di spazi in bianco fra l'una e l'altra annotazione.

     Se occorra togliere, variare od aggiungere qualche parola, le parole che si vogliono togliere o variare devono essere interlineate in modo che si possano sempre leggere e le variazioni od aggiunte devono essere scritte per postilla, datata e sottoscritta dal funzionario dell'A.C.I. che esegue l'iscrizione o l'annotazione.

 

TITOLO II

 

Delle formalità inerenti alla tenuta del Pubblico Registro

 

          Art. 5.

     Le formalità inerenti al funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico si distinguono in iscrizioni ed annotazioni.

     Le formalità della prima specie riguardano:

     1° l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un autoveicolo;

     2° la nuova iscrizione di un autoveicolo, già iscritto nel Pubblico Registro di una sede provinciale dell'A.C.I., nel registro della stessa sede, in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero in quello di altra sede dell'A.C.I., in seguito a trasferimento dell'immatricolazione da una ad altra

     Provincia;

     3° l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;

     4° l'iscrizione del privilegio convenzionale a favore di altri creditori.

     Le formalità della seconda specie riguardano:

     1° l'annotazione dei trasferimenti di proprietà dell'autoveicolo;

     2° l'annotazione della rinnovazione del privilegio;

     3° l'annotazione del trasferimento del privilegio in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;

     4° l'annotazione della surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore Privilegiato verso il debitore;

     5° l'annotazione della costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dall'autoveicolo;

     6° l'annotazione della cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione di privilegio;

     7° l'ammontare, nel foglio del Pubblico Registro di prima o ulteriore iscrizione, della rinnovazione dell'iscrizione in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo nel Pubblico Registro di altra sede provinciale dell'A.C.I.

     Per l'esecuzione delle formalità su indicate si osservano le norme seguenti.

 

          Art. 6.

     Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova la Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:

     1° due note contenenti le seguenti indicazioni:

     a) il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte della Prefettura;

     b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la

     quale è conosciuta in commercio;

     c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice;

     d) il numero con cui è distinto il motore e la sua potenza espressa in HP, e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati

     ausiliari militari, ai sensi del R.D.L. 9 novembre 1925, n. 2080;

     e) il numero del telaio o, per rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;

     f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto o la dichiarazione che ne è sprovvisto;

     g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattisi di autovetture o di autobus;

     h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattasi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;

     i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioè: se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresì, quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.:

     l) il cognome, nome e paternità del proprietario, la sua residenza professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata;

     m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà dell'autoveicolo;

     n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo;

     2° il certificato di origine dell'autoveicolo, che dovrà essere stato munito dal visto della Prefettura, al momento del rilascio della licenza di circolazione;

     3° il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;

     4° il foglio complementare della licenza di circolazione, conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi:

     a) il numero della licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura;

     b) il nome, il cognome, la paternità e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;

     c) il prezzo dell'autoveicolo.

     Deve altresì essere esibita, con le note indicate al n. 1 del presente articolo, la licenza rilasciata dalla Prefettura.

 

          Art. 7.

     Il funzionario dell'A.C.I., sulla produzione delle note indicate nell'articolo precedente e del foglio complementare, si accerta che i dati in essi segnati corrispondano a quelli risultanti dalla licenza rilasciata dalla Prefettura, che restituisce al richiedente, subito dopo aver apposta sulla copertina di essa, mediante stampiglia, una dichiarazione, datata e da lui sottoscritta, del seguente tenore: "Rilasciato il foglio complementare con le annotazioni relative ai privilegi".

     Dal foglio complementare deve risultare che esso costituisce parte integrante della licenza di circolazione dell'autoveicolo di cui viene eseguita la iscrizione.

     Il funzionario dell'A.C.I. trascrive sul Pubblico Registro i dati relativi alla identificazione ed alle caratteristiche dell'autoveicolo.

     Nella parte del foglio all'uopo destinata indica la natura e la data del titolo in base al quale si effettua l'iscrizione; il nome, il cognome, la paternità, la residenza, la professione o la condizione sociale del proprietario, ovvero, qualora si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata.

     Indica altresì la data della consegna del titolo, il numero assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui vengono collocati, una delle note prodotte dalla parte, il certificato di origine e il titolo in base al quale si effettua l'iscrizione. Attesta infine, di avere eseguito l'annotamento dell'iscrizione, a tenore dell'art. 16 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, sul foglio complementare della licenza di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.

 

          Art. 8.

     Nell'epoca annualmente stabilita dal Ministro dell'economia nazionale, i Prefetti del Regno ordinano che i proprietari di trattrici agricole della rispettiva provincia facciano al Sindaco del Comune ove le trattrici sono poste in uso, entro il termine che verrà fissato con la stessa ordinanza del Prefetto, denunzia scritta delle trattrici agricole acquistate posteriormente alla scadenza del termine stabilito per la precedente denunzia annuale, o, comunque, non ancora denunziate e non iscritte nel Pubblico Registro.

     La denunzia deve contenere:

     a) la designazione della fabbrica produttrice, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;

     b) l'indicazione del tipo a cui appartiene la trattrice, cioè se pesante, semileggera o leggera;

     c) l'indicazione del numero del motore e la sua potenza espressa in HP;

     d) l'indicazione del numero del telaio;

     e) la menzione della natura e della data del titolo da cui risulta la proprietà della trattrice o l'indicazione della data della dichiarazione, in carta libera ed esente da tassa di registro, rilasciata dalla ditta venditrice, a tenore del n. 3 del primo comma dell'art. 6;

     f) l'indicazione del prezzo;

     g) il nome, il cognome, la paternità, la residenza, la professione o condizione sociale del proprietario o dei proprietari; e deve essere corredata del titolo, in originale o in copia autentica, da cui risulta la proprietà della trattrice, ovvero della dichiarazione rilasciata dalla ditta venditrice, di cui alla precedente lettera e).

     Le denunzie, con la sottoscrizione del proprietario autenticata dal Sindaco, sono da questi rimesse al Prefetto della provincia, che le trasmette all'uffcio provinciale dell'A.C.I.

     L'ufficio dell'A.C.I. esegue gratuitamente l'iscrizione della trattrice agricola nel Pubblico Registro, secondo le modalità stabilite nei comm. 3°, 4° e 5° dell'art. 7, rimettendo al proprietario, per il tramite del Sindaco, un estratto del foglio di iscrizione, nel quale sono riportati i dati trascritti nel Pubblico Registro e l'avvenuta iscrizione di proprietà.

     Tale estratto tiene luogo, per la trattrice, del foglio complementare della licenza di circolazione, prescritto per gli altri autoveicoli, e deve essere esibito all'ufficio provinciale dell'A.C.I. nei casi in cui occorra eseguire sul Pubblico Registro alcuna delle formalità, successive alla prima iscrizione, prevista nel presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il proprietario di trattrici agricole, delle quali non sia stata eseguita l'iscrizione a tenore dell'articolo precedente, può, in qualunque tempo, chiederne la iscrizione nel Pubblico Registro, presentando all'ufficio dell'A.C.I. della provincia ove la trattrice è posta in uso, oltre al titolo, in originale o in copia autentica, o alla dichiarazione della ditta venditrice, menzionata nell'articolo precedente, due note contenenti le indicazioni di cui al 2° comma del precedente articolo. Il funzionario dell'A.C.I. esegue l'iscrizione in conformità delle disposizioni dell'art. 7 del presente decreto e restituisce alla parte una delle note, in cui certifica l'avvenuta iscrizione, rilasciandole l'estratto del foglio di iscrizione di cui al penultimo comma del precedente articolo.

 

          Art. 10.

     Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione di un autoveicolo da una ad altra provincia, per ottenere l'iscrizione dell'autoveicolo stesso nel Pubblico Registro tenuto dalla sede dell'A.C.I. nella provincia ove è seguita la nuova immatricolazione, il richiedente deve esibire all'ufficio della sede stessa una copia autentica del foglio del Pubblico Registro tenuto dall'A.C.I. nella provincia di provenienza, relativo all'autoveicolo, ed il foglio complementare della nuova licenza di circolazione.

     Dalla copia del foglio di iscrizione prodotta dal richiedente, deve risultare che, nel Pubblico Registro della sede dell'A.C.I. della provincia di provenienza, sia stato fatto annotamento che la copia stessa è stata richiesta e rilasciata per corredarne l'istanza di trasferimento della iscrizione.

     Deve essere esibita altresì la nuova licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura.

     In modo analogo si procede negli altri casi in cui debbasi effettuare una nuova iscrizione dell'autoveicolo, in seguito a rinnovazione della licenza rilasciata dalla Prefettura.

 

          Art. 11.

     Se contemporaneamente alla richiesta di prima iscrizione di un autoveicolo sul Pubblico Registro, venga domandata la iscrizione di un privilegio legale o convenzionale, le note devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte nel n. 1 dell'art. 6 del presente decreto:

     1° il nome, il cognome, la paternità e la residenza del creditore;

     2° la natura e la data dell'atto costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro;

     3° l'ammontare della somma dovuta;

     4° gli interessi che il credito produce;

     5° il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendono esigibili.

     L'iscrizione del privilegio viene eseguita nella parte del foglio del Pubblico Registro all'uopo riservata.

     Il funzionario dell'A.C.I. indica la natura e la data del titolo costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro; il nome, il cognome, la paternità e la residenza del creditore; l'ammontare della somma dovuta; gli interessi che il credito produce; il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendono esigibili.

     Indica altresì la data della consegna del titolo costitutivo del privilegio, il numero assegnatogli nel registro progressivo, il numero del fascicolo in cui vengono collocati, una delle note esibite dalla parte ed il titolo o la copia autentica di esso, attestando dell'avvenuto annotamento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 16 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, nel foglio complementare della licenza, che restituisce alla parte, con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.

     Gli atti che danno luogo alla costituzione del privilegio legale o convenzionale, qualunque ne sia la causa, debbono essere registrati, a tutti gli effetti della legge di registro, prima dell'iscrizione di privilegio nel Pubblico Registro Automobilistico, con la sola tassa di L. 2 per ogni mille lire di credito privilegiato.

     Gli atti stessi devono essere redatti su carta da bollo da centesimi 50.

 

          Art. 12.

     Se uno stesso atto dia luogo ad un credito privilegiato a favore del venditore dell'autoveicolo per la parte del prezzo pattuito e che non sia stata corrisposta al momento della vendita e ad altro credito privilegiato a favore di chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto parte del prezzo al venditore, entrambi i crediti vengono collocati nello stesso grado e concorrono fra loro in proporzione del rispettivo ammontare, qualora la domanda di iscrizione sia stata proposta congiuntamente dai creditori e non risulti patto in contrario.

 

          Art. 13.

     Per ottenere l'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento di proprietà di un autoveicolo, devono esibirsi all'ufficio provinciale dell'A.C.I. nel cui Pubblico Registro l'autoveicolo è iscritto:

     1° il titolo, in originale o in copia autentica, che dà luogo al trasferimento di proprietà;

     2° il foglio complementare della licenza di circolazione;

     3° due note indicanti:

     a) il numero della licenza rilasciata dalla Prefettura;

     b) il numero del volume del Pubblico Registro Automobilistico e del foglio di esso in cui si trova iscritto l'autoveicolo;

     c) la natura e la data del titolo che dà luci go al trasferimento;

     d) il nome, il cognome, la paternità, la professione o condizione sociale e la residenza delle parti.

     Il funzionario dell'A.C.I. nella parte del foglio all'uopo destinata, annota il trasferimento di proprietà, indicando: la natura e la data del titolo che vi dà luogo; il nome, il cognome, la paternità, la professione o condizione sociale e la residenza del nuovo proprietario; la data della consegna del titolo; il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati, una delle note prodotte dalla parte e l'atto che dà luogo al trasferimento. Della avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della licenza, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione del trasferimento sul Pubblico Registro.

     La denunzia alla competente Prefettura dei passaggi di proprietà prevista dal 1° comma dell'art. 71 del R.D.L. 8 dicembre 1933, n. 1740, deve essere accompagnata, per gli autoveicoli iscritti nel Pubblico Registro dalla esibizione del foglio complementare della licenza, da cui risulti l'annotazione nel Pubblico Registro dello avvenuto trasferimento di proprietà.

     Gli atti che dànno luogo al trasferimento di proprietà dell'autoveicolo devono essere scritti su carta da bollo da centesimi 50 e devono essere registrati, agli effetti della legge di registro, prima dell'annotazione del trasferimento nel Pubblico Registro Automobilistico, con la tassa fissa di lire 25 .

     Se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo da centesimi 50 e registrata, agli effetti della legge di registro, con la tassa fissa di cui al comma precedente.

 

          Art. 14. [2]

 

          Art. 15.

     Se a rappresentazione del credito privilegiato debitamente iscritto nel Pubblico Registro, il debitore rilasci a favore del creditore una o più cambiali, queste conterranno il riferimento al R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e la dichiarazione che il credito è garantito su di un autoveicolo, con l'indicazione della sede provinciale dell'A.C.I. presso la quale il credito si trova iscritto, nonché del volume e del foglio di questo in cui l'iscrizione è seguita.

     La girata delle cambiali di cui al comma precedente produce il trasferimento del privilegio sull'autoveicolo a favore del giratario.

 

          Art. 16.

     Per ottenere le annotazioni relative al trasferimento dei privilegi, alla loro riduzione o alla loro cancellazione, ovvero alla surrogazione di un terzo nei diritti del creditore o alla costituzione in pegno del credito iscritto, debbono essere prodotte all'ufficio provinciale dell'A.C.I., oltre al foglio complementare della licenza ed al titolo, in originale o in copia autentica, due note contenenti:

     1° il nome, il cognome, la paternità e la residenza della persona a cui istanza l'annotazione deve essere eseguita;

     2° il nome, il cognome, la paternità e la residenza del debitore;

     3° l'indicazione del credito a cui la formalità si riferisce ed il suo ammontare;

     4° il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo;

     5° la natura e la data del titolo in base al quale l'annotazione viene richiesta, con l'indicazione degli estremi della registrazione agli effetti della legge di registro, nel caso previsto dall'articolo 20 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

     6° il numero del volume del Pubblico Registro ed il foglio di esso in cui l'autoveicolo si trova iscritto.

     Il funzionario dell'A.C.I. esegue l'annotazione nel Pubblico Registro, indicando la data e la natura del titolo in base al quale essa si effettua, nonché il giorno della consegna del titolo, il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note esibite dalla parte ed il titolo. Dell'avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della licenza di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione sul Pubblico Registro.

     Nelle singole annotazioni è fatto richiamo al numero sotto il quale si trova registrata l'iscrizione del privilegio a cui le annotazioni medesime si riferiscono.

     La cifra indicante l'ammontare del credito privilegiato a cui le annotazioni si riferiscono, scritta nell'apposita colonna del foglio del Pubblico Registro, è sottolineata con una linea punteggiata in inchiostro rosso, in caso di riduzione, e con una linea continua in inchiostro rosso, nel caso di cancellazione del privilegio.

 

          Art. 17.

     Se dal titolo che dà luogo al privilegio od al trasferimento di esso, non risulti, in modo certo, identificato l'autoveicolo che ne è oggetto, deve essere unita al titolo una descrizione dell'autoveicolo, con l'indicazione del numero della licenza di circolazione, di quello del telaio e di quello del motore.

 

          Art. 18.

     L'annotazione nel Pubblico Registro della cessione o della costituzione in pegno di crediti regolarmente iscritti, tiene luogo della notificazione al debitore, dal momento in cui dell'annotazione stessa è fatta menzione nel foglio complementare della licenza di circolazione.

 

          Art. 19.

     L'ufficio provinciale dell'A.C.I. a cui pervenga avviso ufficiale da un'altra sede dell'A.C.I. dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione di un autoveicolo, eseguisce nel proprio registro l'annotazione del trasferimento, indicando la nuova provincia di iscrizione, il numero della nuova licenza di circolazione, e il numero del foglio del Pubblico Registro dell'A.C.I. della provincia di nuova iscrizione, nel quale l'autoveicolo è stato iscritto.

     L'ufficio dell'A.C.I. presso il quale l'autoveicolo era in precedenza iscritto, rimette a quello ove è seguita la nuova iscrizione il certificato di origine e i titoli relativi all'autoveicolo, dei quali sia in possesso.

 

          Art. 20.

     Le domande, ai funzionari dell'A.C.I., per il rilascio di copie delle iscrizioni o delle annotazioni esistenti nel Pubblico Registro o per il rilascio del certificato negativo, si propongono oralmente o per iscritto e devono essere fatte con riferimento al numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo, oggetto dell'istanza. Non è necessario sia indicato il nome del proprietario, salvo che per le trattrici agricole.

     I funzionari dell'A.C.I. devono permettere, nelle ore di ufficio, l'ispezione dei Pubblici Registri a chi ne faccia richiesta e corrisponda gli emolumenti che saranno determinati con le apposite norme, da emanarsi dal Ministro per le finanza, ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle iscrizioni o delle annotazioni.

     I funzionari dell'A.C.I. debbono parimenti dare copia dei documenti che sono depositati presso di loro in originale, previo pagamento dei diritti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del presente decreto.

 

          Art. 21.

     Gli uffici provinciali dell'A.C.I. sono tenuti a consentire alle autorità militari, senza alcun corrispettivo, l'ispezione dei Pubblici Registri Automobilistici, per tutto quanto possa occorrere, a giudizio delle autorità militari stesse, ai fini di eventuali requisizioni.

 

          Art. 22.

     Presso ciascun ufficio provinciale dell'A.C.I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note.

     Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalità è richiesta, l'oggetto della formalità ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalità si riferisce.

     La parte può presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalità richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A.C.I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data.

 

          Art. 23.

     Le rilevazioni statistiche iniziali, periodiche e occasionali, da compiersi nel Pubblico Registro Automobilistico, sono effettuate in conformità di norme da emanarsi dal Ministero delle finanze, sentite la Presidenza dell'Istituto centrale di statistica e la Direzione generale dell'A.C.I.

 

          Art. 24.

     Il proprietario deve provvedere alla richiesta di iscrizione dell'autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, a tenore delle disposizioni degli artt. 6, 7 e 10 del presente decreto, entro 30 giorni dal rilascio della licenza di circolazione da parte della Prefettura.

     Se entro il termine su indicato non risulti, sulla licenza rilasciata dalla Prefettura, l'annotazione stabilita dall'art. 7, primo comma, del presente decreto, si applicano a carico del proprietario dell'autoveicolo le sanzioni previste nell'art. 42 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3043.

 

          Art. 25.

     Chi abbia titolo valido per l'iscrizione, a proprio favore, nel Pubblico Registro, di un credito privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso, può esigere dal titolare della licenza di circolazione la consegna del relativo foglio complementare, per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità inerenti all'iscrizione od all'annotazione sul Pubblico Registro del privilegio o, rispettivamente, del trasferimento di esso.

     Sulla produzione di atto di interpellanza, eseguito da notaio o da ufficiale giudiziario, dal quale risulti il rifiuto del titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare, il competente ufficio dell'A.C.I., qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le altre condizioni di legge, esegue, a domanda dell'interessato, l'iscrizione o l'annotazione richiesta.

     Eseguita l'iscrizione o l'annotazione, l'ufficio dell'A.C.I. informa la Prefettura competente del rifiuto opposto dal titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare.

     La Prefettura provvede al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimette all'ufficio dell'A.C.I., che, eseguiti su di esso gli annotamenti del caso, ne effettua la restituzione al titolare, previo pagamento, a favore dell'A.C.I., degli emolumenti che saranno determinati, in conformità delle disposizioni previste dall'art. 28 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436.

 

          Art. 26.

     Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel Pubblico Registro:

     a) gli autoveicoli appartenenti alle case e corti delle LL. MM. il Re e la Regina e delle LL. AA. i Reali principi;

     b) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e al personale delle legazioni accreditate presso il Governo della Repubblica e presso la Santa Sede;

     c) gli autoveicoli appartenenti ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano;

     d) gli autoveicoli in uso permanente dei corpi armati dello Stato;

     e) gli autoveicoli appartenenti alle amministrazioni civili dello Stato;

     f) gli autoveicoli appartenenti alla Croce rossa italiana ed al Sovrano militare ordine di Malta.

 

TITOLO III

 

Delle norme per l'esecuzione della vendita coattiva

 

          Art. 27.

     Nel caso in cui il Pretore competente per l'esecuzione, tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il maggior rendimento col minor costo, disponga che la vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio segua a trattative private, col decreto che stabilisce le modalità e il giorno della vendita, nomina il perito per la stima dell'autoveicolo.

     Procede alla vendita il cancelliere della Pretura.

     Un avviso contenente l'indicazione delle caratteristiche dell'autoveicolo, del suo prezzo di stima e del termine entro il quale possono essere fatte le offerte nell'ufficio di cancelleria, viene affisso al pubblico nei luoghi stabiliti dal Pretore.

     Un estratto dell'avviso medesimo è inserito, entro lo stesso termine, in uno o più giornali designati dal Pretore, a meno che il valore dell'autoveicolo sia così esiguo da rendere sproporzionata la spesa dell'inserzione.

     Se entro il termine stabilito non si siano presentati oblatori o le offerte siano state inferiori al prezzo di stima, il Pretore può stabilire un ulteriore termine di giorni dieci, trascorso il quale l'autoveicolo può essere venduto a prezzo inferiore a quello di stima.

     Ciascuna offerta deve essere accompagnata dal deposito di almeno un ventesimo del prezzo di stima.

     Della eseguita vendita è redatto processo verbale, sottoscritto dal compratore, dalle altre parti interessate, eventualmente presenti, e dal cancelliere.

     Esso contiene:

     1° l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno della vendita;

     2° il nome e cognome del creditore istante; 3° la descrizione dell'autoveicolo oggetto della vendita;

     4° il nome e cognome del debitore e la menzione se sia stato presente alla vendita;

     5° il nome e cognome del compratore e il prezzo per cui l'autoveicolo è stato venduto.

     Il prezzo ricavato dalla vendita, a cura del cancelliere, deve essere immediatamente depositato, ai termini del regolamento per il servizio dei depositi giudiziari, approvato con R.D. 10 marzo 1910, n. 149.

     Il pagamento agli eventi diritto della somma ricavata dalla vendita è ordinato dal Pretore, osservate, ove del caso, le norme dell'art. 7, ultimo capoverso, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436.

     Copia del verbale è presentata dal compratore all'ufficio competente dell'A.C.I. per l'annotazione nel Pubblico Registro del trasferimento di proprietà dell'autoveicolo.

     Qualora il Pretore ordini che la vendita segua ai pubblici incanti, si applicano le disposizioni al riguardo stabilite dal codice di procedura civile.

     In ogni caso il verbale di vendita è redatto su carta da bollo da centesimi 50 ed è registrato, agli effetti della legge di registro, con la tassa di cui all'art. 13 del presente decreto.

 

          Art. 28.

     Così nel caso di vendita all'incanto, come in quello di vendita a trattativa privata di un autoveicolo gravato da privilegio, il cancelliere della Pretura, tre giorni prima, almeno, di quello fissato per la vendita, ne dà avviso, con lettera raccomandata, all'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è compreso l'ufficio di Pretura presso il quale si svolge il procedimento.

 

          Art. 29.

     Qualora il Pretore, che abbia emesso decreto di vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio e sottoposto a sequestro, deliberi, sulla opposizione di alcuna delle parti che l'esecuzione del decreto debba rimanere sospesa sino all'esito della lite la competenza ad emettere gli eventuali provvedimenti in ordine alla continuazione o alla revoca del sequestro dell'autoveicolo spetta all'autorità competente a decidere la lite.

 

TITOLO IV

 

Delle norme per il pagamento delle indennità di assicurazione e di requisizione

 

          Art. 30.

     Se il proprietario abbia stipulato contratto di assicurazione avente per oggetto i danni o la perdita dell'autoveicolo, l'indennità dovuta dall'assicuratore, in caso di sinistro, è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto, debitamente iscritti.

     Allo stesso pagamento è vincolata la somma dovuta da terzi per danni arrecati all'autoveicolo, come pure l'indennità dovuta dall'assicuratore, qualora il responsabile del danno sia assicurato per i casi di responsabilità civile.

     Il pagamento della somma o indennità sovraindicate non libera il debitore se non sia stato richiesto ed ottenuto il consenso dei creditori privilegiati.

     In caso di dissenso fra il proprietario ed i creditori privilegiati, il debitore deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti e le relative controversie sono decise dall'autorità giudiziaria.

 

          Art. 31.

     Nei casi di requisizione definitiva di un autoveicolo, le competenti commissioni di requisizione non possono emettere il buono di pagamento dell'indennità, a chiunque essa debba essere attribuita, se dagli interessati non venga esibito un certificato, di data posteriore all'ordine di requisizione generale o parziale, rilasciato dall'ufficio provinciale dell'A.C.I. presso il quale l'autoveicolo è iscritto, da cui risulti che l'autoveicolo non è gravato da privilegi.

     Se il predetto certificato non venga esibito o se da esso risulti l'esistenza di vincoli di privilegio sull'autoveicolo requisito, la somma costituente l'indennità di requisizione è depositata alla Cassa depositi e prestiti.

     Le azioni che, in forza di diritti risultanti dalle iscrizioni e annotazioni nel Pubblico Registro, potevano essere esperite sull'autoveicolo requisito, devono, dopo la requisizione, avere per oggetto la indennità di requisizione, depositata ai termini del comma precedente.

     La restituzione dei depositi, in mancanza di accordo fra le parti, è ordinata con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 32.

     Trascorse 24 ore dall'ordine di requisizione degli autoveicoli, le sedi provinciali dell'A.C.I., comprese nei territori ai quali è esteso l'ordine di requisizione, non possono eseguire l'iscrizione di privilegi, né l'annotazione di atti di alienazione degli autoveicoli o di trasferimento di privilegi sugli stessi. Tale divieto resta fermo, sinché non sia revocato con disposizione del Ministro per la guerra

 

TITOLO V

 

Degli uffici provinciali dell'A.C.I., della vigilanza sulla tenuta del Pubblico Registro e delle responsabilità dei funzionari di essa incaricati

 

          Art. 33.

     La Direzione generale dell'A.C.I. comunica al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello i nomi delle persone alle quali intende di affidare la tenuta del Pubblico Registro nei singoli uffici provinciali compresi nella giurisdizione della Corte medesima.

     Il Procuratore generale, assunte informazioni sulla condotta morale e politica delle persone designate, può, senza dichiararne il motivo, non consentire alla designazione.

     Se la designazione sia approvata, ne è dato avviso al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, che invita il designato alla prestazione del giuramento.

 

          Art. 34.

     Se Presso uno stesso ufficio provinciale dell'A.C.I. più funzionari siano incaricati della tenuta del Pubblico Registro, la Direzione generale dell'A.C.I. notifica alla competente Procura della Repubblica quale di essi disimpegni le funzioni di capo del servizio. Questi ha la direzione e la responsabilità dell'ufficio.

 

          Art. 35.

     Gli uffici provinciali dell'A.C.I., per quanto concerne il funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico, devono rimanere aperti al pubblico per il numero di ore settimanali che viene determinato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, sentita la Direzione generale dell'A.C.I.

     L'orario di ufficio può essere variato, su istanza delle singole sedi provinciali, con la autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica, fermo rimanendo il numero complessivo delle ore settimanali di apertura, di cui al comma precedente.

     Dell'orario di ufficio è data notizia al pubblico mediante avviso, permanentemente esposto, in luogo visibile, nella sede provinciale dell'A.C.I.

     I funzionari dell'A.C.I. non possono ricevere alcuna domanda di iscrizione o di annotazione nei Pubblici Registri, fuori delle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico.

 

          Art. 36.

     Agli effetti della vigilanza sulla tenuta del Pubblico Registro Automobolistico i Procuratori generali della Repubblica possono eseguire, ed ordinare che siano eseguite dai dipendenti Procuratori della Repubblica ispezioni ai registri negli uffici dell'A.C.I. compresi nel territorio di loro giurisdizione.

     Le ispezioni possono essere eseguite di loro iniziativa, dai Procuratori della Repubblica nelle sedi comprese nella loro giurisdizione. Essi possono delegare, in ogni caso, un loro sostituto.

     I Procuratori della Repubblica devono effettuare almeno una ispezione all'anno.

     L'ufficio dell'A.C.I. è tenuto ad esibire al Procuratore generale od al Procuratore della Repubblica che compie l'ispezione anche i fascicoli dei titoli e delle note riferentesi agli autoveicoli iscritti nel Pubblico Registro.

     Il funzionario procedente certifica dell'eseguita ispezione apponendo la propria firma a margine dell'ultimo foglio posto in uso di ciascun volume in corso dei Pubblici Registri.

     Delle eseguite ispezioni il Procuratore della Repubblica invia relazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che la trasmette al Ministro della giustizia, con le proprie osservazioni, presi i provvedimenti di sua competenza.

 

          Art. 37.

     Il Ministro per le finanze può ordinare ispezioni presso gli uffici provinciali e presso la Direzione generale dell'A.C.I., incaricandone funzionari del Ministero o delle Intendenze di finanza.

     I predetti funzionari, compiuta l'ispezione, ne riferiscono i risultati ai Procuratori generali presso le Corti di appello nella cui giurisdizione sono compresi gli uffici dell'A.C.I. ispezionati, per quanto si attiene alla competenza dei Procuratori generali medesimi, a tenore delle disposizioni del presente decreto.

     I Procuratori generali presso le Corti di appello comunicano alla Direzione generale dell'A.C.I. i rilievi relativi alla tenuta del Pubblico Registro ai quali abbiano dato luogo le ispezioni di cui al presente ed al precedente articolo.

 

          Art. 38.

     Il Procuratore generale presso la Corte di appello territorialmente competente invita la Direzione generale dell'A.C.I. a revocare dall'incarico della tenuta del Pubblico Registro quei funzionari che per negligenza, per abituale inosservanza delle disposizioni che li riguardano o per altri motivi si siano dimostrati inidonei all'ufficio.

     La Direzione generale dell'A.C.I., qualora non ritenga di uniformarsi alle richieste del Procuratore generale, può ricorrere, nel termine di giorni venti dall'invito, al Ministro della giustizia, il quale decide in via definitiva.

 

          Art. 39.

     I funzionari dell'A.C.I. incaricati della tenuta del Pubblico Registro non possono in verun caso, e neppure sotto il pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, né di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

     I funzionari predetti possono però ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 14, 17, 18, 21 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, ed agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 del presente decreto.

 

          Art. 40.

     La parte, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni a tenore dell'articolo precedente, nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario dell'A.C.I. nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od annotazioni, nello spedire certificati, può ricorrere al Presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede dell'A.C.I. presso la quale il funzionario esercita il proprio ufficio.

     Il Presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi.

     Copia del ricorso e del decreto è notificata al funzionario dell'A.C.I., nei modi stabiliti per la notifica dell'atto di citazione.

     Il Presidente, comparso o no il funzionario, provvede, sentito il Pubblico Ministero.

     Quando ingiunga l'adempimento di una formalità da eseguirsi sul Pubblico Registro o il rilascio di una copia o di un certificato, stabilisce, con altro decreto, il termine per l'esecuzione delle operazioni.

     Se, entro il termine fissato il funzionario dell'A.C.I. non ottemperi all'ingiunzione, il Presidente del Tribunale provvede delegando il cancelliere ed il notaio all'esecuzione di ufficio della formalità, salva l'applicazione della pena prevista nell'art. 25 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, a carico del funzionario dell'A.C.I., oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese.

 

          Art. 41.

     Per l'applicazione della pena pecuniaria prevista nell'art. 25 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, si osservano le disposizioni stabilite dagli artt. 152 a 157 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.

 

          Art. 42.

     I titolari delle licenze di circolazione degli autoveicoli che, alla data dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si trovino immatricolati secondo il sistema di individuazione stabilito dal regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, devono provvedere all'iscrizione degli autoveicoli stessi, presso la competente sede provinciale dell'A.C.I., entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

     I titolari delle licenze di circolazione degli autoveicoli che, al momento dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, non si trovino immatricolati secondo il sistema di individuazione stabilito dal regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, provvederanno alla iscrizione degli autoveicoli stessi nel pubblico registro automobilistico, secondo le modalità prescritte dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e nel presente decreto, non oltre il 30° giorno successivo a quello in cui avranno ottenuto la nuova immatricolazione degli autoveicoli secondo il sistema di individuazione stabilito nel regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314.

 

          Art. 43.

     L'iscrizione nel pubblico registro degli autoveicoli immatricolati presso le prefetture anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, si effettua in base ai dati risultanti dalla licenza di circolazione e sulla produzione di due note contenenti i dati medesimi.

     Chiunque ritenga di avere diritto di proprietà sull'autoveicolo, iscritto nel pubblico registro al nome del titolare della licenza di circolazione, secondo le disposizioni del comma precedente, può, entro il termine di giorni 30 dall'avvenuta iscrizione, chiederne la rettifica, con istanza, sottoscritta anche dal titolare della licenza, debitamente autenticata.

     Ove manchi il consenso del titolare della licenza di circolazione alla rettifica, questa non può essere disposta che in seguito a sentenza.

     Se sia iniziata lite, copia dell'atto di citazione contro il titolare della licenza, è, a cura del rivendicante, notificata anche al funzionario dell'ufficio provinciale dell'A.C.I., che ne fa annotamento nel foglio del pubblico registro riferentesi all'autoveicolo in contestazione.

 

          Art. 44.

     Entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, il creditore, a cui favore sia stato costituito in pegno l'autoveicolo stesso, deve provvedere all'iscrizione del proprio credito, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

     Qualora, nel termine sopraindicato, il creditore si trovi nella impossibilità di produrre il titolo costitutivo del pegno, può chiedere che venga fatto annotamento, nel pubblico registro, della presentazione della domanda d'iscrizione del proprio credito, producendo, non oltre il termine di giorni 15 successivi alla data dell'annotamento, la prova di avere notificato al debitore citazione a comparire davanti alla competente autorità giudiziaria, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.

     Se il creditore avrà omesso di uniformarsi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero se, nel termine di un anno successivo alla data dell'annotamento della domanda di iscrizione, non avrà prodotto all'ufficio dell'A.C.I. il titolo occorrente per l'iscrizione definitiva del credito, il privilegio derivante dal pegno sull'autoveicolo non sarà opponibile ai terzi, che avessero acquistato la proprietà o diritti di privilegio sull'autoveicolo stesso e li avessero fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

 

          Art. 45.

     Se alla data dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, un autoveicolo sia gravato da privilegio ai sensi dell'art. 773, n. 3, del codice di commercio a favore del venditore per il prezzo pattuito e non corrisposto al momento della vendita, il creditore può chiedere, nel termine di 30 giorni, al competente ufficio dell'A.C.I., l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro a nome del proprietario e contemporaneamente, l'iscrizione del privilegio a proprio favore, purché il titolo, da cui risultano la vendita ed il credito, sia stato, nei termini prescritti dal citato art. 773 del codice di commercio, trascritto nel pubblico registro tenuto dalla competente cancelleria del tribunale.

     Il privilegio, iscritto a tenore del comma precedente, prende il grado che gli compete, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

 

          Art. 46.

     Il venditore di un autoveicolo che, all'atto della stipulazione della vendita, si sia riservato, col consenso del compratore, di trasferire a quest'ultimo la proprietà dell'autoveicolo stesso al momento dell'integrale pagamento del prezzo, può chiedere, entro giorni 60 dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a nome del compratore e col consenso di questi, che dovrà risultare da atto scritto, debitamente autenticato, che l'autoveicolo, oggetto della vendita, sia iscritto nel pubblico registro, al nome e quale proprietà del compratore, e domandare l'iscrizione a proprio favore del privilegio legale per il prezzo ancora dovuto.

     Per ottenere la menzionata iscrizione dovrà essere presentato, oltre alla dichiarazione di consenso del debitore, da cui risulti l'ammontare attuale del debito, l'atto di vendita autenticato e registrato, agli effetti della legge di registro, a tenore dell'art. 17 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

     Detto atto è registrato e regolarizzato, agli effetti della legge di bollo, senza applicazione di penalità, purché la parte vi provveda entro giorni 60 dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

     Qualora non siasi effettuata la iscrizione del privilegio, a tenore del comma 1° del presente articolo, ed il compratore abbia, a proprio nome, ottenuto l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, il venditore con patto di riservato dominio, che sia tuttora creditore del prezzo o di una parte del prezzo dell'autoveicolo venduto, può chiedere, entro 30 giorni, l'iscrizione a proprio favore, nel pubblico registro automobilistico, del privilegio legale sull'autoveicolo per il prezzo pattuito e non corrisposto, esibendo il titolo a tenero dei commi precedenti.

     Per ottenere tale iscrizione deve essere altresì esibita all'ufficio dell'A.C.I. una dichiarazione di consenso del compratore, debitamente autenticata, da cui risulti l'ammontare del debito.

     In ogni caso, se manchi il consenso del compratore, il venditore ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria, nel termine su indicato di giorni 30 dall'avvenuta iscrizione, che sia ordinata la rettifica dell'iscrizione stessa nel pubblico registro automobilistico a proprio favore, salva l'obbligazione di trasferire la proprietà dell'autoveicolo al compratore al momento dell'integrale pagamento del prezzo, oppure che sia ordinata l'iscrizione del privilegio sull'autoveicolo per l'ammontare del prezzo non ancora corrisposto, ferma restando l'iscrizione di proprietà nel pubblico registro medesimo a favore del compratore.

     Copia dell'atto di citazione contro il compratore è, a cura del venditore, notificata anche al funzionario dell'ufficio provinciale dell'A.C.I., che ne esegue annotamento nel foglio del pubblico registro riferentisi all'autoveicolo per il quale pende contestazione.

 

          Art. 47.

     Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti, i crediti del venditore o del sovventore del prezzo non possono essere iscritti nel pubblico registro come privilegiati ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, se derivino da atto di data anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso, a meno che il debitore espressamente non dichiari in iscritto di consentirvi.

 

          Art. 48.

     Il presente decreto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dal ministro per le finanze per l'entrata in vigore del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a tenore dell'art. 30 del regio decreto-legge medesimo.


[1] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 del R.D. 3 luglio 1940, n. 1344.