§ 82.3.1 - R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 .
Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'automobile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.3 pubblico registro automobilistico
Data:15/03/1927
Numero:436


Sommario
Art. 1.      Agli effetti del presente decreto, nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati [...]
Art. 2.      A favore del venditore di autoveicoli, quando vengano adempiute le formalità di cui alle disposizioni che seguono, spetta un privilegio legale per il prezzo o per quella [...]
Art. 3.      Se l'autoveicolo soggetto a privilegio legale o convenzionale, regolarmente risultante dal pubblico registro di cui all'art. 11 del presente decreto, sia stato distrutto [...]
Art. 4.      Colui, a cui favore sia costituito privilegio legale o convenzionale, ha l'obbligo di assicurare il debitore, per i casi di responsabilità civile verso i terzi derivante [...]
Art. 5.      I privilegi stabiliti nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 2, debitamente iscritti, sono preferiti ad ogni altro privilegio generale e speciale, fatta eccezione di [...]
Art. 6.      I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituiti sull'autoveicolo, se non siano stati registrati nel pubblico registro automobilistico a tenore del [...]
Art. 7.      Il compratore decade dal beneficio del termine se, senza il consenso del venditore o di chi, nel di lui interesse, abbia corrisposto al venditore la totalità o parte del [...]
Art. 8.      Se il venditore non intenda di chiedere la vendita coattiva a tenore dell'articolo precedente, può domandare il sequestro dell'autoveicolo gravato da privilegio, secondo [...]
Art. 9.      Qualora l'istanza per la vendita dell'autoveicolo sia fatta da un creditore privilegiato diverso da quelli indicati nel primo e secondo comma dell'art. 2, il pretore, in [...]
Art. 10.      Il possessore o il detentore che distrugga, guasti, deteriori l'autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionale debitamente iscritto, ovvero lo occulti, o, [...]
Art. 11.      Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuta nella [...]
Art. 12.      Nei pubblici registri di cui all'articolo precedente devono essere iscritte, in interi fogli distinti rispettivamente per ciascun autoveicolo o motociclo, le seguenti [...]
Art. 13.      Per l'iscrizione di ogni autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, l'A.C. I. deve ritirare e conservare negli atti il certificato di origine rilasciato dalla [...]
Art. 14.      La iscrizione di cui alla lettera g) dell'art. 12 si effettua con l'esibizione alla sede provinciale dell'A.C.I. del titolo costitutivo del privilegio, in originale o in [...]
Art. 15.      Chi chiede l'immatricolazione di un autoveicolo usato deve esibire alla Prefettura a cui l'istanza è rivolta, oltre al certificato di residenza rilasciato dal podestà ed [...]
Art. 16.      Sulla licenza di circolazione sono riportate, al momento della iscrizione sul pubblico registro automobilistico, le indicazioni di cui ai precedenti articoli, ed è [...]
Art. 17.  [3]
Art. 18.      Per ottenere la rinnovazione del privilegio, si presentano alla sede provinciale dell'A.C.I. due note conformi a quella della precedente iscrizione, contenenti la [...]
Art. 19.      La sede provinciale dell'A.C.I., dopo aver eseguito la iscrizione o la rinnovazione del privilegio, restituisce al richiedente una delle note, nella quale certifica [...]
Art. 20.  [4]
Art. 21.      La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell'A.C.I. su presentazione [...]
Art. 22.      La sede provinciale dell'A.C.I. custodisce negli archivi, in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, e riportata nel registro pubblico il contenuto delle [...]
Art. 23.      L'A.C.I. esercita, con i suoi organi centrali e provinciali, le funzioni demandategli dal presente decreto e dalle norme che verranno emanate ai sensi del successivo [...]
Art. 24.      Ai funzionari dell'A.C.I., per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni ad essi demandate dal presente decreto e dalla convenzione di esercizio, compresa la tenuta del [...]
Art. 25.      L'A.C.I. è responsabile dell'operato dei sui funzionari, tanto verso i terzi, quanto verso lo Stato, in dipendenza degli eventuali danni risultanti
Art. 26.      La vigilanza sull'esecuzione del presente decreto, per quanto riguarda la tenuta del registro automobilistico ed il sistema di pubblicità dei privilegi sugli [...]
Art. 27.      Le vertenze fra l'A.C.I. e lo Stato, relative a quanto è regolato dal presente decreto, appartengono all'esclusiva competenza del Ministero delle finanze, che su di esse [...]
Art. 28.      Il Ministro per le finanze determinerà l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all'A.C.I. per le formalità da eseguirsi nel pubblico registro [...]
Art. 29.      Il Ministro per le finanze può, con suo decreto, autorizzare le società esercenti la vendita a rate di autoveicoli ad emettere obbligazioni, anche per somma eccedente il [...]
Art. 30.      Con Regio Decreto, da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per [...]
Art. 31.      Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge


§ 82.3.1 - R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 [1].

Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'automobile club d'Italia.

(G.U. 11 aprile 1927, n. 84)

 

 

     Art. 1.

     Agli effetti del presente decreto, nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonché i motocicli, con esclusione, nei riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o moto-leggere.

     Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con essa intendere l'"Automobile Club d'Italia" costituito in ente morale.

 

          Art. 2.

     A favore del venditore di autoveicoli, quando vengano adempiute le formalità di cui alle disposizioni che seguono, spetta un privilegio legale per il prezzo o per quella parte di prezzo che sia stato pattuito e che non sia stato corrisposto all'atto della vendita e per i relativi accessori, specificati nel contratto.

     Lo stesso privilegio spetta, osservate le medesime formalità, a chi abbia, nell'interesse del compratore, corrisposto la totalità o parte del prezzo dell'autoveicolo.

     All'infuori dei casi di privilegio legale sull'autoveicolo ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, l'autoveicolo può formare oggetto di privilegio convenzionale, concesso dal debitore a garanzia di qualsiasi altro creditore.

     Il titolo che dà luogo al privilegio di cui ai commi precedenti deve risultare da atto scritto, debitamente registrato a tenore della legge di registro.

     Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni e può, col consenso delle parti, essere rinnovato prima della scadenza, per un ulteriore periodo non superiore ad un quinquennio, con effetto dall'originaria data di iscrizione.

     Il privilegio, debitamente iscritto secondo le norme del presente decreto, segue l'autoveicolo presso ciascun proprietario e possessore successivo, fino alla estinzione del credito che garantisce.

     L'iscrizione del privilegio non può essere chiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi dà luogo.

 

          Art. 3.

     Se l'autoveicolo soggetto a privilegio legale o convenzionale, regolarmente risultante dal pubblico registro di cui all'art. 11 del presente decreto, sia stato distrutto o deteriorato per un evento che dia luogo a pagamento di indennità di assicurazione, ovvero sia stato requisito dalle pubbliche autorità, le somme dovute dall'assicuratore o quelle costituenti l'indennità di requisizione sono vincolate al pagamento dei crediti garantiti dai privilegi iscritti nel pubblico registro.

 

          Art. 4.

     Colui, a cui favore sia costituito privilegio legale o convenzionale, ha l'obbligo di assicurare il debitore, per i casi di responsabilità civile verso i terzi derivante da danni prodotti dall'autoveicolo, per una somma non inferiore a quella del credito vincolato a privilegio e per un tempo uguale alla durata del vincolo medesimo.

     Il creditore privilegiato ha diritto di rivalersi sul debitore delle spese dell'assicurazione di cui al presente articolo.

     In mancanza di assicurazione, ai creditori di somme eventualmente dovute per danni causati dall'autoveicolo, non sono opponibili i privilegi di cui al presente articolo.

 

          Art. 5.

     I privilegi stabiliti nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 2, debitamente iscritti, sono preferiti ad ogni altro privilegio generale e speciale, fatta eccezione di quelli previsti nell'art. 1956, numeri 1, 2, 3 e 4 del Codice civile, riguardanti rispettivamente:

     1) le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori;

     2) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

     3) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

     4) le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi ed i salari delle persone di servizio per ugual tempo.

     E' fatta eccezione altresì per il privilegio riguardante i crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra gli autoveicoli che ne furono l'oggetto, ai sensi dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

     Nel concorso fra i privilegi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 il grado è determinato dalla data di iscrizione sul pubblico registro automobilistico di cui all'art. 11 del presente decreto.

 

          Art. 6.

     I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituiti sull'autoveicolo, se non siano stati registrati nel pubblico registro automobilistico a tenore del presente decreto, non hanno efficacia di fronte ai terzi, i quali abbiano acquistato la proprietà o altri diritti sull'autoveicolo e li abbiano fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro medesimo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge.

     Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

     L'iscrizione del titolo o l'annotazione della girata sul pubblico registro automobilistico fanno piena fede di fronte ai terzi per stabilire la data della costituzione o del trasferimento del privilegio.

 

          Art. 7.

     Il compratore decade dal beneficio del termine se, senza il consenso del venditore o di chi, nel di lui interesse, abbia corrisposto al venditore la totalità o parte del prezzo dell'autoveicolo su cui esiste privilegio, debitamente iscritto a loro favore, alieni l'intero autoveicolo o parti di esso, ovvero, in qualunque modo, diminuisca le garanzie a favore del venditore o del sovventore del prezzo.

     Se il compratore non soddisfaccia le sue obbligazioni, il pretore competente per il territorio, su ricorso di colui che sia garantito da privilegio, assunte, se del caso, sommarie informazioni, ordina, con decreto esteso in calce al ricorso, il sequestro dell'autoveicolo presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore, provvede alla nomina del custode, che può essere la stessa parte istante, se lo domandi, e stabilisce le modalità e il giorno della vendita, eventualmente anche a trattative private.

     Copia del ricorso e del decreto è, a cura della parte istante, notificata dal debitore, il quale, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, può proporre opposizione dinanzi al pretore medesimo.

     Se il debitore opponente, nella prima udienza, non produca documenti da cui risulti il pagamento delle somme dovute, il pretore ordina l'esecuzione del decreto di vendita, fatti salvi i diritti del debitore in prosieguo di giudizio.

     Se dal certificato relativo allo stato delle iscrizioni sul pubblico registro automobilistico, che dovrà essere allegato al ricorso, risulti la esistenza di altri creditori aventi privilegio anteriore sull'autoveicolo, copia del ricorso e del decreto di vendita dovrà loro essere notificata a cura del creditore istante.

     Sulle eventuali opposizioni di tali creditori, proposte nel termine sopra indicato, il pretore delibera se l'esecuzione del decreto debba aver luogo, fatti salvi i diritti delle parti di prosieguo di giudizio, ovvero se l'esecuzione debba rimanere sospesa sino all'esito delle lite.

     Nel caso di vendita di un autoveicolo gravato da privilegi a favore di più creditori, il prezzo viene ripartito fra di essi, dedotte le spese, osservato il grado del rispettivo privilegio, secondo uno stato di ripartizione che, in mancanza d'accordo fra le parti, viene fatto dal pretore.

 

          Art. 8.

     Se il venditore non intenda di chiedere la vendita coattiva a tenore dell'articolo precedente, può domandare il sequestro dell'autoveicolo gravato da privilegio, secondo le modalità indicate nel precedente articolo, notificando, nel termine di giorni dieci dall'avvenuto sequestro, al debitore citazione per comparire dinanzi all'autorità competente, per la risoluzione del contratto.

     Sia nel caso della vendita coattiva dell'autoveicolo, sia in quello di risoluzione del contratto, il creditore può inoltre domandare il risarcimento dei danni.

     Egli può essere autorizzato a ritenere le somme già riscosse, a titolo di cauzione per il deprezzamento dell'autoveicolo e per il risarcimento dei danni, fino a che questi non siano liquidati, salvo conguaglio a liquidazione avvenuta.

 

          Art. 9.

     Qualora l'istanza per la vendita dell'autoveicolo sia fatta da un creditore privilegiato diverso da quelli indicati nel primo e secondo comma dell'art. 2, il pretore, in caso di opposizione nei termini indicati nell'art. 7, può sospendere l'esecuzione del decreto o disporre che essa abbia luogo, salvi i diritti delle parti in prosieguo di giudizio.

 

          Art. 10.

     Il possessore o il detentore che distrugga, guasti, deteriori l'autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionale debitamente iscritto, ovvero lo occulti, o, comunque, lo sottragga alla garanzia del creditore è punito, anche se sia proprietario dell'autoveicolo stesso, con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 100.000 [2] .

     Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore o il detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto, l'occultamento o la sottrazione.

     Alle altre persone che partecipano al fatto, si applicano le pene suindicate, secondo le norme stabilite dal Codice penale per il concorso di più persone in uno stesso reato.

     Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltanto a querela di parte.

 

          Art. 11.

     Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuta nella provincia la licenza di circolazione.

     In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole.

     Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne è alcuna.

 

          Art. 12.

     Nei pubblici registri di cui all'articolo precedente devono essere iscritte, in interi fogli distinti rispettivamente per ciascun autoveicolo o motociclo, le seguenti indicazioni:

     a) il numero della licenza di circolazione;

     b) la data d'iscrizione nel pubblico registro;

     c) le caratteristiche di fabbricazione dell'autoveicolo, quali risultano dalla licenza di circolazione, e, inoltre, per gli autoveicoli di fabbricazione posteriore alla entrata in vigore del presente decreto, la data del certificato di origine, da rilasciarsi dalla fabbrica produttrice;

     d) il nome del proprietario o dei proprietari e la loro residenza;

     e) la data del rilascio della licenza di circolazione da parte del competente ufficio di prefettura;

     f) la data e le indicazioni relative ad ogni atto di successivo trasferimento della proprietà dell'autoveicolo;

     g) la data dell'atto da cui sorgono gli eventuali privilegi sull'autoveicolo, ai sensi dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 2, l'ammontare del credito privilegiato, la sua scadenza, gli interessi che produce, la persona o l'ente a cui favore i privilegi sono costituiti, la residenza della persona stessa o la sede dell'ente.

 

          Art. 13.

     Per l'iscrizione di ogni autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, l'A.C. I. deve ritirare e conservare negli atti il certificato di origine rilasciato dalla fabbrica.

     Le norme per tale iscrizione e per quella dei successivi trasferimenti di proprietà degli autoveicoli saranno determinate col regolamento di cui all'art. 30 del presente decreto.

 

          Art. 14.

     La iscrizione di cui alla lettera g) dell'art. 12 si effettua con l'esibizione alla sede provinciale dell'A.C.I. del titolo costitutivo del privilegio, in originale o in copia autentica, e di due note, una delle quali può essere estesa in calce al titolo stesso.

     Deve essere contemporaneamente esibita la licenza di circolazione.

     Le note devono contenere:

     1) il nome, il cognome, la residenza del creditore e del debitore e la loro paternità;

     2) la data dell'atto di vendita e gli estremi della formalità della registrazione effettuata ai fini della legge di registro, ovvero la data dell'atto costitutivo del privilegio convenzionale, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della citata legge;

     3) l'ammontare della somma dovuta;

     4) gli interessi che il credito produce;

     5) il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendano esigibili;

     6) il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo; la descrizione di questo, specificando la fabbrica, con la indicazione precisa del nome con cui questa è conosciuta in commercio; la potenza del motore ed il numero da cui è distinto; il numero del telaio; la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto, o la dichiarazione espressa che ne è sprovvisto.

     Il giratario, il concessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito sull'autoveicolo, garantito a sua volta da privilegio, già iscritto sul pubblico registro, possono far annotare sul registro e sulla licenza di circolazione, a lato della relativa iscrizione o annotazione, la girata, la cessione, la surrogazione o la costituzione del pegno avvenuta.

 

          Art. 15.

     Chi chiede l'immatricolazione di un autoveicolo usato deve esibire alla Prefettura a cui l'istanza è rivolta, oltre al certificato di residenza rilasciato dal podestà ed al certificato di approvazione dell'autoveicolo, anche l'estratto del pubblico registro tenuto dall'A.C.I., relativo alla precedente iscrizione.

     In tutti i casi di passaggio da una ad altra Provincia di autoveicoli già iscritti nel pubblico registro, devono riportarsi integralmente nel pubblico registro della nuova Provincia le iscrizioni ed annotazioni esistenti nel pubblico registro tenuto dall'A.C.I. nella Provincia di provenienza.

 

          Art. 16.

     Sulla licenza di circolazione sono riportate, al momento della iscrizione sul pubblico registro automobilistico, le indicazioni di cui ai precedenti articoli, ed è altresì annotato il prezzo di acquisto dell'autoveicolo.

     Le successive iscrizioni e annotazioni sul pubblico registro automobilistico sono pure riportate nella licenza di circolazione.

     Dalla relativa iscrizione è fatta menzione nel corrispettivo foglio del pubblico registro, con la formula: "fatto annotamento della licenza di circolazione".

 

          Art. 17. [3]

     Gli atti costituitivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli sono scritti su carta da bollo a centesimi 50 e sono registrati, agli effetti delle legge del registro, con l'applicazione della tassa di lire 2 per ogni 1000 lire di credito privilegiato.

     Essi debbono essere autenticati gratuitamente. L'autenticazione può essere fatta dai funzionari dell'A.C.I., all'uopo delegati per iscritto dalla sede centrale, ovvero dal podestà o dal giudice conciliatore competenti per territorio.

     Gli atti medesimi, compiuti all'estero e presentati per la iscrizione, devono essere legalizzati.

 

          Art. 18.

     Per ottenere la rinnovazione del privilegio, si presentano alla sede provinciale dell'A.C.I. due note conformi a quella della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che si intende di rinnovare l'originale iscrizione, accompagnate dall'atto da cui risulti il consenso del debitore.

 

          Art. 19.

     La sede provinciale dell'A.C.I., dopo aver eseguito la iscrizione o la rinnovazione del privilegio, restituisce al richiedente una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione o rinnovazione del privilegio e riporta contemporaneamente sulla licenza di circolazione la stessa iscrizione o rinnovazione, a termini del precedente art. 16.

 

          Art. 20. [4]

     Quando ha luogo il pagamento dell'ultima rata del prezzo dovuto al venditore o del credito del sovventore, deve essere rilasciata al debitore liberato una quietanza definitiva a saldo, nella quale sia contenuta esplicita dichiarazione del consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico, con autorizzazione alla sede provinciale dell'A.C.I. di effettuare le formalità liberatorie.

     Tale atto, scritto su carta da bollo da centesimi 50 e autenticato in conformità di quanto è disposto nell'art. 17, deve essere registrato, agli effetti della legge del registro, col pagamento di una tassa corrispondente all'ammontare della tassa di bollo di quietanza ordinaria sull'intero importo.

     Le stesse norme si applicano nel caso di estinzione di una obbligazione garantita da privilegio convenzionale sull'autoveicolo iscritto nel pubblico registro.

 

          Art. 21.

     La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell'A.C.I. su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo precedente, o di altro atto autentico portante il consenso del creditore.

     La cancellazione è eseguita altresì quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.

     Anche nel caso di cancellazione parziale, chi la richiede è tenuto a rimettere alla competente sede provinciale dell'A.C.I. il titolo che l'autorizza.

     La cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa si eseguiscono in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo e della data in cui la formalità si compie.

 

          Art. 22.

     La sede provinciale dell'A.C.I. custodisce negli archivi, in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, e riportata nel registro pubblico il contenuto delle note, indicando inoltre il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui è collocato il titolo stesso.

 

          Art. 23.

     L'A.C.I. esercita, con i suoi organi centrali e provinciali, le funzioni demandategli dal presente decreto e dalle norme che verranno emanate ai sensi del successivo art. 30, in base alla convenzione di esercizio da approvarsi dal ministero per le finanze.

 

          Art. 24.

     Ai funzionari dell'A.C.I., per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni ad essi demandate dal presente decreto e dalla convenzione di esercizio, compresa la tenuta del pubblico registro automobilistico, è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale.

     Essi, prima di assumere le loro funzioni, presteranno giuramento, secondo la formula prescritta dall'art. 5 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dinanzi al procuratore del Re presso il tribunale avente giurisdizione nella località dove ha sede l'ufficio a cui sono addetti.

 

          Art. 25.

     L'A.C.I. è responsabile dell'operato dei sui funzionari, tanto verso i terzi, quanto verso lo Stato, in dipendenza degli eventuali danni risultanti:

     1) dall'omissione nei pubblici registri automobilistici delle iscrizioni e delle annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

     2) dall'omissione nei certificati di una o più iscrizioni od annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possano venir imputate ai predetti funzionari;

     3) dalle cancellazioni indebitamente operate.

     I predetti funzionari sono tenuti di confermarsi nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni del presente decreto ed alle altre disposizioni legislative o regolamentari che li riguardano, sotto pena di una multa estensibile a lire 400.000 [5] .

 

          Art. 26.

     La vigilanza sull'esecuzione del presente decreto, per quanto riguarda la tenuta del registro automobilistico ed il sistema di pubblicità dei privilegi sugli autoveicoli, spetta ai procuratori generali del Re presso le Corti d'appello, i quali la esercitano per mezzo dei procuratori del Re territorialmente competenti.

 

          Art. 27.

     Le vertenze fra l'A.C.I. e lo Stato, relative a quanto è regolato dal presente decreto, appartengono all'esclusiva competenza del Ministero delle finanze, che su di esse provvede per mezzo della Direzione generale del demanio e delle tasse.

 

          Art. 28.

     Il Ministro per le finanze determinerà l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all'A.C.I. per le formalità da eseguirsi nel pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.[Omissis]

     Le formalità ed il rilascio dei certificati su indicati non sono soggetti ad alcuna tassa erariale.

 

          Art. 29.

     Il Ministro per le finanze può, con suo decreto, autorizzare le società esercenti la vendita a rate di autoveicoli ad emettere obbligazioni, anche per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, o speciali buoni fruttiferi, per un ammontare non superiore ai crediti garantiti sugli autoveicoli, in esenzione dell'imposta di ricchezza mobile.

 

          Art. 30.

     Con Regio Decreto, da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni, verranno emanate le norme transitorie e le altre che saranno necessarie per l'esecuzione del presente decreto e per il funzionamento dell'A.C.I. nei riguardi del pubblico registro automobilistico.

     Al Ministro per le finanze sono concesse le facoltà necessarie per la stipulazione della convenzione di esercizio di cui all'art. 23 e per l'emanazione delle altre norme occorrenti all'esecuzione della convenzione stessa.

     La data di entrata in vigore del presente decreto sarà stabilita con decreto dello stesso Ministro per le finanze.

 

          Art. 31.

     Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 


[1]  Convertito in legge dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510.

[2]  Importo già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3]  Le disposizioni di cui agli artt. 17 e 20 del presente R.D.L.sono state abrogate dall’art. 1 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344 in quanto autorizzano i funzionari dell'A.C.I. all'uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatore competenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.

[4]  Le disposizioni di cui agli artt. 17 e 20 del presente R.D.L.sono state abrogate dall’art. 1 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344 in quanto autorizzano i funzionari dell'A.C.I. all'uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatore competenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.

[5]  Importo già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.