§ 4.4.104 - L.R. 26 aprile 2007, n. 9.
Disposizioni in materia di energia.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/04/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR).
Art. 3.  Limiti di produzione.
Art. 4.  Risparmio energetico, migliori tecnologie disponibili e compensazioni ambientali.
Art. 5.  Modifiche e integrazioni alla L.R. 47/1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente).
Art. 6.  Norma Finale.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 4.4.104 - L.R. 26 aprile 2007, n. 9.

Disposizioni in materia di energia.

(B.U. 27 aprile 2007, n. 20).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell’articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, la presente legge disciplina le autorizzazioni per la costruzione e l’avvio di impianti per la produzione di energia, nelle more dell’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) con cui il Consiglio regionale determina i fondamentali indirizzi programmatici di cui al successivo art. 2 che definisce le relative scelte fondamentali di programmazione [1].

 

     Art. 2. Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR).

     1. Il PIEAR definisce:

     a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie;

     b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali;

     c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ivi comprese quelle connesse al settore agricolo e forestale;

     d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;

     e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;

     f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;

     g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;

     h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse necessarie;

     i) al fine di tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana e dell’utilizzazione razionale delle risorse naturali, il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) secondo i criteri e i metodi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea e della Legge Regionale n. 30 del 24 giugno 1997 e s.m.i..

     2. La Giunta Regionale predispone la proposta di PIEAR e promuove il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali attraverso una Conferenza Regionale per l’Energia.

 

     Art. 3. Limiti di produzione.

     1. Fino all’approvazione del PIEAR, non è consentita l’autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 220 del 26 giugno 2001.

     2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la realizzazione:

a) degli impianti fotovoltaici;

a.1 – incentivati in Conto energia di cui al DM 6.2.2006 e DM 28.7.2005;

a.2 – integrati o parzialmente integrati ai sensi del DM 19.02.2007;

a.3 – di cui ai bandi già emanati dalla Regione;

a.4 – non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM 19.02.07;

Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale;

a.5 – di potenza fino a 1 MW con caratteristiche disciplinate dal comma 5.

b) degli impianti mineolici con potenza nominale installata complessiva non superiore a 1 MW e per un numero massimo di cinque aerogeneratori; purchè non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali , nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D. lgs. n. 152/2006;

c) degli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale con una potenza elettrica installata non superiore a 500 KW e in aree agricole ed industriali;

d) delle centraline idroelettriche di potenza complessiva non superiore a 250 KW;

e) degli impianti realizzati nei limiti della potenza già autorizzata in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; nei processi di riconversione è consentito l’utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di origine vegetale [2].

 

     Art. 4. Risparmio energetico, migliori tecnologie disponibili e compensazioni ambientali.

     1. La Regione sostiene il risparmio energetico e l’uso delle fonti rinnovabili attraverso programmi finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali.

     2. Nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria la Regione, promuove:

     a) la stipula di accordi di compensazione ambientale, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati con soggetti pubblici o privati, che perseguano lo scopo di attuare criteri di equilibrata proporzionalità tra le misure di compensazione ed equilibrio e l’intervento complessivo;

     b) la costituzione di un fondo regionale di compensazione ambientale da finanziarsi con i proventi degli accordi di cui alla precedente lettera a) o con le royalties fisiche da essi derivanti e con i proventi degli accordi già sottoscritti e correlati all’ubicazione di infrastrutture energetiche nel territorio regionale.

     3. La Giunta Regionale può subordinare il rilascio di una autorizzazione o concessione a fini energetici di sua competenza a un accordo relativo all’esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica dell’attuazione del progetto.

     4. Gli accordi di compensazione ed il fondo indicati nelle precedenti lettere a) e b) sono promossi ad esclusivo vantaggio degli enti territoriali interessati - come individuati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e ferme le esclusioni stabilite dalla legge - ovvero a diretto beneficio dei cittadini della Basilicata.

     5. Gli impianti e i sistemi di produzione di energia dovranno essere realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili (BAT).

 

     Art. 5. Modifiche e integrazioni alla L.R. 47/1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente). [3]

     [1. All’allegato B della Legge Regionale n. 47 del 14 dicembre 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) la lettera g) punto 2 (Industria energetica) dell’allegato B della L.R. 14 dicembre 1998 n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente) è sostituita dalla seguente:

     “g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale non superi 100 kW).

     Soglia in aree naturali protette: tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale complessiva non superi 50 Kw.”

     2. Al punto 2 dell’allegato B della L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente) è aggiunta la seguente lettera l):

     “l) impianti di produzione di energia mediante l’utilizzo di pannelli fotovoltaici (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti relativi: a dispositivi di sicurezza; a singoli dispositivi di illuminazione; ad installazioni integrati e installazioni parzialmente integrati in altri manufatti anche preesistenti, che occupino una area inferiore a 2000 mq).

     Soglia in aree naturali protette: tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti relativi: a dispositivi di sicurezza; a singoli dispositivi di illuminazione; ad installazioni su altri manufatti anche preesistenti, che occupino una area inferiore a 1000 mq.”]

 

     Art. 6. Norma Finale. [4]

     1. Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l’autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[2] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[3] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.