§ 4.1.111 - L.R. 7 agosto 2009, n. 25.
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:07/08/2009
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 1 bis.  (Definizioni)
Art. 2.  (Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio)
Art. 3.  (Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente)
Art. 4.  Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
Art. 4 bis.  (Programmi di riqualificazione urbana delle aree degradate)
Art. 5.  (Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente)
Art. 6.  Divieti
Art. 7.  Divieto di cumulo
Art. 8.  Titoli abilitativi
Art. 9.  Oneri di costruzione
Art. 10.  Validità temporale
Art. 11.  Obblighi generali
Art. 12.  Dichiarazione di urgenza


§ 4.1.111 - L.R. 7 agosto 2009, n. 25.

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

(B.U. 7 agosto 2009, n. 34)

 

Art. 1. Finalità [1]

1. La Regione Basilicata, in attuazione dell’art. 5 comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:

a) promuove misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, nonchè a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente;

b) incentiva la riqualificazione di aree urbane degradate.

 

     Art. 1 bis. (Definizioni) [2]

1. Ai fini della presente legge:

a) per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuita', dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o piu' liberi accessi sulla via, e possa avere una o piu' scale autonome;

b) per fabbricato o edificio residenziale si intende il fabbricato urbano o rurale, destinato per la prevalente parte della cubatura ad uso abitazione.

 

     Art. 2. (Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio) [3]

1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. n. 23/1999, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001e ss.mm.ii., a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (SC) fino a mq 300, a tipologia B familiare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva di mq 400, possono essere ampliati entro il limite massimo del 20% ed entro il limite massimo di mq 40 di superficie per unità abitativa [4].

2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all’art. 2 del DM 10 maggio 1977, n. 801.

2 bis. Ai fini del calcolo della superficie complessiva di cui al presente comma, non rientrano gli annessi agricoli di cui alle zone E del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) [5].

3. Nel caso di edifici residenziali mono o plurifamiliari di cui al precedente comma 1, l’ampliamento di cui al comma 1 non può essere comunque superiore a mq 40,00 di superficie complessiva per ciascuna unità immobiliare.

3-bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 è consentito l’ampliamento fino a mq 160 per l’intero edificio, nel limite massimo di mq 40 per unità immobiliare; l’ampliamento potrà essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che l’intervento potrà prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato fino ad un massimo del 15% della stessa, purché l’incremento sia realizzato all’interno del lotto di pertinenza e non prospetti su spazi pubblici e, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa e degli strumenti urbanistici vigenti [6].

3-ter. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono altresì consentiti su edifici o unità immobiliari a destinazione non residenziale esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, di superficie non superiore a mq 250, ampliamenti alla superficie coperta esistente entro il limite max del 15% .

3-quater. Nelle aree di tipo D di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, sono consentiti su unità immobiliari a destinazione non residenziale esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, ampliamenti alla superficie coperta esistente entro il limite max del 15%. Detti ampliamenti possono essere realizzati entro la sagoma della superficie coperta nel rispetto delle altezze di piano e/o anche sulle aree pertinenziali destinate a standards, entro il limite massimo del 50% delle medesime. In tal caso dette aree potranno essere compensate mediante monetizzazione così come previsto dal comma successivo. Tali somme hanno destinazione vincolata per le amministrazioni essendo finalizzate al recupero degli standards sottratti [7].

3-quinquies. Nelle aree di tipo "E" di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell'ambito di aree agricole, sono consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, destinate ad attività agrituristiche e del turismo rurale di cui alla L.R. 25 febbraio 2005, n. 17 le ss.mm.ii nonché alle attività funzionali all’attività agricola come definite dall’art. 2135 codice civile nonché alle attività di ristorazione e sale ricevimenti, ampliamenti per la realizzazione di porticati e/o superfici coperte ed aperte almeno su due lati nella misura massima del 50% della superficie coperta della sagoma di ingombro a terra con un massimo di mq 200. Per le stesse unità immobiliari è consentito un aumento di superficie utile pari al 15% [8].

3 sexies. Nel caso di edifici non residenziali con superficie complessiva superiore a 400 mq è consentito l’ampliamento fino a 160 mq per l’intero edificio, nel limite massimo del 15% della superficie esistente; l’ampliamento può essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica formale. L’ampliamento potrà essere realizzato prevedendo la copertura di terrazzi esistenti o il recupero del sottotetto [9].

4. Gli interventi di ampliamento su edifici sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio.

5. Si ha miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’intera unità immobiliare oggetto di ampliamento.

6. I limiti indicati ai commi precedenti sono ulteriormente incrementati del 5%, o nei casi di cui al comma 3bis di mq 40 complessivi, se si realizza, almeno uno, degli interventi specificati all’art. 11 comma 9 a), c), e) della L.R. 28/2007.

7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall'edificio per il quale è consentito derogare ai limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell’art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall’art. 873 del codice civile, primo capoverso, e salvo quanto stabilito dall’art. 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 28/2007; è possibile altresì superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti [10].

7-bis. Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche recuperando a fini residenziali superfici dei piani sottotetti esistenti, come definiti dall’art. 2 della L.R. 8 /2002 , con la creazione di collegamento diretto tra unità immobiliare e locali sottotetto.

7-ter. Gli interventi di ampliamento di cui al comma precedente possono avvenire anche modificando le quote di colmo e di gronda e con alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal precedente comma 7.

7 quater. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo nel caso di pertinenze della residenza, fermo restando i limiti stabiliti dalla legge, possono essere realizzati separatamente dall’edificio principale nell’ambito del lotto fondiario. Per tale pertinenza è consentito derogare ai limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell’art. 2bis del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall’art. 873 del Codice Civile, primo capoverso, e salvo quanto stabilito dall’art. 11, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 è possibile altresì superare di m. 3,10 l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti [11].

8. Gli edifici residenziali, a seguito degli interventi di ampliamento ai sensi del comma 1, possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45.

9. Le nuove unità immobiliari di cui al presente articolo non possono mutare la destinazione d’uso per un periodo di anni 10.

9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell’art. 41 sexies della L.1150/1942 , del D.M. 1444/68 e della legge regionale 19/99 s.m.i.

9-ter. Nell’applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di cui al comma precedente, i Comuni possono consentire gli ampliamenti previo versamento di una somma commisurata sia al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici e della loro realizzazione e sia per la compensazione della mancata realizzazione dei parcheggi privati.

 

     Art. 3. (Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente) [12]

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 e s.m.i. promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, nonché di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.

1 bis. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801.

1 ter. Ai fini del calcolo della superficie complessiva di cui al presente comma, non rientrano gli annessi agricoli di cui alle zone E del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 [13].

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.

2 bis. Per quanto concerne gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, la superficie complessiva esistente su cui calcolare l’aumento di cui al comma 1 è quella riveniente dal titolo abilitativo in corso di validità.

3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa.

4. Il limite del 30% indicato al comma 1 è incrementato fino al 35% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia, se si ricorre all'utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del fabbisogno di energia dell'intero edificio, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata almeno del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore incrementale di 50 mq; è ulteriormente incrementato per l'edilizia residenziale fino al 40% se si realizzano gli interventi specificati all'art. 11 comma 9, lettere a), c), ed e), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i..

5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione si applica quanto previsto nel testo vigente dell’articolo 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall’articolo 873, primo capoverso, del codice civile, e salvo quanto stabilito dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 28/2007; è possibile, invece, superare di m. 3,10 l’altezza massima degli edifici esistenti, nonché la modifica delle sagome e delle tipologie, nonché la loro diversa distribuzione nell’ambito del lotto di pertinenza; l’inizio dei lavori di ricostruzione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuta demolizione dell’edificio esistente [14].

5 bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell' art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, del D.M. n. 1444/68 e della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 e s.m.i..

5 ter. Nell'applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere l'obbligo di cui al D.M. n. 1444/68 in relazione all'ampliamento volumetrico dell'edificio, i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici, e della loro realizzazione.

5 quater. Sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di singoli edifici a destinazione d'uso non residenziale incompatibili con la destinazione di zona; ove la delocalizzazione delle relative volumetrie avvenga verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, è incentivata con un ulteriore premialità del 15% della superficie coperta esistente, in aggiunta agli incrementi consentiti dai commi precedenti e con priorità di assegnazione dei lotti nelle suddette aree produttive.

5 quinquies. Ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie di cui al comma precedente, le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree.

5 sexies. Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la porzione di terreno destinata all'edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche in sanatoria.

Nell’ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva, al fine di garantire una maggiore qualità architettonica, formale, di finiture dell’intervento, il lotto di pertinenza può essere esteso ad aree limitrofe che posseggono il requisito di contiguità con il lotto di pertinenza originario, e che sono ricomprese nella medesima zona urbanistica del lotto di pertinenza originario.

5 septies. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza.

 

     Art. 4. Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana

1. La Regione Basilicata promuove la realizzazione di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla DGR n. 322 del 25.02.2003 e nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

A tal fine la Regione, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta ai fini dell’ammissibilità, proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza.

Le proposte di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana possono essere presentate alla Regione anche dai privati senza ricorso a risorse pubbliche di qualsiasi natura.

Nella selezione sarà data priorità alle proposte che prevedono la riqualificazione urbana e il riuso del patrimonio edilizio esistente.

2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la Regione promuove conferenze di servizi finalizzate a definire accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo 18.8.2009 n. 267.

3. Gli alloggi sociali, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.4.2008, realizzati o recuperati nell’ambito dei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, destinati alla locazione permanente e quelli destinati alla locazione temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, andranno locati ad un canone non superiore a quello definito rispettivamente dall’art. 2, secondo comma, e art. 2, terzo comma, dello stesso D.M. 22.4.2008.

Nel caso di alloggi in locazione con promessa di vendita, la durata della locazione non può essere inferiore ai 10 anni ed il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi dell’art. 2, terzo comma, del D.M. 22.4.2008.

Al termine del periodo di locazione a canone agevolato gli alloggi potranno essere alienati secondo modalità e prezzi di cessione che la Giunta regionale dovrà definire.

4. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio previsti nei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana di cui al comma 1 devono rispettare le vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e prevedere il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. Per la definizione di miglioramento della prestazione resta fermo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 3 della presente legge.

5. Gli interventi di cui al comma precedente devono altresì utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia nonché gli impianti fotovoltaici e rispettare le modalità previste dall’art. 11 comma 9 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28.

 

     Art. 4 bis. (Programmi di riqualificazione urbana delle aree degradate) [15]

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. 23/99, promuove ed incentiva la riqualificazione di aree urbane degradate, mediante la formazione di programmi di riqualificazione urbana coerenti con le strategie comunali ed il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati .

2. I programmi di riqualificazione urbana di cui al presente articolo sono strumenti volti a promuovere il recupero di parti significative di città o aree degradate mediante interventi organici in grado di affrontare in modo integrato:

a) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio ed il cambio d’uso degli immobili purché compatibile o complementare con le destinazioni d’uso prevalenti dell’area;

b) la riqualificazione degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale;

c) il recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi ;

d) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione.

3. I Comuni individuano nell’ambito dello strumento urbanistico vigente (Regolamento Urbanistico, Piano Regolatore Generale o Programma di Fabbricazione) le aree di cui al comma 1 con apposito atto deliberativo consiliare.

4. I programmi devono interessare esclusivamente tessuti edilizi degradati perimetrati in ambiti urbani e periurbani cosi come definiti dalla LUR e R.A .

5. I programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell'area d'intervento.

6. I programmi di riqualificazione urbana :

1) definiscono regimi urbanistici dell’area perimetrata ;

2) definiscono in coerenza con le previsioni del piano vigente:

a) la rete delle vie di comunicazione stradali e relativi impianti, da realizzare o trasformare nel periodo di validità del programma ;

b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre eventualmente ai Piani Attuativi di cui all'art. 17 della LUR con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché le opere ed impianti di interesse collettivo e sociale;

e) le norme e le premialità per l’attuazione del programma.

7. Il programma è approvato, sulla base della verifica di coerenza effettuata in sede di conferenza di pianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 23/99, secondo quanto stabilito dagli artt. 15 e 37 della stessa legge regionale e suo regolamento d’attuazione.

 

     Art. 5. (Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente) [16]

1. La Regione Basilicata promuove, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani con accesso diretto da strada di edifici esistenti non soggette a servitù d’uso pubblico, per le seguenti destinazioni d’uso:

a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla L. 122/1989;

b) locali di servizio pertinenziali alle unità immobiliari appartenenti all’edificio;

c) alloggi sociali di cui al D.M. del 22 aprile 2008;

d) alloggi per persone diversamente abili di cui alla L. 104/1992;

e) nuove unità immobiliari ad uso residenziale di superficie complessiva non inferiore a mq 45;

f) nuove unità immobiliari, ma ad uso diverso dalla residenza (attività commerciali, depositi, attività ricreative, uffici e servizi privati e/o pubblici, ) purché compatibili con la zona interessata.

1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica; devono assicurare, inoltre, il rispetto dell’art. 41 sexies della L.1150/1942, del D.M. 1444/68 e della legge regionale 19/99 s.m.i.; non devono, altresì, essere in contrasto con il regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi devono essere realizzati in soluzione unitaria con l’edificio interessato, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono compresi.

1-ter. Il mutamento di destinazione d’uso di immobili legittimamente edificati e/o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, è ammesso quando:

a) modifica la destinazione tra i seguenti usi: residenziale, turistico-alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità. E’ ammesso, altresì, il mutamento della destinazione d’uso fino al 100% delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da residenziale a turistico-alberghiera e da turistico-alberghiera a sanitaria o socio-sanitaria, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente. La Giunta regionale regolamenta, con proprio provvedimento, le differenti tipologie di strutture, anche per aree territoriali, i criteri e le modalità con i quali si può procedere alla rimozione del vincolo di destinazione per le strutture recettive fino al 100 per cento delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da turistico alberghiera a sanitaria o socio-sanitaria;

b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall’art. 41 sexies della L. 1150/1942 , dal D.M. 1444/68 e dalla legge regionale 19/99 s.m.i e dallo strumento urbanistico vigente;

c) venga assicurato il rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica degli edifici, non risulti in contrasto con il Regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi vengano realizzati in soluzione unitaria con l’edificio interessato, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono compresi [17].

1-quater. I mutamenti di destinazione d’uso a residenziale non possono riguardare i piani seminterrati ed i piani terra di edifici esistenti ricompresi all’interno delle zone D di cui al D.M. 1444/68. Relativamente ai piani superiori, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a residenziale nella misura massima di cui al comma precedente. In dette aree è altresì consentito il cambio di destinazione ad uso commerciale di edifici esistenti, previa l’inderogabile dimostrazione della dotazione di aree a parcheggio nella misura prevista dalle normative vigenti [18].

1-quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all’interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempre che la destinazione d’uso dell’edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita. Possono essere consentiti mutamenti d’uso da depositi e/o annessi agricoli in disuso, e senza aumenti volumetrici, finalizzati al loro recupero e riuso a residenza fino ad un massimo di 100 mq. Sono altresì consentite all’interno delle zone omogenee E, modifiche di destinazioni d’uso di edifici esistenti nella misura massima di metri quadrati 300 per consentirne l’utilizzo ai fini artigianali e commerciali [19].

1-sexies. Nell’applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di cui al D.M. 1444/68 , i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici e della loro realizzazione.

1-septies. Nel caso di terreni acclivi, che danno origine a due livelli distinti entrambi dotati di accesso diretto da strada, il riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere, di cui al comma 1, è esteso alle superfici coperte e libere di eventuali “piani intermedi” che dovessero trovarsi tra i due livelli distinti con accesso diretto da strada [20].

 

     Art. 6. Divieti [21]

1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 e i programmi di cui all’art. 4bis non sono consentiti in aree che risultino:

a) ubicati all'interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrali negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “A” del D.M. n. 1444/1968;

b) ubicati all'interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “B” sature del D.M. n. 1444/1968 o definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

1 bis. [Nei tessuti di cui al precedente punto b) del comma 1 dell’articolo 6 sono consentiti gli interventi di cui ai commi 1 e 3 bis dell’articolo 2 della presente legge, senza modifica della sagoma degli edifici] [22].

2. I Comuni , entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di cui all'art. 3 comma 1, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico.

3. I Comuni, con motivata deliberazione, possono individuare limitate parti del territorio nelle quali le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e il limite temporale indicato all'art. 3 comma 1, non trovano applicazione. In tali ipotesi, la deliberazione dei Comuni deve essere trasmessa alla Regione che, nel termine perentorio di 30 giorni, dovrà manifestare il proprio parere vincolante. L'inutile decorso di detto termine vale come silenzio-assenso.

4. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono, altresì, consentiti su edifici che risultino:

a) realizzati in assenza di titolo abilitativo;

b) ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) definiti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;

d) ubicati in aree dichiarate intrasformabili per l’uso insediativo (residenziale, produttive, commerciale e del terziario) dei rispettivi piani paesistici;

e) ricadenti nelle aree indicate all'art. 142 comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali;

f) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale.

4 bis. Sono esclusi dai divieti elencati nel precedente comma 4 i Comuni che prima dell’entrata in vigore della legge erano già muniti di Piani paesistici e per tale casistica si applicano le norme di attuazione dei predetti piani [23].

 

     Art. 7. Divieto di cumulo

1. Gli ampliamenti previsti agli art. 2 e 3 comma 1 non sono cumulabili con eventuali bonus urbanistici previsti da altre leggi e dagli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 8. Titoli abilitativi [24]

1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 sono realizzabili tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) relativamente agli interventi richiamati ai commi 1 e 2 del art. 22 DPR 380/2001 e tramite denuncia di inizio attività relativamente agli interventi di cui all’art. 22, comma 3, D.P.R. 380/01.

1 bis. Nei casi di interventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, con conseguenziale aumento delle superfici effettuati in applicazione del precedente art. 3, gli stessi possono essere assentiti con permesso di costruire o anche con denuncia di inizio attività, in base all’art. 22, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001 [25].

1 ter. Per i procedimenti di ristrutturazione edilizia avviati con presentazione di permesso di costruire (art. 10 D.P.R. n. 380/2001), o DIA (art. 22 D.P.R. n. 380/2001) il deposito dei calcoli strutturali, presso i competenti uffici regionali (art. 2, comma 1, L.R. 38/97), può essere effettuato 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori e, comunque, dopo aver ricevuto l’assenso urbanistico dell’ufficio competente, con provvedimento esplicito o tramite l’istituto del silenzio-assenso [26].

2. Il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, come indicato all’art. 2 comma 3 e art. 3 comma 3, deve essere provato documentalmente dal professionista abilitato. Ai fini del presente comma, la prova documentale consiste nel progetto redatto, con riferimento allo stato di fatto dell’edificio per interventi art.2, comma 4 e alla normativa vigente art. 3, comma 3.

3. In fase di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di allegare l’attestazione di qualificazione energetica ai sensi della normativa vigente.

4. I Comuni, attraverso le strutture tecniche dei propri uffici, disporranno verifiche sugli interventi di miglioramento della prestazione energetica che hanno determinato l’accesso agli incrementi di cui all’art. 2, comma 3 e art. 3, comma 3.

5. La mancata rispondenza a quanto previsto nel progetto e ai documenti depositati e asseverati con la DIA e/o SCIA rende difformi le opere realizzate. Per le opere realizzate in difformità al progetto asseverato, accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

6. In caso di interventi edilizi realizzati in parziale difformità dall’idoneo titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, i Comuni, laddove trovi applicazione il comma 2 del predetto articolo, possono autorizzare il solo completamento funzionale ai fini della agibilità e della abitabilità delle opere realizzate, qualora sussistano e siano documentate le seguenti condizioni:

a) sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile senza pregiudizio delle preesistenze e delle parti eseguite in conformità e sia stata pagata la relativa sanzione;

b) il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/ o alla qualità urbana dell’area;

c) sia mantenuta immutata la destinazione degli interventi autorizzati [27].

 

     Art. 9. Oneri di costruzione [28]

1. Fatti salvi i casi in cui il contributo di costruzione non è dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per gli interventi di cui all'art. 2, art. 3 e all'art. 5 è dovuto il contributo di costruzione [29].

2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni la riduzione dell’importo del contributo di costruzione al fine di incentivare gli interventi [30].

 

     Art. 10. Validità temporale [31]

1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31 dicembre 2018 [32].

2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso al 31.12.2011 e in fase di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Obblighi generali

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli art. 2, 3 e 5 della presente legge devono essere attuati nel pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri.

 

     Art. 12. Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[4] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[6] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[7] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[8] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[9] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[10] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[11] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, L.R. 19/2017.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25 e ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[13] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[14] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[15] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[16] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[17] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[18] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[19] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 10 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[20] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[21] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[22] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[23] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, L.R. 19/2017.

[24] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[25] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 44 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[26] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 44 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[27] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[28] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[29] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[30] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[31] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[32] Comma già sostituito dall'art. 33 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18, dall'art. 15 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 33.