§ 4.1.118 - L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.
Modifiche alla Legge Regionale 7.08.2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:03/12/2012
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.  (Poteri Sostitutivi)
Art. 17.  (Pubblicazione)


§ 4.1.118 - L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

Modifiche alla Legge Regionale 7.08.2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), alla Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, Governo ed Uso del Territorio); alla Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l’approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali), alla Legge Regionale 27 luglio 1979, n. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione), in attuazione dell’art. 5 comma 9 del Decreto Legge 13.05.2011, n. 70 convertito, con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.

(B.U. 7 dicembre 2012, n. 44)

 

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 25 S.M.I. (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

 

Art. 1.

1. L’art. 1 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente

1. La Regione Basilicata, in attuazione dell’art. 5 comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106:

a) promuove misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, nonchè a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente;

b) incentiva la riqualificazione di aree urbane degradate.

 

     Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1 della L.R. 25/2009 è inserito il seguente articolo:

Art. 1 bis (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o piu' liberi accessi sulla via, e possa avere una o piu' scale autonome;

b) per fabbricato o edificio residenziale si intende il fabbricato urbano o rurale, destinato per la prevalente parte della cubatura ad uso abitazione.

 

     Art. 3.

1. L’articolo 2 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente articolo:

(Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio)

1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. 23/99, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva fino a mq 400, possono essere ampliati entro il limite max del 20%.

2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all’art. 2 del DM 10 maggio 1977, n. 801.

3. Nel caso di edifici residenziali mono o plurifamiliari di cui al precedente comma 1, l’ampliamento di cui al comma 1 non può essere comunque superiore a mq 40,00 di superficie complessiva per ciascuna unità immobiliare.

3-bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 è consentito l’ampliamento fino a mq 160 per l’intero edificio; l’ampliamento potrà essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che l’intervento non potrà prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato.

3-ter. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono altresì consentiti su edifici o unità immobiliari a destinazione non residenziale esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, di superficie non superiore a mq 250, ampliamenti alla superficie coperta esistente entro il limite max del 15% .

3-quater. Nelle aree di tipo D di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, sono consentiti su unità immobiliari a destinazione non residenziale esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, ampliamenti alla superficie coperta esistente entro il limite max del 15% .

3-quinquies. Nelle aree di tipo “E” di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell’ambito di aree agricole, sono consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, destinate ad attività turistico-ricettive, agrituristiche e funzionali all’attività agricola cosi come definite dall’art. 2135 del Codice Civile, ampliamenti per la realizzazione di porticati e/o superfici coperte ed aperte almeno su due lati nella misura massima del 50% della superficie coperta della sagoma di ingombro a terra .

4. Gli interventi di ampliamento su edifici sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio.

5. Si ha miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’intera unità immobiliare oggetto di ampliamento.

6. I limiti indicati ai commi precedenti sono ulteriormente incrementati del 5%, o nei casi di cui al comma 3bis di mq 40 complessivi, se si realizza, almeno uno, degli interventi specificati all’art. 11 comma 9 a), c), e) della L.R. 28/2007.

7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall’edificio e devono rispettare i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall’art. 11 comma 1 e 2 della L. R. 28/2007; è possibile, invece, superare di 3.10 mt l’altezza max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

7-bis. Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche recuperando a fini residenziali superfici dei piani sottotetti esistenti, come definiti dall’art. 2 della L.R. 8 /2002 , con la creazione di collegamento diretto tra unità immobiliare e locali sottotetto.

7-ter. Gli interventi di ampliamento di cui al comma precedente possono avvenire anche modificando le quote di colmo e di gronda e con alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal precedente comma 7.

8. Gli edifici residenziali, a seguito degli interventi di ampliamento ai sensi del comma 1, possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45.

9. Le nuove unità immobiliari di cui al presente articolo non possono mutare la destinazione d’uso per un periodo di anni 10.

9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell’art. 41 sexies della L.1150/1942 , del D.M. 1444/68 e della legge regionale 19/99 s.m.i.

9-ter. Nell’applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di cui al comma precedente, i Comuni possono consentire gli ampliamenti previo versamento di una somma commisurata sia al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici e della loro realizzazione e sia per la compensazione della mancata realizzazione dei parcheggi privati.

 

     Art. 4.

1. L’art. 3 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 3 (Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente)

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. 23/99 , promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma precedente sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.

3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell’edificio ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30 %, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa.

4. Il limite del 30% indicato al comma 1 è incrementato fino al 35% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del fabbisogno di energia dell’intero edificio , se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata almeno del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore incrementale di 50 mq ; è ulteriormente incrementato per l’edilizia residenziale fino al 40 % se si realizzano gli interventi specificati all’art. 11 comma 9 a), c), e) , della L.R. 28/2007;

5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; è possibile , invece, superare di 3,10 mt l’altezza max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti nonché la modifica delle sagome ed una loro diversa distribuzione nell’ambito del lotto di pertinenza; l’inizio dei lavori di ricostruzione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuta demolizione dell’edificio esistente.

5-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell’art. 41 sexies della L.1150/1942 , del D.M. 1444/68 e della legge regionale 19/99 s.m.i.

5-ter. Nell’applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di cui al D.M. 1444/68 in relazione all’ampliamento volumetrico dell’edificio, i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici, e della loro realizzazione.

5-quater. Sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di singoli edifici a destinazione d’uso non residenziale incompatibili con la destinazione di zona; ove la delocalizzazione delle relative volumetrie avvenga verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, è incentivata con un ulteriore premialità del 15% della superficie coperta esistente, in aggiunta agli incrementi consentiti dai commi precedenti e con priorità di assegnazione dei lotti nelle suddette aree produttive.

5-quinquies. Ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie di cui al comma precedente , le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree.

 

     Art. 5.

1. Dopo l’articolo 4 della L.R. 25/2009 è inserito il seguente:

Art. 4 bis. (Programmi di riqualificazione urbana delle aree degradate)

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. 23/99, promuove ed incentiva la riqualificazione di aree urbane degradate, mediante la formazione di programmi di riqualificazione urbana coerenti con le strategie comunali ed il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati .

2. I programmi di riqualificazione urbana di cui al presente articolo sono strumenti volti a promuovere il recupero di parti significative di città o aree degradate mediante interventi organici in grado di affrontare in modo integrato:

a) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio ed il cambio d’uso degli immobili purché compatibile o complementare con le destinazioni d’uso prevalenti dell’area;

b) la riqualificazione degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale;

c) il recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi ;

d) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione.

3. I Comuni individuano nell’ambito dello strumento urbanistico vigente (Regolamento Urbanistico, Piano Regolatore Generale o Programma di Fabbricazione) le aree di cui al comma 1 con apposito atto deliberativo consiliare.

4. I programmi devono interessare esclusivamente tessuti edilizi degradati perimetrati in ambiti urbani e periurbani cosi come definiti dalla LUR e R.A .

5. I programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell'area d'intervento.

6. I programmi di riqualificazione urbana :

1) definiscono regimi urbanistici dell’area perimetrata ;

2) definiscono in coerenza con le previsioni del piano vigente:

a) la rete delle vie di comunicazione stradali e relativi impianti, da realizzare o trasformare nel periodo di validità del programma ;

b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre eventualmente ai Piani Attuativi di cui all'art. 17 della LUR con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché le opere ed impianti di interesse collettivo e sociale;

e) le norme e le premialità per l’attuazione del programma.

7. Il programma è approvato, sulla base della verifica di coerenza effettuata in sede di conferenza di pianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 23/99, secondo quanto stabilito dagli artt. 15 e 37 della stessa legge regionale e suo regolamento d’attuazione.

 

     Art. 6.

1. L’art. 5 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente:

Art. 5 (Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente)

1. La Regione Basilicata promuove, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani con accesso diretto da strada di edifici esistenti non soggette a servitù d’uso pubblico, per le seguenti destinazioni d’uso:

a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla L. 122/1989;

b) locali di servizio pertinenziali alle unità immobiliari appartenenti all’edificio;

c) alloggi sociali di cui al D.M. del 22 aprile 2008;

d) alloggi per persone diversamente abili di cui alla L. 104/1992;

e) nuove unità immobiliari ad uso residenziale di superficie complessiva non inferiore a mq 45;

f) nuove unità immobiliari, ma ad uso diverso dalla residenza (attività commerciali, depositi, attività ricreative, uffici e servizi privati e/o pubblici, ) purché compatibili con la zona interessata.

1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica; devono assicurare, inoltre, il rispetto dell’art. 41 sexies della L.1150/1942, del D.M. 1444/68 e della legge regionale 19/99 s.m.i.; non devono, altresì, essere in contrasto con il regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi devono essere realizzati in soluzione unitaria con l’edificio interessato, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono compresi.

1-ter. Il mutamento di destinazione d’uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, è ammesso quando:

a) modifica la destinazione tra i seguenti usi: residenziale, turistico – alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi, nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti;

b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall’art. 41 sexies della L. 1150/1942 , dal D.M. 1444/68 e dalla legge regionale 19/99 s.m.i e dallo strumento urbanistico vigente;

c) venga assicurato il rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica degli edifici, non risulti in contrasto con il Regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi vengano realizzati in soluzione unitaria con l’edificio interessato, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono compresi.

1-quater. I mutamenti di destinazione d’uso a residenziale, non possono riguardare edifici esistenti ricompresi all'interno delle zone D di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell'ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi .

Non è consentito, altresì, in dette aree il cambio di destinazione ad uso commerciale di edifici esistenti se non già prevista nella normativa di piano vigente.

1-quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso a residenza è consentito per immobili ricompresi all'interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. 1444/68, sempreché la destinazione d’uso dell’edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita in relazione alla conduzione del fondo agricolo nella misura massima del 30% della superficie residenziale esistente. Sono consentite all'interno delle zone omogenee E, altresì, modifiche di destinazioni d’uso di edifici esistenti per piccole attività di rivendita e degustazione di prodotti agricoli nella misura massima di mq 200, nonché per servizi alle popolazioni rurali.

1-sexies. Nell’applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di cui al D.M. 1444/68 , i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici e della loro realizzazione.

 

     Art. 7.

1. L’art. 6 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente:

Art. 6 (Divieti)

1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 e i programmi di cui all’art. 4bis non sono consentiti in aree che risultino:

a) ubicati all'interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrali negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “A” del D.M. n. 1444/1968;

b) ubicati all'interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “B” sature del D.M. n. 1444/1968 o definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

2. I Comuni , entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di cui all'art. 3 comma 1, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico.

3. I Comuni, con motivata deliberazione, possono individuare limitate parti del territorio nelle quali le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e il limite temporale indicato all'art. 3 comma 1, non trovano applicazione. In tali ipotesi, la deliberazione dei Comuni deve essere trasmessa alla Regione che, nel termine perentorio di 30 giorni, dovrà manifestare il proprio parere vincolante. L'inutile decorso di detto termine vale come silenzio-assenso.

4. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono, altresì, consentiti su edifici che risultino:

a) realizzati in assenza di titolo abilitativo;

b) ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) definiti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;

d) ubicati in aree dichiarate intrasformabili per l’uso insediativo (residenziale, produttive, commerciale e del terziario) dei rispettivi piani paesistici;

e) ricadenti nelle aree indicate all'art. 142 comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali;

f) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale.

 

     Art. 8.

1. L’art. 8 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente:

Art. 8 (Titoli abilitativi)

1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 sono realizzabili tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) relativamente agli interventi richiamati ai commi 1 e 2 del art. 22 DPR 380/2001 e tramite denuncia di inizio attività relativamente agli interventi di cui all’art. 22, comma 3, D.P.R. 380/01.

2. Il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, come indicato all’art. 2 comma 3 e art. 3 comma 3, deve essere provato documentalmente dal professionista abilitato. Ai fini del presente comma, la prova documentale consiste nel progetto redatto, con riferimento allo stato di fatto dell’edificio per interventi art.2, comma 4 e alla normativa vigente art. 3, comma 3.

3. In fase di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di allegare l’attestazione di qualificazione energetica ai sensi della normativa vigente.

4. I Comuni, attraverso le strutture tecniche dei propri uffici, disporranno verifiche sugli interventi di miglioramento della prestazione energetica che hanno determinato l’accesso agli incrementi di cui all’art. 2, comma 3 e art. 3, comma 3.

5. La mancata rispondenza a quanto previsto nel progetto e ai documenti depositati e asseverati con la DIA e/o SCIA rende difformi le opere realizzate. Per le opere realizzate in difformità al progetto asseverato, accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

 

     Art. 9.

1. L’art. 9 della L.R.25/2009 è sostituito dal seguente:

Art. 9 (Oneri di costruzione)

1. Per gli interventi di cui all’art. 2, all’ art. 3 e all’ art. 5 è dovuto il contributo di costruzione.

2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni l’importo del contributo di costruzione.

 

     Art. 10.

1. L’art. 10 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente:

Art. 10 (Validità temporale)

1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31.12.2013.

2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso al 31.12.2011 e in fase di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1999, N. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio)

 

     Art. 11.

1. L’art. 17 della L.R. 23/1999 è sostituito dal seguente:

Art. 17 (Piani Attuativi)

1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l’efficacia di:

a) Piani Particolareggiati, di cui all’art. 13 della legge n. 1150/42;

b) Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare, di cui alla legge n. 167/62;

c) Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all’art. 27 della legge n. 865/71;

d) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 28 della legge n. 457/78;

e) Piani di Lottizzazione, di cui all’art. 28 della legge n. 1150/42.

2. Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.

3. L’atto di approvazione del Piano Attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.

4. I Piani Attuativi e le relative Varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure di cui alle relative leggi nazionali e regionali di riferimento.

5. I Piani Attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente al PO e al RU e a loro varianti, laddove non contrastino con detti strumenti.

6. Per la formazione dei piani attuativi di iniziativa privata si osservano le disposizioni di cui all’art. 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166

 

     Art. 12.

1. L’art. 39 della L.R. 23/1999 è sostituito dal seguente:

Art. 39 (Misure di salvaguardia)

1. Le misure di salvaguardia previste dalla legge n. 1187/68 si applicano:

a) per le previsioni immediatamente vincolanti della pianificazione strutturale, di cui ai precedenti artt. 13, comma 5, e 14, comma 4, dalla data di stipula dell’accordo di pianificazione e/o localizzazione relativo;

b) per le previsioni del Regolamento Urbanistico dalla data di adozione ;

c) per le previsioni vincolanti dei Piani Operativi dalla data di adozione.

 

     Art. 13.

1. L’art. 44 della L.R. 23/1999 è sostituito dal seguente:

Art. 44 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge)

1. I Comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del regolamento urbanistico e, contestualmente, all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro il 31 dicembre 2014.

2. Nelle more di approvazione del RU nei termini di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del PRG e PdF vigenti.

3. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 43 precedente, e comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.

4. Stipulato l’accordo, i Comuni danno corso all’adozione del PSC, nelle forme previste all'art. 36 della presente legge.

5. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di coerenza e verifica di compatibilità di cui agli articoli 29, 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del precedente art. 25, comma 7.

7. In via transitoria, nei RU approvati ai sensi del precedente comma 1, fino alla data di approvazione del PSC (o scheda strutturale comunale), gli interventi consentiti in "zona agricola" (zona "E" D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione della loro funzionalità all'attività agricola, sono sottoposti, fatta salva la normativa comunale vigente eventualmente più restrittiva, alle seguenti limitazioni:

a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;

b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del PSC, i Comuni sono comunque obbligati a sostituire le norme transitorie del RU, di cui al precedente comma 7, alle prescrizioni del PSC.

 

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1996, N. 37(Procedure per l’approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali)

 

     Art. 14.

1. L’art. 3 della L.R. 37/1996 è sostituito dal seguente:

(Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)

1. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente art. 2 sono adottati dalla Giunta comunale. Entro 5 giorni il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni consecutivi; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, e sul sito istituzionale dell’Ente .

2. I proprietari di immobili ricompresi nel Piano possono presentare opposizioni entro 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e chiunque può produrre osservazioni nello stesso periodo.

3. Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, la Giunta comunale approva il Piano, decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate, e lo trasmette alla Regione ai sensi e per i fini di cui all'art. 12 della L.R. n. 23/1979.

 

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1979 N. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione)

 

     Art. 15.

1. L’Art. 10 della L.R. 23/1979 è sostituito dal seguente:

Art. 10 (Poteri sostitutivi – Piani Attuativi)

1. L'approvazione da parte delle giunte comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti.

2. L'infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di rivolgersi al responsabile di cui all’art. 2, comma 9 bis della legge 241/90 s.m.i. che provvede alla conclusione del procedimento nei successivi 45 giorni attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

 

TITOLO V

DISCPLINA INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE PER LA NOMINA DEI COMMISSARI AD ACTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

 

     Art. 16. (Poteri Sostitutivi) [1]

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 20 del DPR n. 380/2001 qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistico o culturali l’inutile decorrenza del termine di cui all’art. 20 del DPR n. 380/2001 per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda del permesso a costruire comporta l’esercizio dei poteri sostitutivi della Regione.

2. L’infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell’interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell’interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

 

     Art. 17. (Pubblicazione)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.