§ 4.1.39 - L.R. 7 agosto 1996, n. 37.
Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:07/08/1996
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Strumenti urbanistici attuativi).
Art. 3.  (Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)
Art. 4.  (Piani in variante allo strumento urbanistico generale
Art. 5.  (Pareri).
Art. 6.  (Disposizioni finali).
Art. 7.  (Pubblicazione).


§ 4.1.39 - L.R. 7 agosto 1996, n. 37.

Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici.

(B.U. 16 agosto 1996, n. 40)

 

Art. 1. (Finalità).

     In attuazione dell'art. 25 della legge 28.02.1985, n. 47, le presenti norme disciplinano l'approvazione degli strumenti attuativi in variante ai piani urbanistici generali, al fine di conseguire uno snellimento delle procedure.

 

     Art. 2. (Strumenti urbanistici attuativi).

     Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:

     1) piani di iniziativa pubblica che comprendono:

     a. il Piano Particolareggiato (P.P.);

     b. il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);

     c. il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P. di R.Pu.);

     d. il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);

     2) piani di iniziativa privata che comprendono:

     a. il Piano di Lottizzazione (P. di L.);

     b. il Piano di Recupero di iniziativa privata (P. di R.Pr.).

     Tutti gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modifiche del perimetro conseguenti alla definizione dettagliata delle opere infrastrutturali di contorno previste dallo strumento urbanistico generale, in relazione alla situazione morfologica del contesto e nel limite massimo del 10%.

     I piani attuativi possono, altresì, prevedere una diversa sistemazione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche definite in sede di pianificazione generale, a condizione che ciò non comporti riduzioni delle superfici destinate a servizi e che la capacità insediativa teorica sia rispettata, con la possibilità di una sua riduzione contenuta entro il 10%.

     Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, oltre alle modifiche di cui ai commi precedenti, possono prevedere variante allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15%, relativamente ai seguenti parametri tecnici:

     a. densità territoriale e fondiaria;

     b. indici di copertura;

     c. altezza massima degli edifici;

     d. lunghezza massima dei prospetti.

     Le modifiche e le varianti di cui ai commi precedenti non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.

 

     Art. 3. (Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi) [1]

     1. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente art. 2 sono adottati dalla Giunta comunale. Entro 5 giorni il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni consecutivi; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, e sul sito istituzionale dell’Ente .

     2. I proprietari di immobili ricompresi nel Piano possono presentare opposizioni entro 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e chiunque può produrre osservazioni nello stesso periodo.

     3. Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, la Giunta comunale approva il Piano, decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate, e lo trasmette alla Regione ai sensi e per i fini di cui all'art. 12 della L.R. n. 23/1979.

 

     Art. 4. (Piani in variante allo strumento urbanistico generale [2]).

     Gli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 2, lettere a) b) c) possono essere adottati anche in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 previo avvio delle modalità di concertazione di cui agli articoli 24 e seguenti della L.R. n. 23/1999 e s.m.i. "Tutela, governo ed uso del territorio [3].

     [I piani esecutivi di iniziativa pubblica che costituiscono variante ai piani generali, contenenti tra l'altro i termini per la loro attuazione, sono adottati dal Consiglio comunale] [4].

     Entro 5 giorni il piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 gg. consecutivi; dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante avviso pubblico all'Albo pretorio, mediante affissione di manifesti e mediante pubblicazione sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

     I proprietari di immobili ricompresi nel piano possono presentare opposizioni, fino a 30 gg. dopo la scadenza del periodo di deposito, e chiunque osservazioni.

     Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e opposizioni prodotte e trasmette il piano alla Regione per l'approvazione.

     Con il decreto di approvazione possono essere introdotte modifiche che siano conseguenti l'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare:

     - il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma, lettere a), b), c), d), dell'articolo 10 della legge n. 1150/42;

     - una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona;

     - la compatibilità degli interventi previsti con la situazione geologica dei siti.

     Le modifiche di cui ai commi precedenti sono comunicate al Comune che può deliberare sulle modifiche proposte, inviando alla Regione le proprie determinazioni.

 

     Art. 5. (Pareri).

     I pareri di cui all'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e alla legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ove richiesti, devono essere acquisiti prima dell'adozione dei piani attuativi di cui alla presente legge, salvo che sulle lottizzazioni convenzionate per le quali il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74 può essere acquisito prima della deliberazione di approvazione.

     Nell'ipotesi di varianti ai piani di cui alla presente legge che non incidano sul perimetro degli stessi e non comportino aggravio del carico edilizio ed urbanistico originario, nonché variazioni alla stabilità di insieme delle aree, il parere di cui alla legge n. 64/74 è sostituito da una relazione asseverata di un geologo che attesti la compatibilità del progetto di variante con le caratteristiche geologiche del sito.

     L'attestazione è parte integrante del Piano.

 

     Art. 6. (Disposizioni finali).

     Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni delle leggi statali vigenti, in quanto compatibili.

 

     Art. 7. (Pubblicazione).

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 11 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.