§ 4.1.4 - L.R. 27 luglio 1979, n. 23.
Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:27/07/1979
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  (Poteri sostitutivi – Piani Attuativi)
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 4.1.4 - L.R. 27 luglio 1979, n. 23.

Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione.

 

Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 55 dello Statuto regionale, sono delegate alle Amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia urbanistica di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

     Tale delega è conferita a tempo indeterminato e può essere revocata ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale.

 

     Art. 2.

     La disciplina prevista dalla presente legge si applica ai seguenti strumenti urbanistici di attuazione:

     1) piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     2) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     3) piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

     4) piani di lottizzazione convenzionata di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     I piani di cui all'articolo precedente, solo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, sono approvati con la deliberazione del Consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni in materia di pubblicazione e di esame delle osservazioni presentate.

     Detti piani non possono apportare varianti agli strumenti urbanistici generali.

     I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo divengono esecutivi con l'espletamento del controllo da parte del competente organo ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, il piano particolareggiato deve contenere:

     - la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

     - l'indicazione delle aree e degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici;

     - la destinazione d'uso delle singole aree;

     - l'individuazione delle unità minime di intervento, con l'indicazione di quelle nelle quali va applicata la disciplina prevista dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di quelle da attuare mediante concessione edilizia singola con l'indicazione delle opere di urbanizzazione ad esse relative

     - la definizione delle tipologie edilizie costruttive e delle destinazioni d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni piano-volumetriche;

     - l'individuazione degli immobili in cui vanno effettuati interventi di risanamento o consolidamento e relative modalità esecutive;

     - i termini di attuazione del piano ed i termini di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative proprietà.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge il piano particolareggiato deve essere accompagnato dai seguenti elaborati:

     1) Relazione illustrativa che precisi il rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano regolatore generale, con riferimento all'area interessata, corredata dai seguenti allegati:

     - le analisi di ricerca svolte;

     - la specificazione delle aree da destinare ad attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico;

     - la relazione finanziaria con la stima degli oneri derivanti dalla acquisizione delle aree delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie;

     - i tempi previsti per l'attuazione con l'indicazione delle relative priorità.

     2) Stralcio dal piano regolatore generale esteso alle aree adiacenti a quelle interessate dal piano particolareggiato in modo da verificarne le concessioni.

     3) Planimetria dello stato di fatto, disegnata su mappa catastale aggiornata in rapporto non inferiore a 1:1000 con indicazioni delle quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, nonché la perfetta ubicazione di alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti ecc. e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto nella zona.

     4) Planimetrie generali di progetto del territorio sottoposto all'intervento di piano, nel rapporto almeno 1:1000 indicanti:

     a) la rete viaria, con opportuna rappresentazione delle sezioni stradali, illustranti le caratteristiche fondamentali della rete stessa;

     b) le aree destinate alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'esatta individuazione degli interventi finalizzati specificamente al recupero del patrimonio edilizio esistente;

     e) la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;

     d) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati di particolare pregio con le relative altezze, le tipologie edilizie e l'indicazione delle loro destinazioni;

     e) i profili regolatori di cui almeno due perpendicolari nel rapporto non inferiore a 1:500 che illustrino la distribuzione delle masse edilizie in relazione alla ubicazione dell'oggetto di intervento;

     f) le sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto non inferiore a 1:500.

     5) Estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località e di tutte le proprietà interessate dal piano, con specificazione delle eventuali rettifiche e dei confini di proprietà e compensazioni fra le stesse con la specificazione inoltre delle proprietà da destinare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle proprietà da vincolare e da cedere al Comune.

     6) Planimetria degli standards urbanistici per il proporzionamento di massima di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi; tale elaborato dovrà contenere tutti gli elementi atti a definire le opere dal punto di vista tecnico ed economico.

     7) Norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato.

 

     Art. 6.

     Il piano per l'edilizia economica e popolare dovrà essere dimensionato nel rispetto di quanto fissato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Per il contenuto e gli elaborati si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge.

     E' abrogato il primo capoverso lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

 

     Art. 7.

     La delibera con la quale il Consiglio comunale decide di provvedere alla formazione del piano da destinare agli insediamenti produttivi deve essere accompagnata da una relazione nella quale sia specificato:

     - l'estensione delle aree da comprendere nel piano;

     - la natura degli insediamenti produttivi;

     - il presumibile numero degli addetti;

     - il costo di massima degli impianti tecnologici di approvvigionamento (energetico, idrico, ecc.) e di discarica di rifiuti liquidi, solidi e gassosi.

     Tale delibera con la relativa relazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, al Dipartimento per l'Assetto del Territorio, nella stessa data dell'inoltro per l'espletamento del controllo da parte del competente organo.

 

     Art. 8.

     Sia nelle aree in cui lo strumento urbanistico generale subordina l'edificazione alla preventiva autorizzazione di piani attuativi, sia nelle restanti aree, i proprietari singoli o riuniti in consorzio, od il Comune nei casi stabiliti dal penultimo e ultimo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, possono redigere piani di lottizzazione convenzionata.

     Il piano comprende gli elaborati di cui all'art. 5 della presente legge e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune.

     Nello schema di convenzione devono essere precisati:

     a) le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile ed indice medio di edificabilità, aree complessive della superficie ad uso privato ed a uso pubblico);

     b) la superficie totale delle aree destinate ad uso pubblico, distinta per destinazione (strade, verde pubblico ecc.);

     e) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la descrizione delle opere da eseguire e tempi della loro realizzazione.

     d) periodo di validità del piano non superiore a dieci anni, ed eventuali tempi di attuazione;

     e) garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

     La convenzione dovrà, altresì, essere conforme a quanto stabilito dalla legge regionale 6 luglio 1978, n. 28.

     In deroga alle norme vigenti il Comune autorizza le lottizzazioni convenzionate senza il preventivo nulla osta regionale.

 

     Art. 9.

     Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono imputati ai Comuni, che ne rispondono direttamente di fronte ai terzi, assumendo la propria rappresentanza in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o amministrativa.

 

     Art. 10. (Poteri sostitutivi – Piani Attuativi) [1]

     1. L'approvazione da parte delle giunte comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti.

     2. L’infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell’interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell’interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

 

     Art. 11.

     Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso.

     Rimane di competenza degli organi regionali l'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al precedente art. 2 sui quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge si siano pronunciati l'Ufficio urbanistico o il Comitato tecnico amministrativo secondo le rispettive competenze a norma della legislazione vigente.

 

     Art. 12.

     Ai fini della funzione di indirizzo e di coordinamento, i Comuni trasmettono al Dipartimento Assetto del Territorio copia conforme degli atti tecnici ed amministrativi, adottati nell'esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge, entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del piano.

     Detta deliberazione dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune interessato.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli strumenti urbanistici previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 13.

     Per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto compatibili, si osservano la vigenti disposizioni statali.

 

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.