§ 38.4.17 - L. 19 novembre 1968, n. 1187.
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:19/11/1968
Numero:1187


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
Art. 4.      Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati [...]
Art. 5. 
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 38.4.17 - L. 19 novembre 1968, n. 1187.

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(G.U. 30 novembre 1968, n. 304).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.

 

     Art. 4.

     Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'art. 2.

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 7 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

[2] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 59 dello stesso D.P.R. 327/2001.

[3] Sostituisce il primo comma, art. 40, della L. 17 agosto 1942, n. 1150.